2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 213. Diritto di famiglia
Testo normativo (5 Articoli)
Il Servizio di consulenza matrimoniale e familiare della Chiesa cattolica è riconosciuto come "ufficio di consulenza matrimoniale o familiare" ai sensi dell'articolo 171 del Codice civile svizzero.
I diritti e gli obblighi del Servizio di consulenza coniugale e familiare della Chiesa cattolica sono specificati in una convenzione.
Il Servizio di consulenza coniugale e familiare della Chiesa Cattolica aiuta le coppie a comprendersi meglio, a superare le difficoltà inerenti alla vita di coppia e alla sua evoluzione. Nel più stretto rispetto della riservatezza e della libertà di ciascuno, riceve in consultazione persone sole o in coppia per aiutarle a gestire i loro problemi relazionali e i loro conflitti.
Lo Stato partecipa, insieme alla Collettività ecclesiastica cantonale cattolica-romana della Repubblica e del Cantone del Giura, al finanziamento del Servizio di consulenza matrimoniale e familiare per le sue attività nel cantone del Giura, secondo una chiave di ripartizione decisa in precedenza.
Le spese sono imputabili al bilancio del Servizio di assistenza sociale e sono ammesse alla ripartizione degli oneri conformemente al capitolo V della legge sulle opere sociali.
Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 1989.