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2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 213. Diritto di famiglia

39 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (39)

Art. 1 Ordinanza concernente la protezione del minore e dell'adulto Art. 2 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 3 Ordinanza sulla protezione del bambino e dell'adulto Art. 3A Ordinanza sulla protezione del bambino e dell'adulto Art. 4 Ordinanza concernente la protezione del bambino e dell'adulto Art. 5 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 6 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 7 Ordinanza sulla protezione del minore e dell’adulto Art. 8 Ordinanza concernente la protezione del bambino e dell'adulto Art. 9 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 10 Ordinanza sulla protezione del minore e dell’adulto Art. 11 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 12 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 13 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 14 Ordinanza sulla protezione del bambino e dell'adulto Art. 15 Ordinanza concernente la protezione del bambino e dell'adulto Art. 16 Ordinanza sulla protezione del bambino e dell’adulto Art. 17 Ordinanza concernente la protezione del bambino e dell'adulto Art. 18 Ordinanza concernente la protezione del minore e dell'adulto Art. 19 Ordinanza riguardante la protezione del minore e dell'adulto Art. 20 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 21 Ordinanza relativa alla protezione del minore e dell'adulto Art. 22 Ordinanza concernente la protezione del bambino e dell'adulto Art. 23 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 24 Ordinanza sulla protezione del bambino e dell'adulto Art. 25 Ordinanza riguardante la protezione del minore e dell'adulto Art. 26 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 27 Ordinanza sulla protezione del bambino e dell'adulto Art. 28 Ordinanza concernente la protezione del minore e dell'adulto Art. 29 Ordinanza concernente la protezione del bambino e dell'adulto Art. 30 Ordinanza concernente la protezione del bambino e dell'adulto Art. 31 Ordinanza sulla protezione del minore e dell’adulto Art. 32 Ordinanza sulla protezione dei minori e degli adulti Art. 33 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 34 Ordinanza relativa alla protezione del bambino e dell’adulto Art. 35 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 36 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 37 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto Art. 38 Ordinanza sulla protezione del minore e dell'adulto

Testo normativo (39 Articoli)

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La presente ordinanza costituisce la normativa generale cantonale di applicazione in materia di protezione del minore e dell'adulto.

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I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.

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1 L'autorità di protezione del bambino e dell'adulto (denominata di seguito: "l'autorità di protezione") si riunisce in linea di principio con una composizione che comprende tre dei suoi membri permanenti.

2 In caso di impedimento di un membro permanente o quando l'affare da trattare richiede conoscenze particolari riconducibili a uno o più membri non permanenti, il presidente o un vicepresidente può ricorrere a questi ultimi.

3 I membri non permanenti possono essere anche consultati per pareri occasionali.

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L'autorità di protezione comprende i seguenti membri permanenti

a) un giurista, presidente dell'autorità;

b) un assistente sociale;

c) uno psicologo;

d) una persona del settore pedagogico.

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L'autorità di protezione comprende i seguenti membri non permanenti

a) un medico generico o un pediatra;

b) uno psichiatra;

c) una persona del settore finanziario o fiduciario;

d) un giurista.

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I membri non permanenti sono retribuiti allo stesso modo dei giudici supplenti dei tribunali del Cantone. Il decreto del 7 maggio 1981 concernente le indennità giornaliere e di trasferta nell'amministrazione della giustizia e dei tribunali si applica per analogia.

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1 L'autorità di protezione nomina i tutori e i curatori conformemente alla legislazione federale.

2 Per le misure che non richiedono competenze professionali, essa nomina, per quanto possibile, soggetti privati.

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L'autorità di protezione e i Servizi sociali regionali collaborano per la formazione dei tutori e dei curatori.

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1 L'autorità di protezione stabilisce la remunerazione e le spese dovute al tutore o al curatore conformemente alla legislazione federale.

2 Quando gli importi dovuti al tutore o al curatore non possono essere prelevati dai beni della persona protetta, sono versati dallo Stato.

3 Gli importi versati dallo Stato ai tutori e curatori vengono addebitati alla ripartizione delle spese dell'azione sociale.

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1 Quando il tutore o il curatore trascura il suo obbligo di presentare un rapporto e dei conti periodici, o ritarda nella consegna di tali documenti, l'autorità di protezione può, previa diffida, far redigere la documentazione necessaria da un terzo, a spese del tutore o del curatore negligente.

2 L'autorità di protezione può, nelle medesime circostanze, ridurre o sopprimere la retribuzione dovuta al tutore o al curatore.

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1. L'autorità di protezione è responsabile della conservazione dei fascicoli che le sono stati trasferiti dalle autorità tutelari e dall'autorità tutelare di sorveglianza.

2. Essa può conservare i fascicoli su supporto cartaceo o in forma elettronica.

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L'autorità di protezione è responsabile dell'archiviazione dei fascicoli che le sono stati trasferiti dalle autorità tutelari e dall'autorità tutelare di vigilanza.

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1 Le comuni conservano nei propri archivi, conformemente alla legislazione in materia

a) i fascicoli liquidati che non sono stati trasferiti all'autorità di protezione;

b) tutti i documenti giustificativi dei fascicoli trasferiti all'autorità di protezione dei quali quest'ultima non ha richiesto la trasmissione.

2 Le comuni mettono a disposizione dell'autorità di protezione i documenti archiviati di cui essa potrebbe avere bisogno.

