Art. 24 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP)
Art. 24 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP)
1 Quando viene avviata una procedura penale a causa di un reato che può interessare importanti interessi dello Stato, così come altri rilevanti interessi pubblici, il Pubblico Ministero o il tribunale esamina, su richiesta, se sia opportuno informare un'autorità amministrativa. Può farlo anche d'ufficio.
2 Tale informazione può essere presa in considerazione quando il possibile reato
a) può compromettere la protezione di persone minorenni, in particolare degli studenti, o di altre persone che necessitano assistenza;
b) può compromettere la protezione dei beni di polizia, in particolare la salute e la sicurezza pubblica;
c) è stato commesso nell'esercizio di una professione soggetta ad autorizzazione o sottoposta a vigilanza disciplinare.
3 L'informazione può essere trasmessa solo se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni
a) ci sono gravi presunzioni sulla persona perseguita;
b) i fatti imputati sono gravi;
c) la comunicazione appare giustificata in base al rapporto tra, da un lato, l'importanza del bene giuridico che l'informazione tende a proteggere e, dall'altro lato, gli interessi della persona perseguita.
4 Inoltre, la comunicazione durante la procedura può avvenire solo se è possibile prendere in considerazione l'adozione di misure urgenti a titolo preventivo.
5 Prima di trasmettere l'informazione, il Pubblico Ministero o il tribunale permette alla persona perseguita di esercitare il proprio diritto di essere sentita e poi, se quest'ultima si oppone alla comunicazione, emette una decisione. La decisione è soggetta a ricorso davanti alla Corte amministrativa entro dieci giorni. La persona perseguita e l'autorità amministrativa che ha richiesto l'informazione hanno qualità per ricorrere.
6 L'informazione trasmessa riguarda l'apertura di una procedura penale e il suo oggetto, nonché il suo pronunciamento. A seconda delle circostanze, altri elementi sono portati a conoscenza dell'autorità nella misura in cui siano necessari per adottare misure volte a proteggere l'interesse pubblico, in particolare misure provvisorie.
7 La procedura è regolata dal Codice di procedura amministrativa.