Legislator Giurisprudenza & Legislazione
321.1 EGSTPOLICPP CH-JU

Art. 15 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP)

3. Diritto penale, procédure pénale, esecuzione » 32. Procedura penale » 321. Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (45 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 15 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP)

1 Su delega dei procuratori e fatta salva la riserva del capoverso 2, i cancellieri del Ministero pubblico possono essere incaricati dei seguenti atti (art. 142, co. 1, e 311, co. 1, CPP)

a) nei casi in cui l'imputato rischia una pena detentiva di al massimo sei mesi o una pena pecuniaria: gli accordi sulla competenza territoriale, gli atti istruttori, la sospensione, l'emissione del decreto penale di condanna così come dell'ordinanza di archiviazione, congiuntamente con il procuratore generale o da soli nei casi previsti dall'articolo 13, seconda frase, lettere b, c e d della presente legge;

b) le conciliazioni quando il procedimento preliminare riguarda esclusivamente reati perseguibili a querela di parte;

c) le ordinanze di non luogo a procedere, congiuntamente con il procuratore generale o da soli nei casi previsti dall'articolo 13, seconda frase, lettere b, c e d della presente legge;

d) gli atti istruttori nei procedimenti in caso di opposizione a un decreto penale contravvenzionale;

e) gli atti istruttori in materia di assistenza giudiziaria internazionale;

f) gli scambi di opinioni nei procedimenti di determinazione della competenza territoriale;

g) le sospensioni del procedimento in applicazione dell'articolo 314, capoverso 1, lettera a, del Codice di procedura penale svizzero;

h) altri compiti simili su delega espressa.

2 I cancellieri non sono autorizzati a

a) ordinare misure coercitive soggette all'esame del giudice delle misure coercitive;

b) impegnare l'accusa e sostenerla;

c) esercitare le competenze previste dall'articolo 14 della presente legge.

← Art. 14 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP) 3. Diritto penale, procédure pénale, esecuzione » 32. Procedura penale » 321. Disposizioni generali Art. 16 Legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero (LiCPP) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

CP 2018 42 · ju (Art. 15 al. 2 let. b LiCPP)
Defamation conviction overturned due to procedural error in prosecutor's clerk's accusation.
Cited to establish that the court clerk of the Public Prosecutor's Office was not authorized to initiate the prosecution.