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2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 213. Diritto di famiglia

87 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (87)

Art. premier Legge sulle misure e il collocamento a fini assistenziali Art. 2 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 3 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 4 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 5 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 6 Legge sulle misure e il collocamento a scopo assistenziale Art. 7 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 8 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 9 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 10 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 11 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 12 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 13 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 14 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 15 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 16 Legge sulle misure e sull'internamento a fini di assistenza Art. 17 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 18 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 19 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 20 Legge sulle misure e l'inserimento a fini di assistenza Art. 21 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 22 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 23 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 24 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 25 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 26 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 28 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 29 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 30 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 31 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 35 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 36 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 37 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 38 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 39 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 40 Legge sulle misure e sul collocamento a fini di assistenza Art. 41 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 42 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 43 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 44 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 45 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 46 Legge sulle misure e sul collocamento a fini di assistenza Art. 47 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 48 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 49 Legge sulle Misure e il Collocamento a Fini di Assistenza Art. 50 Legge sulle misure e sul collocamento a fini di assistenza Art. 51 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 52 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 53 Legge sulle misure e sul collocamento a scopo di assistenza Art. 54 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 56 Legge sulle misure e il collocamento ai fini di assistenza Art. 57 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 58 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 60 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 61 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 62 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 63 Legge sulle misure e sul collocamento a fini di assistenza Art. 64 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 65 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 65A Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 66 Legge sulle misure e sull'affidamento a scopo di assistenza Art. 67 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 68 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 69 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 70 Legge sulle misure e il collocamento a scopo assistenziale Art. 71 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 71A Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 72 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 73 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 74 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 75 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 76 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 77 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 78 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 79 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 80 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 81 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 82 Legge sulle misure e il collocamento a scopo assistenziale Art. 83 Legge sulle misure e sul collocamento a fini di assistenza Art. 84 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 85 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 86 Legge sulle misure e il collocamento a scopo di assistenza Art. 87 Legge sulle misure e l'internamento a fini di assistenza Art. 88 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 89 Legge sulle misure e i collocamenti per assistenza Art. 90 Legge sulle misure e il collocamento a fini di assistenza Art. 91 Legge sulle misure e il collocamento a fini assistenziali

Testo normativo (87 Articoli)

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 213. Diritto di famiglia

1 La presente legge ha lo scopo di regolare l'applicazione delle disposizioni federali concernenti il collocamento a scopi di assistenza (art. 426 e seguenti CC).

2 Essa stabilisce inoltre le condizioni nelle quali possono essere ordinate le misure preliminari destinate ad evitare un collocamento a scopi di assistenza.

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Le disposizioni della presente legge si applicano agli adulti e, ad eccezione del capitolo II e degli articoli 52 a 54, ai minori.

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La presente legge non si applica alle misure privative della libertà derivanti dal diritto penale o dalla procedura penale, comprese le disposizioni applicabili ai minori delinquenti.

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Le privazioni della libertà ordinate per mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico non rientrano nelle disposizioni della presente legge.

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Rimangono riservate le misure da adottare nei confronti dei minori da parte del giudice civile.

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È altresì riservata all'autorità di protezione del minore e dell'adulto la possibilità di adottare misure diverse da quelle previste dalla presente legge, conformemente alle disposizioni del Codice civile svizzero.

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1 L'autorità garantisce l'applicazione rigorosa del principio di proporzionalità, astenendosi in particolare dal disporre una misura severa se una misura più lieve è sufficiente.

2 L'autorità assicura la collaborazione dei familiari e dei servizi pubblici e privati che si sono occupati della persona interessata.

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Non appena viene a conoscenza di un caso che necessiti di misure ai sensi della presente legge, l'autorità avvia la procedura.

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1 Le autorità giudiziarie e amministrative possono segnalare all'autorità i casi che richiedono l'adozione di misure ai sensi della presente legge e di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questa facoltà appartiene anche alle persone vincolate al segreto professionale; esse devono previamente ottenere la dispensa da tale segreto.

2 Ogni persona od organizzazione ha il diritto di segnalare all'autorità i casi che richiedono misure ai sensi della presente legge.

3 Rimane salva l'obbligazione di denunciare tali casi prevista da disposizioni legali particolari.

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1 L'autorità stabilisce i fatti d'ufficio.

