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2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

44 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (44)

Art. premier Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. premier Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 2 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 2 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 3 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 3 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 4 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 4 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 5 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Canton Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 6 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e l'esercizio dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 7 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 8 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 9 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 10 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 11 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 12 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e del Cantone del Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 13 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 14 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 15 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 16 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 17 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 18 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Canton Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 19 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 20 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 21 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Canton Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 22 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 23 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 24 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Canton Giura al concordato sulla creazione e sul funzionamento dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 25 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 26 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 27 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 28 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Canton Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 29 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e l'esercizio dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 30 Decreto sull'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 31 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 32 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 33 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 34 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 35 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 36 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 37 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 38 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e lo sfruttamento dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 39 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale Art. 40 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone di Giura al concordato sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale

Testo normativo (44 Articoli)

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

Il concordato del 23 febbraio 2011 sulla creazione e gestione dell'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale è approvato.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

Il concordato disciplina l'organizzazione della sorveglianza, ai sensi del diritto federale, delle fondazioni e delle istituzioni di previdenza con sede nei cantoni partner.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

La sorveglianza delle fondazioni ai sensi degli articoli 80 a 89 del Codice civile svizzero appartenenti alla Repubblica e Cantone del Giura è altresì attribuita all'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale (art. 3, cpv. 2, del concordato).

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1 I cantoni partner costituiscono con il concordato un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica (di seguito: "l'ente").

2 L'ente è denominato "Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale (Autorità di vigilanza BVG e delle fondazioni della Svizzera occidentale)".

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Il presente decreto è soggetto a referendum facoltativo.

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1 L'istituzione è incaricata della sorveglianza delle istituzioni di previdenza, nonché delle istituzioni che servono alla previdenza, aventi la loro sede nel territorio di uno dei cantoni partner.

2 I cantoni partner possono anche attribuire all'istituzione la sorveglianza delle fondazioni classiche poste sotto la loro sorveglianza ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile (CC).

3 Sono fatte salve le competenze della Confederazione.

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**Il Governo fissa la data di entrata in vigore del presente decreto.**

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L'istituzione ha la sua sede a Losanna, nel cantone di Vaud.

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1 Gli organi dell'ente sono

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Direzione;

c) l'organo di revisione.

2 Il funzionamento dell'ente è sottoposto a una commissione parlamentare di controllo, la cui missione è definita all'articolo 15.

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1 Il Consiglio di amministrazione (di seguito: "il Consiglio") è composto da un membro per ciascun cantone partner. Ogni governo cantonale designa un membro dell'esecutivo cantonale per rappresentarlo e agire in suo nome. Eccezionalmente, i membri possono farsi rappresentare alle riunioni.

2 Il Consiglio designa il suo presidente e stabilisce, per il resto, il proprio metodo di funzionamento.

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1 Il Consiglio è l'organo supremo dell’istituzione. In tale veste, prende tutte le decisioni che non rientrano nella competenza di un altro organo.

2 Ha in particolare le seguenti attribuzioni

a) esercitare la sorveglianza sull’istituzione e assicurarne il buon funzionamento;

b) stabilire le disposizioni di attuazione da emanare secondo la LPP;

c) stabilire le disposizioni di esecuzione riguardanti i compiti dell’istituzione nel settore delle fondazioni classiche;

d) emanare i regolamenti necessari per il funzionamento dell’istituzione;

e) prendere atto delle circolari emesse dall’autorità di vigilanza;

f) adottare il bilancio;

g) stabilire il tariffario degli emolumenti e farlo pubblicare;

h) procedere alla nomina del direttore e approvare l'assunzione dei collaboratori, garantendo l’esigenza del bilinguismo e, per quanto possibile, la rappresentanza cantonale;

i) designare l’organo di revisione;

j) approvare il rapporto annuale e i conti annuali;

k) inviare il rapporto annuale al governo di ciascun cantone partner e alla commissione interparlamentare di controllo;

l) concludere qualsiasi convenzione di collaborazione con i cantoni terzi o partner.

