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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 64 Legge sugli istituti di detenzione (LID)

3. Diritto penale, procédure pénale, esecuzione » 34. Esecuzione » 342. Stabilimenti
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Art. 64 Legge sugli istituti di detenzione (LID)

1 Le sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore.

2 Al detenuto sono comunicati i fatti che gli vengono contestati e viene invitato a esprimersi, oralmente o per iscritto.

3 Il direttore procede alle indagini e ai confronti necessari.

4 Il direttore consulta l'autorità di custodia, oralmente o per iscritto, e le notifica la sua decisione.

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