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Indice delle disposizioni (39)
Testo normativo (39 Articoli)
La presente ordinanza costituisce la normativa generale cantonale di applicazione in materia di protezione del minore e dell'adulto.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
1 L'autorità di protezione del bambino e dell'adulto (denominata di seguito: "l'autorità di protezione") si riunisce in linea di principio con una composizione che comprende tre dei suoi membri permanenti.
2 In caso di impedimento di un membro permanente o quando l'affare da trattare richiede conoscenze particolari riconducibili a uno o più membri non permanenti, il presidente o un vicepresidente può ricorrere a questi ultimi.
3 I membri non permanenti possono essere anche consultati per pareri occasionali.
L'autorità di protezione comprende i seguenti membri permanenti
a) un giurista, presidente dell'autorità;
b) un assistente sociale;
c) uno psicologo;
d) una persona del settore pedagogico.
L'autorità di protezione comprende i seguenti membri non permanenti
a) un medico generico o un pediatra;
b) uno psichiatra;
c) una persona del settore finanziario o fiduciario;
d) un giurista.
I membri non permanenti sono retribuiti allo stesso modo dei giudici supplenti dei tribunali del Cantone. Il decreto del 7 maggio 1981 concernente le indennità giornaliere e di trasferta nell'amministrazione della giustizia e dei tribunali si applica per analogia.
1 L'autorità di protezione nomina i tutori e i curatori conformemente alla legislazione federale.
2 Per le misure che non richiedono competenze professionali, essa nomina, per quanto possibile, soggetti privati.
L'autorità di protezione e i Servizi sociali regionali collaborano per la formazione dei tutori e dei curatori.
1 L'autorità di protezione stabilisce la remunerazione e le spese dovute al tutore o al curatore conformemente alla legislazione federale.
2 Quando gli importi dovuti al tutore o al curatore non possono essere prelevati dai beni della persona protetta, sono versati dallo Stato.
3 Gli importi versati dallo Stato ai tutori e curatori vengono addebitati alla ripartizione delle spese dell'azione sociale.
1 Quando il tutore o il curatore trascura il suo obbligo di presentare un rapporto e dei conti periodici, o ritarda nella consegna di tali documenti, l'autorità di protezione può, previa diffida, far redigere la documentazione necessaria da un terzo, a spese del tutore o del curatore negligente.
2 L'autorità di protezione può, nelle medesime circostanze, ridurre o sopprimere la retribuzione dovuta al tutore o al curatore.
1. L'autorità di protezione è responsabile della conservazione dei fascicoli che le sono stati trasferiti dalle autorità tutelari e dall'autorità tutelare di sorveglianza.
2. Essa può conservare i fascicoli su supporto cartaceo o in forma elettronica.
L'autorità di protezione è responsabile dell'archiviazione dei fascicoli che le sono stati trasferiti dalle autorità tutelari e dall'autorità tutelare di vigilanza.
1 Le comuni conservano nei propri archivi, conformemente alla legislazione in materia
a) i fascicoli liquidati che non sono stati trasferiti all'autorità di protezione;
b) tutti i documenti giustificativi dei fascicoli trasferiti all'autorità di protezione dei quali quest'ultima non ha richiesto la trasmissione.
2 Le comuni mettono a disposizione dell'autorità di protezione i documenti archiviati di cui essa potrebbe avere bisogno.
Il Codice di procedura amministrativa si applica alla procedura davanti all'autorità di protezione, nonché davanti al giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza e davanti alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale.
La trasmissione dei fascicoli dalle autorità tutelari all'autorità di protezione è regolata da direttive di quest'ultima autorità approvate dal Dipartimento di Giustizia.
L'autorità di protezione procede rapidamente a un esame particolare dei conti e dei rapporti, conformemente all'articolo 415 del Codice civile, per i fascicoli che le sono stati trasferiti senza essere stati oggetto di un'approvazione dall'autorità tutelare o di un chiarimento dell'Autorità tutelare di sorveglianza.
Le domande di interdizione e di nomina di un consiglio legale pendenti davanti al Tribunale di prima istanza al 1° gennaio 2013 sono trasmesse d’ufficio all’autorità di protezione per l'istituzione di una misura adeguata.