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1 Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice di tutti i membri presenti, con il voto del presidente che è determinante in caso di parità.

2 Il direttore dell'istituto partecipa in linea di principio alle sedute del Consiglio con voce consultiva e diritto di proposta.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

Il Consiglio assume il direttore dell'istituto tramite un contratto di diritto amministrativo.

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1 Il direttore gestisce l'istituto a livello operativo.

2 Egli ha in particolare le seguenti attribuzioni

a) assumere la conduzione dell'istituto;

b) gestire le risorse umane, finanziarie e materiali;

c) reclutare il personale sulla base di concorsi pubblicati nei cantoni partner;

d) concludere, previa approvazione del Consiglio, i contratti di impegno dei collaboratori e garantire la gestione del personale;

e) rendere periodicamente conto della sua gestione al Consiglio;

f) preparare gli oggetti di competenza del Consiglio;

g) emanare le circolari indirizzate alle fondazioni e istituzioni di previdenza.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

Il direttore rappresenta l'istituto nei confronti dei terzi.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

Il Consiglio nomina l'organo di revisione.

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L'organo di revisione verifica se i conti annuali sono conformi alle disposizioni di legge e ai principi riconosciuti.

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L'organo di revisione presenta al Consiglio un rapporto dettagliato contenente le sue conclusioni e osservazioni.

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1 È istituita una Commissione interparlamentare di controllo ai sensi della convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nell'ambito dell'elaborazione, della ratifica, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l'estero (CoParl).

2 La Commissione interparlamentare di controllo è composta da tre membri per cantone, nominati dal parlamento di ciascun cantone.

3 Il controllo riguarda

a) gli obiettivi strategici dell'ente;

b) la pianificazione finanziaria pluriennale;

c) il bilancio annuale;

d) i conti annuali;

e) la valutazione dei risultati ottenuti.

4 La Commissione interparlamentare di controllo redige un rapporto scritto, almeno una volta all'anno, e lo trasmette ai parlamenti interessati.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

Il direttore assume il personale dell'istituzione con un contratto di diritto amministrativo.

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Il personale dell'istituto è affiliato alla Cassa pensioni dello Stato di Vaud. Il Consiglio può scegliere un'altra cassa pensioni.

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Le regole relative al personale del cantone della sede si applicano per analogia fintanto che uno statuto particolare del personale non sia stato stabilito dal Consiglio.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

1 L’istituto risponde delle proprie obbligazioni e del danno che causa in modo illecito, direttamente o tramite i suoi collaboratori, nell’esercizio dell’attività dell’istituto, secondo le disposizioni sulla responsabilità dello Stato del cantone della sede.

2 Il Consiglio deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile per coprire le attività di sorveglianza.

3 Il cantone della sede dell'istituzione sorvegliata è solidalmente responsabile, conformemente alla sua legislazione, per il danno causato illecitamente dall’istituto.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 212. Diritto delle persone

1 Quando lo Stato ha dovuto risarcire il danno causato a un terzo dall'istituzione, ha un diritto di rivalsa contro quest'ultima.

2 L’istituzione che ha risarcito in tutto o in parte il danno causato da uno dei suoi dipendenti ha un diritto di rivalsa contro quest’ultimo.

3 Si applicano le disposizioni sulla responsabilità dello Stato e dei suoi agenti del cantone della sede.

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1 L'istituzione, nonché le autorità amministrative e giudiziarie dei cantoni partner, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti e devono consentire, senza richiedere spese, le comunicazioni appropriate, la trasmissione delle informazioni utili e la consultazione dei fascicoli.

2 Le corporazioni, le istituzioni e le organizzazioni che svolgono compiti pubblici nei cantoni partner hanno, nell'ambito di questi compiti, lo stesso dovere di informazione delle autorità e dell'istituzione.

3 Il rifiuto di assistenza da parte dell'istituzione può essere impugnato davanti al Tribunale cantonale del cantone della sede.