2 Essa ascolta l'interessato di persona, nella misura in cui il suo stato lo consente; le dichiarazioni sono verbalizzate in un verbale.

3 L'autorità richiede, di norma, informazioni e rapporti ai familiari nonché ai servizi pubblici e privati che si sono occupati dell'interessato.

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1 Se, senza una giustificazione valida, l'interessato non dà seguito a una convocazione dell'autorità, può essere soggetto a un mandato di comparizione coatta.

2 In tal caso, le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero si applicano per analogia.

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In caso di necessità, l'autorità fornisce d'ufficio un avvocato alla persona sottoposta alla procedura di collocamento per fini assistenziali. Il mandatatario designato è retribuito secondo le norme applicabili all'assistenza legale gratuita.

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La persona interessata può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da uno dei suoi familiari, da una persona di fiducia o da un avvocato.

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1 La decisione, che contiene in particolare i motivi che giustificano il provvedimento adottato, è comunicata per iscritto all'interessato e, se del caso, al suo mandatario, al suo rappresentante legale e alla persona di fiducia.

2 A meno che ciò non pregiudichi l'interessato, il dispositivo della decisione è comunicato anche a uno dei suoi congiunti.

3 La decisione indica chiaramente le vie di ricorso (art. 56 e seguenti).

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Quando l'autorità dispone un collocamento a fini di assistenza, informa tempestivamente l'autorità competente se devono essere adottate misure nei confronti delle persone di cui l'interessato ha la responsabilità o riguardo ai suoi beni.

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L'autorità di protezione dei minori e degli adulti del luogo di residenza della persona interessata o il medico informa senza indugio l'autorità di protezione dei minori e degli adulti del domicilio delle misure adottate o che sembrano dover essere adottate ai sensi della presente legge.

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Salvo disposizione contraria della presente legge, la procedura è regolata dalle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.

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Sono considerate misure preliminari tutte le interventi ufficiali o privati effettuati a favore di una persona per trattarla, curarla o assisterla al fine di evitare un ricovero a fini di assistenza.

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1 In linea generale, le misure preventive ufficiali sono ordinate solo se le disposizioni prese da privati (parenti o organismi di mutuo aiuto) si rivelano insufficienti.

2 L'autorità rende vincolante una misura preventiva tramite una decisione formale solo se l'interessato non la accetta.

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L'autorità, dopo aver consultato un medico, può obbligare l'interessato a seguire un trattamento ambulatoriale.

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L'assistenza consiste nel parlare con l'interessato e nell'aiutarlo riguardo in particolare alla sua situazione personale, al suo alloggio, al suo lavoro e all'utilizzo delle sue risorse di sussistenza.

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L'assistenza è affidata a una persona, a un ufficio o a un servizio appropriato; se necessario, essa è delegata a specialisti.

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1 La persona da proteggere può essere oggetto di un avvertimento.

2 L'avvertimento consiste nel richiamare l'attenzione dell'interessato sul suo comportamento e nell'imporre di correggerlo.

3 L'interessato è informato del fatto che misure più severe potranno essere ordinate se non tiene conto dell'avvertimento.

4 Di regola, l'avvertimento è dato verbalmente e annotato in un verbale controfirmato dalla persona a cui è indirizzato.

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La persona soggetta all'alcolismo può essere sottoposta, per una durata da sei mesi a due anni, a un divieto di consumo di alcol e di frequentazione dei locali che somministrano bevande alcoliche.

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Se le misure ufficiali preliminari sono rimaste inefficaci, l'autorità invita l'interessato a entrare spontaneamente in un istituto appropriato al suo caso; l'interessato deve dare il suo consenso scritto al suo posizionamento e l'istituto deve essere espressamente designato.

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Le misure preliminari descritte agli articoli 20 a 25 sono adottate dall'autorità di protezione del minore e dell'adulto.

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L'autorità revoca la misura non appena lo stato della persona interessata lo consente.

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1 Il collocamento o il mantenimento di persone in un istituto appropriato è possibile solo se sono soddisfatte le condizioni degli articoli 426 e 427 del Codice civile svizzero.

2 Il collocamento o il mantenimento di minorenni in istituto è autorizzato alle condizioni dell'articolo 310 del Codice civile svizzero.

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Il collocamento a fini di assistenza può essere ordinato solo se le misure preliminari descritte nel capitolo II sopra o le misure di protezione si sono rivelate o si rivelerebbero insufficienti.

