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Art. 12B Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 27. Procedura civile » 271. Disposizioni generali
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Art. 12B Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)

1 All'atto della concessione dell'assistenza giudiziaria, l'autorità di riscossione può richiedere al beneficiario il versamento di acconti a valere sulle prestazioni dello Stato.

2 Essa tiene conto, in particolare, degli oneri considerati per la concessione dell'assistenza giudiziaria, nonché della situazione personale e familiare del beneficiario.

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