Le domande di revoca dell'autorità parentale, le domande di sterilizzazione e di consenso agli atti menzionati negli articoli 404, comma 3, e 422 del Codice civile svizzero, nella versione al 31 dicembre 2012, pendenti dinanzi all'autorità tutoria di vigilanza al 1° gennaio 2013, sono trasmesse d'ufficio all'autorità di protezione.
1 I ricorsi e le opposizioni alle nomine di tutori e curatori pendenti davanti alle autorità tutelari al 1° gennaio 2013 sono trasmessi d'ufficio all'autorità di protezione.
2 Le opposizioni pendenti davanti all'autorità tutelare di sorveglianza al 1° gennaio 2013 sono trasmesse d'ufficio all'autorità di protezione.
3 I ricorsi pendenti davanti all'autorità tutelare di sorveglianza al 1° gennaio 2013 sono trasmessi d'ufficio alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale.
4 I ricorsi pendenti al 1° gennaio 2013 davanti alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale in materia di privazione della libertà a fini assistenziali e di misure preliminari e successive ai sensi della legge sulle misure d'assistenza e la privazione della libertà sono trasmessi d'ufficio al giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza.
L'istruzione effettuata fino al 31 dicembre 2012 dalle autorità precedenti rimane valida.
Le decisioni emesse fino al 31 dicembre 2012, i cui mezzi di ricorso sono ancora aperti all'entrata in vigore della presente ordinanza, ricadono, in caso di contestazione, sotto la giurisdizione delle nuove autorità.
L’ordinanza dell'11 febbraio 1986 riguardante il registro degli elettori è modificata come segue
Articolo 7, comma 1
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L'ordinanza del 4 settembre 1984 riguardante le elezioni comunali è modificata come segue
Articolo 2, comma 3
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L'ordinanza del 24 aprile 2012 riguardante lo sportello virtuale sicuro è modificata come segue
Articolo 4, comma 5, lettera c
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L'ordinanza del 9 novembre 1978 relativa alla pubblicazione del Giornale Ufficiale è modificata come segue
Articolo 3, cifra 2
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L'ordinanza del 22 dicembre 1981 sul tirocinio e sugli esami di notaio è modificata come segue
Articolo 12, Prove orali, numero 1
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L'ordinanza del 19 agosto 2008 recante introduzione della legge federale sull'asporto internazionale di minori e delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti è modificata come segue
Articolo 1
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Articolo 2
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Le contratto-tipo di lavoro del 6 dicembre 1978 per i lavoratori dell'economia domestica è modificato come segue
Articolo 9, comma 5
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L'ordinanza del 29 giugno 1993 relativa all'esecuzione della legge scolastica (Ordinanza scolastica) è modificata come segue
Articolo 25, comma 2
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Articolo 71, comma 4
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L'ordinanza del 5 dicembre 2000 relativa al servizio di salute scolastica è modificata come segue
Articolo 30, comma 4
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L'ordine del 18 dicembre 1984 recante esecuzione della legge sull'insegnamento privato è modificato come segue
Articolo 21, comma 2
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L'ordinanza del 24 aprile 2007 riguardante i diritti dei pazienti è modificata come segue
Articolo 21, comma 2
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L'ordinanza del 1° febbraio 1995 riguardante le unità di cure psichiatriche è modificata come segue
Articolo 9, lettera c
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L'ordinanza del 30 aprile 2002 sull'azione sociale è modificata come segue
Articolo 36, comma 4
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Articolo 41, comma 1
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Articolo 42, comma 2
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L'ordinanza dell'8 novembre 2005 che stabilisce le norme applicabili in materia di assistenza sociale è modificata come segue
Articolo 39, comma 1
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L'ordinanza del 30 aprile 2002 riguardante il collocamento dei minori è modificata come segue
Articolo 4, comma 1
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Articolo 9, comma 1
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Articolo 14, comma 3
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Articolo 18, comma 2
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Articolo 19
...
Articolo 21, commi 1 e 3
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Articolo 24, comma 1
...
Articolo 25
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L'ordinanza del 6 dicembre 1978 riguardante l'affitto delle acque pescose è modificata come segue
Articolo 9, lettera a
...
Sono abrogate
1. l'ordinanza del 24 febbraio 1981 recante delega di competenze dell'Autorità tutelare di sorveglianza al capo del Servizio giuridico;
2. l'ordinanza del 6 dicembre 1978 sul collocamento familiare di pazienti degli istituti psichiatrici cantonali.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2013.