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1 L'autorità di protezione del minore e dell'adulto è l'autorità competente per pronunciare il collocamento ai fini di assistenza nei confronti delle persone domiciliate nel Cantone.

2 In caso di pericolo imminente, essa è inoltre competente per pronunciare tali misure nei confronti di tutte le persone che si trovano nel Cantone.

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1 In caso di pericolo imminente o quando deve essere effettuato con urgenza, il collocamento a fini di assistenza può essere ordinato da un medico autorizzato a praticare sul territorio cantonale.

2 Il medico deve essere indipendente dall'istituto nel quale colloca la persona in questione.

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1 Il collocamento o il mantenimento in un istituto di una persona affetta da disturbi psichici o da un deficit mentale può essere ordinato dall'autorità solo con il concorso di un esperto medico.

2 L'autorità richiede altresì il parere di un esperto negli altri casi quando le condizioni per il collocamento a scopo di assistenza non possono essere accertate con chiarezza o al fine di determinare l'istituto appropriato.

3 Quando, per le necessità della perizia, la persona in causa deve essere internata, la durata dell'internamento sarà strettamente limitata al tempo necessario per l'esame; le prescrizioni relative al collocamento a scopo di assistenza sono applicabili per analogia.

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Avant de statuer, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte demande un rapport à la commune de domicile sur la situation personnelle de la personne en cause.

Prima di pronunciarsi, l'autorità di protezione del minore e dell'adulto richiede un rapporto al comune di residenza sulla situazione personale della persona interessata.

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1 L'autorità può sospendere la procedura di collocamento quando viene a conoscenza dell'apertura di un procedimento penale per crimine o delitto e l'interessato è posto in detenzione preventiva; se del caso, il giudice penale viene informato.

2 Se le autorità di giustizia penale pronunciano una misura di sicurezza, un collocamento presso privati o in un istituto di educazione o trattamento o una pena privativa della libertà di sei mesi al massimo senza sospensione condizionale, la procedura di collocamento è abbandonata; essa viene ripresa, in generale, negli altri casi, all'entrata in vigore della sentenza penale.

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1 La decisione, presa dopo un'attenta analisi di tutti gli elementi raccolti durante la procedura, indica in particolare il nome e il luogo dell'istituto nel caso in cui venga ordinato il collocamento a fini di assistenza.

2 Se l'autorità rinuncia al collocamento, può ordinare misure preliminari ai sensi degli articoli 18 e seguenti.

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**Sezione 1: Trasferimento di misura**

Se risulta che l'istituto in cui viene eseguita la misura non è o non è più adeguato, l'autorità competente ordina il trasferimento in un altro istituto purché le condizioni per il mantenimento in istituto siano ancora soddisfatte; le disposizioni degli articoli 36 e 39 sono applicabili per analogia.

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1 In caso di pericolo imminente, il collocamento a fini di assistenza può essere ordinato a titolo provvisorio secondo le condizioni di seguito specificate.

2 Se l'autorità di protezione del minore e dell'adulto non è ancora in possesso di una perizia laddove essa sia necessaria, essa ordina il collocamento sotto riserva di accettazione da parte dell'istituto. In caso di divergenza di opinioni, quest'ultimo informa immediatamente, indicando i motivi, l'autorità che ha ordinato il collocamento. Quest'ultima conferma o revoca la sua decisione.

3 La decisione di collocamento provvisorio può essere notificata e motivata oralmente dall'autorità di protezione del minore e dell'adulto o dal medico che la ordina. Tuttavia, l'interessato deve essere informato per iscritto del suo diritto di ricorso. La decisione viene confermata per iscritto entro quarantotto ore. Inoltre, l'articolo 14 è applicabile.

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1 Quando la decisione di collocamento provvisorio è stata adottata da un medico, quest'ultimo la comunica in ogni caso all'autorità di protezione dei minori e degli adulti e le trasmette il relativo dossier, entro quarantotto ore.

2 Salvo revoca della misura nel frattempo, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti avvia una procedura di collocamento ordinario; si mette in contatto con il responsabile dell'istituto dove la persona è collocata per determinare se il collocamento è ancora necessario.

3 L'autorità di protezione dei minori e degli adulti adotta una decisione in procedura ordinaria sul mantenimento in istituto entro sei settimane dalla decisione di collocamento provvisorio a fini di assistenza.

