Art. 4 Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure (LEPM)
Art. 4 Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure (LEPM)
1 Il Dipartimento a cui è collegato il Servizio legale (di seguito: "il Dipartimento") è competente nei seguenti casi previsti dal Codice penale svizzero
1. articolo 62, commi 1 a 3: Liberazione condizionale, decisione riguardante il termine di prova, decisioni che impongono un trattamento ambulatoriale, un'assistenza di probation e regole di condotta;
2. articolo 62a, comma 6: Decisione ai sensi dell'articolo 95, comma 4, nella misura in cui l'autorità di esecuzione ha imposto un'assistenza di probation e regole di condotta;
3. articolo 62c, comma 1: Revoca della misura;
4. articolo 63, comma 3: Decisione che impone un trattamento istituzionale iniziale temporaneo;
5. articolo 63a, commi 1 e 2: Decisione ordinante la prosecuzione o l'interruzione del trattamento ambulatoriale;
6. ...;
7. articolo 64a, comma 4: Decisione ai sensi dell'articolo 95, comma 4, nella misura in cui l'autorità di esecuzione ha imposto un'assistenza di probation e regole di condotta;
8. articolo 64b, comma 1, lettera a: Liberazione condizionale dall'internamento;
9. articolo 64c, commi 1 e 2: Esame dell'esistenza di nuove conoscenze scientifiche e proposta di trattamento;
10. articolo 67c, commi 4 e 5: Revoca dell’interdizione o limitazione della sua durata o del suo contenuto;
11. articolo 86: Liberazione condizionale;
12. articolo 87, commi 1 e 2: Decisione che impartisce un termine di prova, decisioni che impongono un'assistenza di probation e regole di condotta;
13. articolo 89, comma 3: Decisione ai sensi dell'articolo 95, comma 4;
14. articolo 92: Interruzione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà se il saldo da eseguire è superiore a 12 mesi, nonché di una misura.
1bis Fatto salvo il potere delle autorità giudiziarie, è inoltre competente per le decisioni da adottare in materia di assistenza internazionale nell’esecuzione delle pene e misure.
2 Il Servizio legale procede all'istruttoria dei dossier.