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Il Codice di procedura amministrativa si applica alla procedura davanti all'autorità di protezione, nonché davanti al giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza e davanti alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale.

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La trasmissione dei fascicoli dalle autorità tutelari all'autorità di protezione è regolata da direttive di quest'ultima autorità approvate dal Dipartimento di Giustizia.

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L'autorità di protezione procede rapidamente a un esame particolare dei conti e dei rapporti, conformemente all'articolo 415 del Codice civile, per i fascicoli che le sono stati trasferiti senza essere stati oggetto di un'approvazione dall'autorità tutelare o di un chiarimento dell'Autorità tutelare di sorveglianza.

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Le domande di interdizione e di nomina di un consiglio legale pendenti davanti al Tribunale di prima istanza al 1° gennaio 2013 sono trasmesse d’ufficio all’autorità di protezione per l'istituzione di una misura adeguata.

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Le domande di revoca dell'autorità parentale, le domande di sterilizzazione e di consenso agli atti menzionati negli articoli 404, comma 3, e 422 del Codice civile svizzero, nella versione al 31 dicembre 2012, pendenti dinanzi all'autorità tutoria di vigilanza al 1° gennaio 2013, sono trasmesse d'ufficio all'autorità di protezione.

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1 I ricorsi e le opposizioni alle nomine di tutori e curatori pendenti davanti alle autorità tutelari al 1° gennaio 2013 sono trasmessi d'ufficio all'autorità di protezione.

2 Le opposizioni pendenti davanti all'autorità tutelare di sorveglianza al 1° gennaio 2013 sono trasmesse d'ufficio all'autorità di protezione.

3 I ricorsi pendenti davanti all'autorità tutelare di sorveglianza al 1° gennaio 2013 sono trasmessi d'ufficio alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale.

4 I ricorsi pendenti al 1° gennaio 2013 davanti alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale in materia di privazione della libertà a fini assistenziali e di misure preliminari e successive ai sensi della legge sulle misure d'assistenza e la privazione della libertà sono trasmessi d'ufficio al giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza.

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L'istruzione effettuata fino al 31 dicembre 2012 dalle autorità precedenti rimane valida.

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Le decisioni emesse fino al 31 dicembre 2012, i cui mezzi di ricorso sono ancora aperti all'entrata in vigore della presente ordinanza, ricadono, in caso di contestazione, sotto la giurisdizione delle nuove autorità.

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L’ordinanza dell'11 febbraio 1986 riguardante il registro degli elettori è modificata come segue

Articolo 7, comma 1

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L'ordinanza del 4 settembre 1984 riguardante le elezioni comunali è modificata come segue

Articolo 2, comma 3

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L'ordinanza del 24 aprile 2012 riguardante lo sportello virtuale sicuro è modificata come segue

Articolo 4, comma 5, lettera c

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L'ordinanza del 9 novembre 1978 relativa alla pubblicazione del Giornale Ufficiale è modificata come segue

Articolo 3, cifra 2

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L'ordinanza del 22 dicembre 1981 sul tirocinio e sugli esami di notaio è modificata come segue

Articolo 12, Prove orali, numero 1

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L'ordinanza del 19 agosto 2008 recante introduzione della legge federale sull'asporto internazionale di minori e delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti è modificata come segue

Articolo 1

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Articolo 2

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Le contratto-tipo di lavoro del 6 dicembre 1978 per i lavoratori dell'economia domestica è modificato come segue

Articolo 9, comma 5

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L'ordinanza del 29 giugno 1993 relativa all'esecuzione della legge scolastica (Ordinanza scolastica) è modificata come segue

Articolo 25, comma 2

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Articolo 71, comma 4

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L'ordinanza del 5 dicembre 2000 relativa al servizio di salute scolastica è modificata come segue

Articolo 30, comma 4

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L'ordine del 18 dicembre 1984 recante esecuzione della legge sull'insegnamento privato è modificato come segue

Articolo 21, comma 2

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L'ordinanza del 24 aprile 2007 riguardante i diritti dei pazienti è modificata come segue

Articolo 21, comma 2

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L'ordinanza del 1° febbraio 1995 riguardante le unità di cure psichiatriche è modificata come segue

Articolo 9, lettera c

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L'ordinanza del 30 aprile 2002 sull'azione sociale è modificata come segue

Articolo 36, comma 4

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Articolo 41, comma 1

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Articolo 42, comma 2

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L'ordinanza dell'8 novembre 2005 che stabilisce le norme applicabili in materia di assistenza sociale è modificata come segue

Articolo 39, comma 1

...

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L'ordinanza del 30 aprile 2002 riguardante il collocamento dei minori è modificata come segue

Articolo 4, comma 1

...

Articolo 9, comma 1

...

Articolo 14, comma 3

...

Articolo 18, comma 2

...

Articolo 19

...

Articolo 21, commi 1 e 3

...

Articolo 24, comma 1

...

Articolo 25

...

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L'ordinanza del 6 dicembre 1978 riguardante l'affitto delle acque pescose è modificata come segue

Articolo 9, lettera a

...

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Sono abrogate

1. l'ordinanza del 24 febbraio 1981 recante delega di competenze dell'Autorità tutelare di sorveglianza al capo del Servizio giuridico;

2. l'ordinanza del 6 dicembre 1978 sul collocamento familiare di pazienti degli istituti psichiatrici cantonali.

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La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2013.

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