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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 124 Legge sulla polizia cantonale (LPol)

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Art. 124 Legge sulla polizia cantonale (LPol)

1 I membri della polizia cantonale hanno diritto a ferie e permessi stabiliti conformemente alla legislazione relativa al personale dello Stato.

2 In caso di necessità maggiore, il capo del Dipartimento può momentaneamente sospendere tutti i permessi e le ferie.

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