4 Il rifiuto di assistenza da parte di un cantone o delle sue corporazioni, istituzioni e organizzazioni che svolgono compiti pubblici può essere impugnato davanti alle autorità competenti del cantone interessato.

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1 L'istituto mantiene una contabilità autonoma basata sul piano contabile del cantone della sede.

2 La contabilità annuale è tenuta e strutturata secondo i principi che regolano la regolare tenuta dei conti. Essa comprende un bilancio, un conto economico e una nota integrativa.

3 L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

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Il cantone del luogo in cui ha sede mette a disposizione dell'istituzione un'anticipazione di tesoreria sotto forma di prestito, secondo le seguenti condizioni

a) importo: CHF 1'500'000.-;

b) durata: 15 anni;

c) ammortamento lineare su 15 anni;

d) tasso d'interesse: il tasso d'interesse è definito dal tasso d'interesse medio del debito del cantone del luogo in cui ha sede all'inizio dell'attività dell'istituzione. Sarà ricalcolato ogni anno.

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**1 L’ente percepisce degli emolumenti per le sue attività di vigilanza sulle fondazioni e sulle istituzioni di previdenza. In casi particolari, può ridurli o rinunciare alla loro riscossione.**

**2 Il Consiglio stabilisce la tariffa degli emolumenti dovuti all'autorità di vigilanza delle fondazioni. Gli emolumenti devono coprire le prestazioni fornite alle fondazioni, nonché l’insieme dei costi dell’ente, in particolare quelli legati alla commissione di alta vigilanza; essi comprendono:**

a) un emolumento annuo di vigilanza;

b) degli emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi.

**3 L’emolumento annuo di vigilanza è calcolato sulla base del totale del bilancio delle fondazioni e delle istituzioni di previdenza. Per il calcolo degli emolumenti dovuti dalle istituzioni di previdenza professionali, può essere tenuta altresì in considerazione la loro struttura, nonché il numero di assicurati ad esse affiliate.**

**4 In generale, gli emolumenti relativi alle decisioni e alle prestazioni di servizi sono addebitati secondo il tempo di lavoro impiegato. L’ente può addebitare anche certe decisioni o servizi a forfait, tenendo conto del tempo medio impiegato per un compito di analoga natura. L’ente è altresì autorizzato a considerare altri criteri particolari, quali l'importo dei beni o dei fondi liberi trasferiti, in materia di scioglimento, il bilancio consolidato in caso di fusione, l'inventario in caso di trasferimento di patrimonio.**

**5 Quando gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell'operazione, qualsiasi frazione di mezz'ora è conteggiata come mezz'ora.**

**6 Gli emolumenti possono essere aumentati di un massimo del 50% quando la richiesta deve essere trattata con urgenza o richiede un lavoro particolarmente gravoso.**

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L'importo delle spese straordinarie, come le spese di perizia, indagine o pubblicazione, è riscosso in aggiunta.

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1 In linea generale, gli onorari e le spese sono a carico della fondazione o dell'istituzione previdenziale.

2 L'ente può addebitarli a terzi se le circostanze lo giustificano, in particolare quando questi ha reso necessario l'intervento dell'ente o ha adottato un comportamento imprudente o abusivo.

3 I cantoni partner possono contribuire a ridurre gli onorari addebitati alle fondazioni e alle istituzioni previdenziali con sede sul loro territorio rispettivo, mediante il versamento di una sovvenzione annuale forfettaria. Le modalità di questa partecipazione finanziaria devono essere regolate dalla legislazione del cantone partner.

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Gli emolumenti dovranno essere oggetto di un aggiustamento quando, per almeno due esercizi annuali, le perdite superano il 5 % del totale degli emolumenti incassati o quando il beneficio rappresenta più del 10 % del totale degli emolumenti incassati.

