Art. 5 Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)
Art. 5 Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)
1 Il presidente del Tribunale civile o, su delega di quest'ultimo, il cancelliere è autorità di conciliazione nelle cause di cui è competente il Tribunale civile in quanto istanza cantonale unica ai sensi degli articoli 7 e 8 del Codice di procedura civile.
2 In tutte le cause di cui è competente il Tribunale civile, il presidente o il giudice da lui designato è giudice istruttore. Questi dirige la procedura preparatoria dei dibattimenti principali.
3 Quando l'azione principale rientra nella competenza del Tribunale civile ai sensi degli articoli 5 e 7 del Codice di procedura civile, il presidente è competente per
a) fissare gli acconti per le spese e decidere sulle richieste di garanzie in garanzia delle spese;
b) decidere sull'assegnazione, il rifiuto o la revoca dell'assistenza giudiziaria;
c) decidere sulle richieste di prove preventive;
d) decidere sulle richieste di misure provvisorie, nonché sulla loro modifica o revoca;
e) liquidare le procedure divenute prive di oggetto e decidere sulle spese e sugli oneri relativi;
f) decidere sulle altre questioni a cui si applica la procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), non appena la procedura principale è pendente;
g) consigliare alle parti di procedere a una mediazione, ratificare l'accordo concluso, se del caso, nell'ambito della mediazione, nonché ratificare le altre convenzioni extragiudiziali;
h) decidere nei casi in cui il valore litigioso non raggiunge 15.000 franchi.
4 Nelle cause trasmesse al Tribunale civile in applicazione dell'articolo 8 del Codice di procedura civile, il presidente è competente per decidere nei casi menzionati all'alinea 3, lettere a a g, solo a partire dalla litispendenza.
5 Nelle cause deferite in appello al Tribunale civile, il presidente è competente
a) nei casi menzionati all'alinea 3, lettere a a g;
b) per decidere sui ricorsi contro le decisioni menzionate nell'articolo 319 del Codice di procedura civile.
5bis Se il valore litigioso non può essere determinato facilmente o se le circostanze di fatto o di diritto lo giustificano, il presidente può far risolvere la controversia dall'intero Tribunale.
6 Il presidente del Tribunale civile è inoltre competente per decidere sulla designazione di un controllore speciale ai sensi dell'articolo 697b del Codice delle obbligazioni (art. 5, al. 1, lettera g, CPC).