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Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
La presente ordinanza disciplina la remunerazione e il rimborso delle spese relative alla gestione delle misure di protezione del minore e dell’adulto.
Essa si applica in particolare alle seguenti misure
a) alle curatele per i minori e gli adulti;
b) alle tutele per i minori;
c) nella misura indicata dalle circostanze, alle altre misure di protezione in cui l’Autorità di protezione del minore e dell’adulto (di seguito: "Autorità di protezione") è tenuta a fissare una remunerazione.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
Ai sensi della presente ordinanza, il termine « curatore » copre tutte le persone che assumono la gestione di una misura di protezione e i termini « persona protetta » indicano le persone a favore delle quali la misura è istituita.
I curatori privati hanno diritto a un'adeguata remunerazione e al rimborso delle loro spese giustificate.
I curatori professionali sono indennizzati per la gestione di una curatela tramite il loro stipendio.
La retribuzione e il rimborso delle spese assegnate per la gestione di una misura da parte di un curatore professionale spettano al datore di lavoro di quest'ultimo.
Sono considerate come curatori professionali le persone impiegate da un servizio sociale e remunerate da quest'ultimo per assumere misure di protezione del minore e dell'adulto.
La retribuzione può assumere la forma di un forfait o di un'indennità calcolata in base al lavoro svolto (retribuzione su base oraria).
L'Autorità di protezione determina la forma della retribuzione. Nella misura del possibile, privilegia la retribuzione sotto forma di forfait.
La retribuzione su base oraria si applica in particolare per le misure di protezione che comportano una missione specifica.
**La remunerazione è fissata tenendo conto dei compiti da svolgere da parte del curatore, della loro portata e complessità.**
Essa è destinata a retribuire in particolare i seguenti compiti
- il supporto sociale e i contatti con la persona protetta (assistenza personale);
- i contatti con le autorità, i servizi pubblici, le istituzioni di assistenza, le strutture mediche e socio-sanitarie, i fornitori di cure, gli istituti finanziari, le assicurazioni, ecc.;
- la partecipazione all'inventario dei beni della persona protetta;
- la redazione dei rapporti periodici e la tenuta della contabilità;
- la predisposizione della dichiarazione dei redditi e le richieste di rimborso dell'imposta anticipata;
- le domande di prestazioni sociali e di assistenza sociale (AVS, AI, prestazioni complementari, borse di studio, assistenza sociale, ecc.);
- la gestione dei redditi e del patrimonio della persona protetta;
- la liquidazione del mobilio, la rescissione del contratto d'affitto dell'alloggio e l'esecuzione di altri atti giuridici a nome della persona protetta.
Solo i compiti che rientrano nell'ambito di una gestione ordinaria vengono presi in considerazione per la remunerazione.
Quando stabilisce la remunerazione del curatore, l'Autorità di protezione prende anche in considerazione
a) la situazione economica della persona protetta;
b) l'importanza e la natura dei redditi e del patrimonio da gestire;
c) la responsabilità assunta a causa della gestione della misura;
d) la situazione professionale e personale del curatore;
e) le tariffe applicate nel settore.
La remunerazione secondo forfait copre l'insieme dei compiti spettanti al curatore.
Il forfait, per un anno, è di
a) da 1 000 a 3 600 franchi per un'attività di assistenza personale comportante complessivamente un lavoro significativo e la tenuta dei conti;
b) da 500 a 1 800 franchi per un'attività di assistenza personale, accompagnata dalla tenuta dei conti;
c) al massimo 800 franchi per un'attività di assistenza personale comportante un lavoro minimo, non accompagnata dalla tenuta dei conti.
A titolo eccezionale, se le circostanze particolari lo giustificano, l'Autorità di protezione può derogare ai forfait menzionati al comma 2.
Quando le funzioni del curatore non coprono un anno intero, la remunerazione è versata in proporzione alla durata delle funzioni.
La retribuzione basata sul lavoro svolto avviene sulla base di un conteggio delle ore stabilito dal curatore.
La tariffa oraria è di massimo 70 franchi. A titolo eccezionale, se giustificato da ragioni particolari, può essere aumentata fino a 100 franchi.
Se l'esecuzione delle mansioni richiede conoscenze specialistiche, il tempo dedicato a questa attività specifica può essere fatturato mediante una nota spese dettagliata, redatta secondo i valori inferiori delle tariffe stabilite dall'associazione professionale competente.
Danno luogo a rimborso, nella misura in cui siano necessari e giustificati per l'adempimento delle mansioni del curatore, le seguenti spese
a) spese di affrancatura postale, conversazioni telefoniche, fotocopie, carta;
b) spostamenti e pasti all'esterno;
c) altre spese espressamente riconosciute dall'Autorità di protezione.
Nei casi in cui ciò sia giustificato, l'Autorità di protezione può assegnare, oltre alle spese effettive, un importo forfettario destinato a contribuire alle spese di infrastruttura necessarie (linea telefonica, connessione Internet, ecc.). Tale importo non può eccedere i 100 franchi all'anno.
