451
GSNLLPNP
CH-JU
Art. 67 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP)
4. Éducation, science, culture, Chiesa » 45. Protezione della natura e del paesaggio » 451. Protezione della natura
Art. 67 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP)
1 Chiunque arrechi danno in modo illecito ad un oggetto protetto è tenuto a procedere al ripristino dello stato iniziale.
2 Quando il ripristino conforme è impossibile, l'autorità competente ordina una compensazione equa in natura o riceve un contributo corrispondente al valore di sostituzione. Il ricavato dei contributi di sostituzione è destinato al finanziamento delle misure di compensazione. Il Governo regola, mediante decreto, le modalità di applicazione.
3 L'autorità competente esegue in via sostitutiva e a spese dell'autore le misure ordinate che non siano state adottate nel termine fissato o che non siano state eseguite conformemente alle prescrizioni.