4 Se la decisione non è adottata entro questo termine, la decisione di collocamento provvisorio diventa inefficace.

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1 Il trattenimento provvisorio in un istituto di una persona entrata di sua spontanea volontà che chiede di uscire può essere deciso dal medico responsabile dell'istituto se tale persona mette gravemente in pericolo la propria vita o integrità fisica o quelle altrui.

2 La decisione di trattenimento provvisorio può essere notificata e motivata oralmente dall'istituto. Tuttavia, l'interessato deve essere informato per iscritto del suo diritto di ricorrere. La decisione è confermata per iscritto entro quarantotto ore. Inoltre, l'articolo 14 è applicabile.

3 La decisione è comunicata senza indugio all'autorità di protezione del minore e dell'adulto con il relativo dossier.

4 Salvo conferma della misura da parte dell'autorità di protezione del minore e dell'adulto o di un medico indipendente dall'istituto, la decisione di trattenimento provvisorio in istituto è valida per un massimo di tre giorni.

5 Per il resto, l'articolo 42, commi 2 a 4, si applica per analogia.

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1 Ogni persona che entra di sua spontanea volontà o su decisione dell'autorità in un istituto in cui si effettuano regolarmente o occasionalmente ricoveri a fini di assistenza riceve, così come il suo rappresentante legale e la persona di fiducia, una nota scritta che la informa del suo diritto di appellarsi al giudice contro la sua permanenza in tale istituto o il rifiuto di una richiesta di liberazione.

2 Quando l'istituto si occupa solo eccezionalmente di ricoveri a fini di assistenza, si impegna a comunicare senza indugio le vie legali alla persona interessata, al suo rappresentante legale e alla persona di fiducia.

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La persona collocata o trattenuta in un istituto deve essere liberata non appena la sua condizione lo permette.

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1 Quando il collocamento a fini di assistenza è stato ordinato da una misura provvisoria, la persona interessata deve essere liberata non appena il pericolo che rappresenta per sé stessa o per altri non è più imminente.

2 Resta salvo l'articolo 42, comma 4.

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Quando il collocamento a fini assistenziali è stato ordinato in procedura ordinaria dall'autorità di protezione del minore e dell'adulto, quest'ultima è anche competente a pronunciarne la revoca. Negli altri casi, la competenza spetta all'istituzione.

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1 L'autorità di protezione del bambino e dell'adulto esamina d'ufficio, entro i sei mesi successivi al collocamento, se le condizioni per il mantenimento della misura sono ancora soddisfatte e se l'istituzione è ancora adeguata.

2 Essa effettua un secondo controllo nei sei mesi successivi. In seguito, effettua l'esame con la frequenza necessaria, ma almeno una volta all'anno.

3 In linea di principio, il risultato dell'esame è comunicato agli interessati.

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Non appena le condizioni di una persona non richiedono più il suo internamento, l'istituto è tenuto a liberarla nei casi in cui è competente per pronunciare la revoca, oppure, se tale competenza non gli appartiene, a proporre la revoca all'autorità di protezione dei minori e degli adulti; quest'ultima decide rapidamente.

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1 La persona collocata, il suo rappresentante legale o convenzionale, uno dei suoi familiari o la persona di fiducia, può presentare in qualsiasi momento una richiesta di liberazione all'istituto; quest’ultimo decide rapidamente.

2 Se l'istituto non è competente a pronunciare la revoca, trasmette senza indugio la richiesta all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, con il suo parere.

3 Le richieste di liberazione indirizzate ad un'autorità o a un servizio incompetente sono trasmesse senza indugio alle autorità competenti.

4 Le richieste di liberazione sono trattate rapidamente.

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Le disposizioni degli articoli 36 e 39 si applicano per analogia alle decisioni di mantenimento in istituto o al rigetto di una richiesta di liberazione.

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Misure successive riguardanti un trattamento ambulatoriale o altre regole di condotta possono essere sia consigliate (art. 53) sia ordinate (art. 54) dall'autorità, al fine di evitare un nuovo collocamento.

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1 Quando una persona viene liberata, l'autorità competente a pronunciare la sua liberazione può consigliarle di sottoporsi a un trattamento ambulatoriale o di osservare altre regole di condotta.

