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451 GSNLLPNP CH-JU

Art. 67 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP)

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Art. 67 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP)

1 Chiunque arrechi danno in modo illecito ad un oggetto protetto è tenuto a procedere al ripristino dello stato iniziale.

2 Quando il ripristino conforme è impossibile, l'autorità competente ordina una compensazione equa in natura o riceve un contributo corrispondente al valore di sostituzione. Il ricavato dei contributi di sostituzione è destinato al finanziamento delle misure di compensazione. Il Governo regola, mediante decreto, le modalità di applicazione.

3 L'autorità competente esegue in via sostitutiva e a spese dell'autore le misure ordinate che non siano state adottate nel termine fissato o che non siano state eseguite conformemente alle prescrizioni.

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