Art. 83 Legge sugli istituti di detenzione (LID)
Art. 83 Legge sugli istituti di detenzione (LID)
1 Le decisioni emesse dalle autorità amministrative del Cantone in applicazione della presente legge sono soggette a opposizione e poi a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo; quelle emesse da altre autorità di esecuzione sono soggette alle vie di diritto definite dalla legislazione che le disciplina, in particolare dal Codice di procedura penale svizzero.
2 L'opposizione e il ricorso non hanno effetto sospensivo e le disposizioni relative alle ferie non si applicano. È fatta salva una decisione contraria dell'autorità che ha emesso la decisione o dell'autorità di ricorso, d'ufficio o su richiesta. Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di ricorso può in qualsiasi momento revocare l'effetto sospensivo concesso o adottare altre misure provvisionali.
3 Inoltre, in materia di misure disciplinari (art. 62 e seguenti), la procedura di opposizione non si applica e il termine per il ricorso è di cinque giorni.
4 Per il resto, la procedura è regolata dal Codice di procedura amministrativa.