Art. 62 Legge sugli istituti di detenzione (LID)
Art. 62 Legge sugli istituti di detenzione (LID)
1 Il detenuto è passibile di sanzioni disciplinari in caso di atto contrario alla presente legge, al piano di esecuzione o alla disciplina.
2 Costituiscono in particolare un'infrazione disciplinare
a) l'evasione;
b) l'inottemperanza a una delle condizioni di un permesso;
c) l'acquisizione, il possesso e il traffico di armi e di materiali o oggetti pericolosi;
d) l'introduzione nell'istituzione, il possesso o il consumo di alcol, di stupefacenti o di sostanze con effetti analoghi;
e) il rifiuto degli esami ai sensi degli articoli 55 e 56;
f) l'alienazione, il deterioramento volontario o conseguente a negligenza grave di beni mobili e immobili a sua disposizione o appartenenti a un altro detenuto o a terzi;
g) la comunicazione con altri detenuti o con terzi che non è conforme alla presente legge;
h) l'introduzione nell'istituzione, il possesso o l'uso di oggetti proibiti;
i) gli atti di violenza contro un altro detenuto, un addetto alla detenzione o terzi;
j) qualsiasi atto che ricada sotto la legge penale;
k) qualsiasi tentativo, istigazione o complicità relativa agli atti descritti nelle lettere da a a i.