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Art. 6 Legge d'introduzione del Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 27. Procedura civile » 271. Disposizioni generali
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Art. 6 Legge d'introduzione del Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)

1 Il giudice civile del Tribunale di primo grado esercita tutte le competenze che non sono attribuite alla Corte civile del Tribunale cantonale o ad un'altra giurisdizione.

2 Quando il procedimento di merito deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione, è autorità di conciliazione nelle cause di cui è competente. Può delegare questo compito al cancelliere.

3 È competente per esercitare gli atti menzionati all'articolo 356, comma 2, del Codice di procedura civile.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

CC 2018 43 · ju (art. 6 al. 1 LiCPC)
Cohabitant Dispute Over Rent Falls Under Partnership Law
Cited to define the general jurisdiction of the civil judge in the absence of specific attribution to another court.