Art. 73 Legge sulla polizia cantonale (LPol)
Art. 73 Legge sulla polizia cantonale (LPol)
1 Prima dell'apertura di un'istruzione penale da parte del Ministero pubblico, la polizia cantonale può condurre ricerche preliminari segrete se sono soddisfatte le seguenti condizioni
a) dispone di indizi sufficienti che lasciano presumere che un crimine o un delitto potrebbe essere commesso; e
b) altre misure d'indagine non hanno alcuna possibilità di successo o sono eccessivamente difficili.
2 La misura è ordinata da un ufficiale di polizia, per una durata massima di un mese.
3 Può essere prorogata oltre un mese solo con l'approvazione del Ministero pubblico.
4 Alla fine della misura, tutti gli elementi raccolti sono distrutti entro trenta giorni se non è stata aperta alcuna procedura penale.
5 Gli agenti assegnati alle ricerche preliminari segrete non sono dotati di un'identità di copertura. La loro vera identità, così come la loro funzione, sono indicati nei fascicoli della procedura e sono divulgati durante le udienze.
6 Le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero sono per il resto applicabili per analogia, in particolare per quanto concerne la comunicazione alla persona oggetto della misura.