2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
Fatto salvo il diritto federale, i partner registrati ai sensi della legge federale sull'unione civile registrata tra persone dello stesso sesso hanno, nel diritto giurassiano, gli stessi diritti e doveri delle persone sposate. In particolare, le norme relative alle persone sposate, separate, divorziate o vedove si applicano, se necessario per analogia, alle persone rispettivamente legate da un'unione civile registrata, che sospendono la loro convivenza o il cui partenariato registrato è sciolto giudizialmente o in seguito a decesso.
I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indistintamente a donne e uomini.
La denominazione "partner registrato" utilizzata nella legislazione giurassiana designa la persona legata da un partenariato registrato ai sensi della legge federale sul partenariato registrato tra persone dello stesso sesso.
In applicazione dell'articolo primo, sono in particolare modificate le disposizioni legali riportate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente legge.
Le comuni adattano la loro legislazione entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Fatte salve le disposizioni del diritto federale, il Governo disciplina, tramite ordinanza, l'esecuzione della presente legge.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.