2 Ove opportuno, l'autorità competente a pronunciare la liberazione fa ordinare le misure di protezione necessarie.

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1 L'autorità di protezione del minore e dell'adulto può, se necessario, obbligare la persona interessata a sottoporsi a tali misure sotto pena di rientro in istituto; il rientro può essere ordinato solo alle condizioni dell'articolo 426 del Codice civile svizzero.

2 Quando l'istituto pronuncia il rilascio e si rendono necessarie misure successive, ne informa l'autorità di protezione del minore e dell'adulto; la competenza a pronunciare misure coercitive spetta a quest'ultima.

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Le decisioni riguardanti misure preliminari o successive basate sulle disposizioni dei capitoli II e IV, così come le decisioni basate sull'articolo 439 del Codice civile svizzero, possono, entro dieci giorni dalla loro comunicazione, essere impugnate davanti al giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza.

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Le decisioni del giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza e dell'autorità di protezione del minore e dell'adulto in materia di misure preventive o successive e di collocamento a fini di assistenza possono essere impugnate entro dieci giorni dalla loro comunicazione presso la Corte amministrativa del Tribunale cantonale.

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Il ricorso può essere presentato dalla persona interessata, da uno dei suoi familiari o dalla persona di fiducia.

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La procedura di opposizione ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Codice di procedura amministrativa non è ammessa contro le decisioni adottate in applicazione della presente legge.

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Il ricorso che perviene a un'autorità o a un servizio incompetenti deve essere trasmesso immediatamente all'autorità competente.

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1 L'autorità competente conduce il procedimento con celerità; le è consentito rinunciare allo scambio delle memorie; in tal caso, l'autorità la cui decisione è impugnata deve essere ascoltata oralmente dall'autorità di ricorso.

2 La persona coinvolta deve in ogni caso essere ascoltata oralmente.

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I dibattiti non sono pubblici.

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1 Il ricorso previsto dagli articoli 56 e 57 non ha effetto sospensivo, a meno che non sia previsto dall'autorità nella decisione o che l'autorità di ricorso non decida diversamente, d'ufficio o su richiesta.

2 Se lo stato dell'interessato lo richiede, l'autorità di ricorso può in qualsiasi momento ritirare l'effetto sospensivo concesso conformemente al comma 1 o adottare altre misure provvisionali.

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1 L'autorità di ricorso può riesaminare la decisione nei fatti, nel diritto e nell'opportunità.

2 La decisione non può essere modificata a svantaggio della persona interessata.

3 Tuttavia, l'autorità di ricorso può decidere che il collocamento avverrà in un altro istituto.

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Il presidente del Tribunale amministrativo decide da solo sui ricorsi relativi a misure provvisorie.

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Per il resto, il procedimento dinanzi all'autorità di ricorso è disciplinato conformemente agli articoli 7 a 17, 36, 38 e 39.

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1 Lo Stato garantisce che le strutture necessarie per l'esecuzione dei collocamenti a fini di assistenza siano disponibili; a tal fine, esso può concludere accordi con altri cantoni o con istituti privati.

2 I minorenni sono collocati in istituti speciali o in sezioni particolari.

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Gli istituti emanano un regolamento riguardante il loro funzionamento, i diritti e i doveri dei convittori e le misure disciplinari; questo regolamento è soggetto all'approvazione del Dipartimento di Giustizia.

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1 Nella misura del possibile, il soggiorno in istituto deve avere l'effetto di aiutare la persona in questione a ritrovare la propria indipendenza.

2 Le misure che limitano la libertà di movimento, come ad esempio l'isolamento, la contenzione, la limitazione dei contatti con l'esterno, nonché il trattamento farmacologico, possono essere ordinate solo alle condizioni degli articoli 383 del Codice civile svizzero e 28a della legge sanitaria.

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La direzione dell'istituto determina liberamente se la persona detenuta può beneficiare di permessi.

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1 Quando una persona collocata contro la sua volontà in un istituto lo lascia senza autorizzazione, il suo reintegro può avvenire senza formalità particolari se si verifica entro tre settimane.

2 Trascorso questo termine, la persona in questione può essere riamessa nell'istituto solo se una decisione di tale privazione della libertà è presa in conformità alla presente legge.

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Un medico chiamato a intervenire per ordinare una misura di collocamento a fini di assistenza in caso di pericolo nell'abitazione può imporre misure coercitive ai sensi dell'articolo 69, comma 2, quando l'urgenza lo richiede, in particolare ai fini del trasferimento del paziente in un istituto.