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La fondazione o l'istituto di previdenza che, dopo aver ricevuto un'intimazione in cui si richiama la sua attenzione sulla sanzione prevista dalla presente disposizione, non si conforma entro il termine fissato a una decisione dell'ente, sarà punita con una multa d'ordine fino a CHF 4'000.-. Le contravvenzioni di lieve entità saranno sanzionate con una ammonizione. L'ente può, quando le circostanze lo giustificano, infliggere tali sanzioni ai membri del consiglio della fondazione o dell'istituto di previdenza sorvegliato, a titolo personale. I mezzi di ricorso previsti all'articolo 31 del presente atto sono aperti ai membri del Consiglio che sono stati multati o sanzionati.

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Per i suoi compiti di potere pubblico, l'ente è esonerato da tutte le imposte cantonali e comunali.

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Se il presente concordato non dispone diversamente, il diritto applicabile è quello del cantone della sede. Questo si applica in particolare per gli appalti, la protezione dei dati e l'archiviazione.

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1 Una fondazione o un'istituzione di previdenza può presentare reclamo contro una decisione dell'ente riguardante l'emolumento annuale di vigilanza, le spese di sollecito o di ingiunzione, o una sentenza di multa. Solo la decisione sul reclamo è soggetta a ricorso.

2 Il reclamo si esercita mediante atto scritto, indirizzato all'ente entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata. Per il resto, si applica la legge sulla procedura amministrativa del cantone della sede alla procedura di reclamo.

3 Le disposizioni del diritto federale e del diritto cantonale del cantone della sede disciplinano la procedura applicabile alle altre decisioni prese dall'ente, nonché la procedura di ricorso contro tali decisioni.

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Le pubblicazioni dell'istituzione avvengono negli organi di pubblicazione ufficiale dei cantoni interessati, conformemente alle norme di pubblicazione emanate dal cantone interessato.

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1 I cantoni si impegnano a trasferire i loro dossier prima dell'inizio dell'esercizio dell'istituto.

2 Il Consiglio determina le modalità di trasferimento.

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1 Le spese relative al periodo di installazione dell'istituto, comprese tra la data della sua creazione e la data di inizio della sua attività, sono anticipate in parti uguali tra i cantoni partner.

2 Il Consiglio adotta il budget di questo periodo di installazione e stabilisce le modalità di rimborso.

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1 L'accordo entra in vigore quando tre cantoni vi hanno aderito secondo le loro proprie regole e ne hanno informato la cancelleria del cantone della sede.

2 Il cantone della sede invita il rappresentante designato da ciascun cantone a una seduta costitutiva. Il Consiglio fissa la data di inizio dell'attività dell'ente e ne informa la Confederazione.

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1 Il presente concordato è aperto all'adesione di altri cantoni.

2 Il consenso di un cantone a essere vincolato dal concordato è espresso da una dichiarazione del suo governo al Consiglio, accompagnata dalla legge cantonale di adesione.

3 Il Consiglio

a) stabilisce i diritti e gli obblighi del cantone richiedente;

b) fissa la data in cui l'adesione entra in vigore.

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Il concordato è concluso per una durata indeterminata.

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1 Quando uno o più cantoni partner intendono proporre modifiche al presente concordato, queste sono sottoposte a una commissione interparlamentare designata a tal fine.

2 Quando i cantoni partner concordano su una modifica, questa è sottoposta all'approvazione dei loro parlamenti.

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1 Previo un preavviso di 2 anni per la fine di un esercizio contabile, un cantone può recedere dal concordato.

2 I fascicoli del cantone uscente sono identificati e trasferiti nello stato in cui si trovano, al termine del periodo di preavviso.

3 Il cantone che recede dal concordato rimane responsabile per gli impegni assunti dall'ente quando ne era membro.

4 Il cantone uscente si assume la piena responsabilità dei fascicoli appartenenti alle istituzioni aventi sede sul suo territorio a partire dalla sua uscita.

5 Il concordato rimane valido per i membri restanti.

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1 I cantoni partner possono decidere in qualsiasi momento di sciogliere il concordato.

2 La decisione di sciogliere il concordato richiede l'accordo di tutti i governi dei cantoni partner.

3 L'utile o la perdita di liquidazione è ripartito in proporzione al totale del bilancio delle istituzioni soggette a sorveglianza al momento dello scioglimento.

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