Le spese sono rimborsate al loro valore effettivo. Le spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico sono calcolate al tariffario di seconda classe.
Per il resto, le disposizioni riguardanti il personale dello Stato si applicano per analogia.
Nella misura del possibile, l'Autorità di tutela determina la forma della retribuzione (forfettaria o indennità calcolata in base al lavoro svolto) al momento della nomina del curatore.
In linea generale, essa stabilisce l'importo della retribuzione e del rimborso delle spese nell'ambito della decisione relativa all'esame periodico del rapporto di attività e dei conti. Il curatore fornisce all'Autorità le informazioni necessarie a tal fine e presenta i documenti richiesti.
Lorsque la mesure de protection donne lieu à une charge de travail importante ou engendre des frais particuliers au curateur, ou lorsque d'autres circonstances le justifient, l'Autorité de protection peut verser un acompte approprié au curateur privé ou autoriser ce dernier à prélever un acompte sur les biens de la personne protégée.
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1. Quando la misura di protezione comporta un carico di lavoro rilevante o genera spese particolari per il curatore, o quando altre circostanze lo giustificano, l'Autorità di protezione può versare un anticipo appropriato al curatore privato o autorizzare quest'ultimo a prelevare un anticipo sui beni della persona protetta.
Nell'ambito di una misura di protezione per gli adulti, la retribuzione del curatore è prelevata dai beni della persona protetta se quest'ultima dispone di attivi mobiliari, diminuiti dei debiti a breve termine, pari ad almeno 10.000 franchi.
Quando l'importo degli attivi mobiliari, diminuiti dei debiti a breve termine, eccedente i 10.000 franchi non è sufficiente a coprire l'intera retribuzione del curatore, il saldo è versato dall'Autorità di protezione. Quando è inferiore all'importo di 10.000 franchi, la retribuzione è interamente versata da quest'ultima.
Nel quadro di una misura di protezione per minore, la remunerazione del curatore è prelevata sui beni della persona protetta se quest'ultima dispone di attivi mobilizzati, diminuiti dei debiti a breve termine, ammontanti ad almeno 10 000 franchi.
Se il minore non dispone di attivi mobilizzati sufficienti o se la misura di protezione è dovuta al fatto dei genitori, la remunerazione del curatore è a carico di questi ultimi, nella misura in cui dispongano di risorse sufficienti. Quando i genitori vivono separati, ciascuno di essi sostiene la metà della remunerazione, nella misura in cui disponga di risorse sufficienti. L'Autorità di protezione può derogare alla ripartizione della remunerazione per metà quando la misura di protezione o le difficoltà legate alla sua gestione sono dovute in modo preponderante al fatto di uno dei genitori.
L'Autorità di protezione versa la remunerazione al posto del o dei genitori che non dispongono di risorse sufficienti.
**Nell'ambito di una misura di protezione per adulto**, le spese dovute al curatore sono prelevate dai beni della persona protetta se e nella misura in cui quest'ultima dispone delle risorse sufficienti.
**Nell'ambito di una misura di protezione per minore**, l'articolo 14, comma 2, si applica per analogia alla copertura delle spese dovute al curatore.
**L'Autorità di protezione paga le spese** quando la persona protetta o i suoi genitori non dispongono delle risorse sufficienti.
Gli importi versati dall'Autorità di protezione a titolo di remunerazione e di rimborso delle spese dei curatori sono inclusi nella ripartizione delle spese dell'azione sociale.
Lo Stato ha diritto al rimborso degli importi versati ai curatori a titolo di retribuzione e di rimborso delle loro spese a partire dal momento in cui la persona protetta o, nei casi di misure di protezione dei minori, i suoi genitori soddisfano le condizioni per l’assunzione di suddetti elementi.
In caso di decesso della persona protetta, gli eredi sono tenuti verso lo Stato al rimborso della retribuzione e delle spese dei curatori nei limiti del saldo attivo dell’eredità.
Quando le condizioni per il rimborso sono soddisfatte, l'Autorità di protezione ordina il rimborso mediante decisione.
Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a partire dal giorno in cui l'autorità ne è venuta a conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni a partire dal giorno della nascita del diritto.
Le disposizioni sulla remunerazione e sul rimborso delle spese dei curatori si applicano per analogia alle persone incaricate di un mandato per causa di inabilità.
Lo Stato non si fa carico della remunerazione e delle spese dovute al mandatario.
I mandatari e le persone designate ai sensi dell'articolo 392, numeri 2 e 3, del Codice civile svizzero hanno diritto al rimborso delle loro spese, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Se le circostanze lo giustificano, l'Autorità di Protezione può concedere loro una remunerazione. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia.
Le decisioni emesse in applicazione della presente ordinanza sono suscettibili di ricorso dinanzi alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale, conformemente alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.
La presente ordinanza si applica alle misure di protezione in corso istituite dopo il 1° gennaio 2013 e a quelle istituite anteriormente per le quali la data di presentazione prevista per il rapporto di attività e, se del caso, dei conti interviene dopo la sua entrata in vigore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º ottobre 2014.