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In caso di necessità, l'esecuzione di una misura di collocamento a fini di assistenza può essere eseguita con l'aiuto della polizia.

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La sorveglianza degli stabilimenti dove vengono eseguite misure di collocamento a fini di assistenza spetta alla commissione di sorveglianza dei diritti dei pazienti.

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1 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti tiene un registro delle persone per le quali sono ordinate misure ai sensi della presente legge.

2 Il registro è esaminato dal Tribunale amministrativo del Tribunale cantonale.

3 Il Governo disciplina mediante ordinanza le questioni relative alla tenuta di questo registro e all’accesso ad esso.

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Il Dipartimento della Giustizia può autorizzare le autorità di altri cantoni a collocare persone negli istituti situati sul territorio giurassiano, a condizione che questi siano in grado di accoglierle e che le spese inerenti al collocamento siano garantite.

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La procedura davanti alle autorità amministrative o giudiziarie è esente da emolumenti.

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Le spese anticipate sono a carico dello Stato, fatto salvo il riparto delle spese conformemente alla legislazione sull'assistenza sociale.

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Quando una persona avvia un procedimento di ricorso in modo avventato, potrà essere condannata al pagamento delle spese che sarebbero percepite per un caso ordinario così come alle spese processuali.

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1 Salvo diversa disposizione legale o contrattuale, le spese derivanti dall'esecuzione delle misure previste dalla presente legge e le spese accessorie sono a carico della collettività obbligata all'assistenza sociale, fatta salva la ripartizione delle spese ai sensi della legislazione sull'azione sociale.

2 Sono particolarmente considerati come spese di esecuzione la retta dovuta all'istituto, le spese di trattamento, le spese sostenute dall'assistente nell'adempimento del suo mandato e, se del caso, l'equa indennità che gli viene riconosciuta per il suo lavoro dalla collettività obbligata all'assistenza sociale.

3 Sono reputate spese accessorie le spese medico-farmaceutiche, le spese di trasporto e i premi di assicurazione.

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1 Per le spese menzionate all'articolo 79, la collettività tenuta all'assistenza sociale dispone di un diritto di rivalsa nei confronti della persona a beneficio della misura, delle persone tenute a provvedere al suo mantenimento o a sostenerla in virtù della legge o di una convenzione, nonché nei confronti delle altre persone tenute al rimborso secondo la legislazione sull'azione sociale.

2 Questo diritto di rivalsa è esercitato conformemente alle disposizioni della legislazione sull'azione sociale.

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Il giudice civile decide sulle pretese di indennità fondate sull'articolo 454 del Codice civile svizzero.

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Chiunque violi il divieto di alcool o di locande emesso ai sensi dell'articolo 24 è soggetto a multa.

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Chiunque inciti al consumo abusivo di alcool persone soggette a una misura prevista dalla presente legge è passibile di ammenda; restano riservate le disposizioni penali della legge sulle locande.

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Chiunque inciti una persona a non rispettare una misura presa nei suoi confronti sulla base della presente legge è punibile con una multa.

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1 La presente legge si applica a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.

2 Si applica anche alle misure in corso di esecuzione pronunciate secondo il vecchio diritto; queste ultime diventano nulle nella misura in cui sono contrarie al nuovo diritto.

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Quando, secondo il nuovo diritto, un'autorità non è più competente per pronunciare la misura, porvi fine o deliberare sul ricorso, essa trasmette immediatamente il fascicolo all'autorità competente secondo il nuovo diritto e informa di questo cambiamento la persona, il servizio o l'ente incaricato dell'esecuzione della misura.

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Il Parlamento stabilisce mediante decreto le modalità di ammissione e dimissione dei pazienti negli istituti psichiatrici.

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La presente legge abroga tutte le disposizioni contrarie, in particolare la legge del 26 ottobre 1978 sulle misure educative e di collocamento.

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1 La legge del 26 ottobre 1978 sulle opere sociali è modificata come segue

Art. 56

...

Art. 57, comma 1

...

Art. 57a

...

Art. 58, commi 1 e 3

...

2 Il decreto di organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale del 6 dicembre 1978 è modificato come segue

Art. 19, lettera e quater

...

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Il Governo esegue la presente legge.

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Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

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