Art. 15 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP)
Art. 15 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP)
1 Su delega dei procuratori e fatta salva la riserva del capoverso 2, i cancellieri del Ministero pubblico possono essere incaricati dei seguenti atti (art. 142, co. 1, e 311, co. 1, CPP)
a) nei casi in cui l'imputato rischia una pena detentiva di al massimo sei mesi o una pena pecuniaria: gli accordi sulla competenza territoriale, gli atti istruttori, la sospensione, l'emissione del decreto penale di condanna così come dell'ordinanza di archiviazione, congiuntamente con il procuratore generale o da soli nei casi previsti dall'articolo 13, seconda frase, lettere b, c e d della presente legge;
b) le conciliazioni quando il procedimento preliminare riguarda esclusivamente reati perseguibili a querela di parte;
c) le ordinanze di non luogo a procedere, congiuntamente con il procuratore generale o da soli nei casi previsti dall'articolo 13, seconda frase, lettere b, c e d della presente legge;
d) gli atti istruttori nei procedimenti in caso di opposizione a un decreto penale contravvenzionale;
e) gli atti istruttori in materia di assistenza giudiziaria internazionale;
f) gli scambi di opinioni nei procedimenti di determinazione della competenza territoriale;
g) le sospensioni del procedimento in applicazione dell'articolo 314, capoverso 1, lettera a, del Codice di procedura penale svizzero;
h) altri compiti simili su delega espressa.
2 I cancellieri non sono autorizzati a
a) ordinare misure coercitive soggette all'esame del giudice delle misure coercitive;
b) impegnare l'accusa e sostenerla;
c) esercitare le competenze previste dall'articolo 14 della presente legge.