271.1
EGZPOLICPCEG
CH-JU
Art. 12B Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)
2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 27. Procedura civile » 271. Disposizioni generali
Art. 12B Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)
1 All'atto della concessione dell'assistenza giudiziaria, l'autorità di riscossione può richiedere al beneficiario il versamento di acconti a valere sulle prestazioni dello Stato.
2 Essa tiene conto, in particolare, degli oneri considerati per la concessione dell'assistenza giudiziaria, nonché della situazione personale e familiare del beneficiario.