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Art. 12 Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 27. Procedura civile » 271. Disposizioni generali
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Art. 12 Legge d'introduzione al Codice di procedura civile svizzero (LiCPC)

1 Nelle controversie di natura patrimoniale o che presentano un aspetto patrimoniale, la persona che richiede l'assistenza giudiziaria deve consegnare al tribunale, a pena di inammissibilità della sua richiesta, una cessione del credito a favore dello Stato riguardante l'eventuale guadagno del processo, ad eccezione delle pretese in materia di danno morale, fino a concorrenza dell'importo dell'assistenza giudiziaria di cui avrà beneficiato. L'articolo 12c, comma 6, è riservato.

2 L'esercizio della cessione del credito è soggetto alle condizioni previste dall'articolo 123 del Codice di procedura civile e richiede una decisione.

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