342.1
HAGLED
CH-JU
Art. 64 Legge sugli istituti di detenzione (LID)
3. Diritto penale, procédure pénale, esecuzione » 34. Esecuzione » 342. Stabilimenti
Art. 64 Legge sugli istituti di detenzione (LID)
1 Le sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore.
2 Al detenuto sono comunicati i fatti che gli vengono contestati e viene invitato a esprimersi, oralmente o per iscritto.
3 Il direttore procede alle indagini e ai confronti necessari.
4 Il direttore consulta l'autorità di custodia, oralmente o per iscritto, e le notifica la sua decisione.