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2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 213. Diritto di famiglia

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Testo normativo (5 Articoli)

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 213. Diritto di famiglia

Il Servizio di consulenza matrimoniale e familiare della Chiesa cattolica è riconosciuto come "ufficio di consulenza matrimoniale o familiare" ai sensi dell'articolo 171 del Codice civile svizzero.

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I diritti e gli obblighi del Servizio di consulenza coniugale e familiare della Chiesa cattolica sono specificati in una convenzione.

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Il Servizio di consulenza coniugale e familiare della Chiesa Cattolica aiuta le coppie a comprendersi meglio, a superare le difficoltà inerenti alla vita di coppia e alla sua evoluzione. Nel più stretto rispetto della riservatezza e della libertà di ciascuno, riceve in consultazione persone sole o in coppia per aiutarle a gestire i loro problemi relazionali e i loro conflitti.

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Lo Stato partecipa, insieme alla Collettività ecclesiastica cantonale cattolica-romana della Repubblica e del Cantone del Giura, al finanziamento del Servizio di consulenza matrimoniale e familiare per le sue attività nel cantone del Giura, secondo una chiave di ripartizione decisa in precedenza.

Le spese sono imputabili al bilancio del Servizio di assistenza sociale e sono ammesse alla ripartizione degli oneri conformemente al capitolo V della legge sulle opere sociali.

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Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 1989.

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