Art. 88 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC)
Art. 88 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC)
1 Esiste un'ipoteca legale per i seguenti crediti
a) a favore dello Stato, dei comuni, delle Chiese e delle loro parrocchie, per l'imposta sul guadagno immobiliare nonché per l'imposta sul reddito o sull'utile dei commercianti in immobili nella misura in cui si riferisce all'immobile interessato (art. 190 della legge fiscale e 23 della legge sui rapporti tra le Chiese e lo Stato);
b) a favore dello Stato, dei comuni, delle Chiese e delle loro parrocchie, per l'imposta di successione e donazione relative agli immobili e alle forze idrauliche (art. 38 della legge sull'imposta di successione e donazione e 23 della legge sui rapporti tra le Chiese e lo Stato);
c) a favore dello Stato, per i diritti di trasferimento e i diritti riscossi per la costituzione di pegni (art. 22 della legge che regola i diritti di trasferimento e i diritti riscossi per la costituzione di pegni);
d) a favore dello Stato, per le tasse e imposte relative alle concessioni idrauliche (art. 74 della legge sulla gestione delle acque);
e) a favore dell'ECA Jura, per i premi e i contributi dovuti a titolo di assicurazione obbligatoria contro gli incendi degli edifici (art. 57 della legge sulla protezione e l'assicurazione degli edifici);
f) a favore dei comuni, per la tassa immobiliare, la tassa per la gestione delle acque superficiali e le tasse di allacciamento e utilizzo in materia di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque (art. 37 e 96 della legge sulla gestione delle acque);
g) a favore dei comuni, per i contributi dei proprietari di terreni ai costi di equipaggiamento (art. 26 del decreto riguardante i contributi dei proprietari di terreni);
h) a favore dei consorzi di miglioramenti fondiari, per i contributi dovuti dai proprietari di terreni (art. 72 della legge sui miglioramenti strutturali);
i) a favore dello Stato e dei comuni, per i crediti di rimborso delle sovvenzioni concesse a titolo di miglioramenti strutturali (art. 121 della legge sui miglioramenti strutturali);
j) a favore dello Stato, per i crediti di investimento forestali concessi a privati per lavori legati a un fondo (art. 71, cpv. 2, della legge sulle foreste);
k) a favore dello Stato e dei comuni, per i crediti derivanti dall'esecuzione per sostituzione (art. 38 della legge sulle costruzioni e l'urbanistica e 50 della legge sui rifiuti);
l) a favore dei proprietari vicini, per le pretese di compensazione degli oneri (art. 32 della legge sulle costruzioni e l'urbanistica);
m) a favore delle cooperative di riconversione fondiaria, per i loro crediti nei confronti dei proprietari partecipanti (art. 4 del decreto riguardante la riconversione di terreni edificabili);
n) a favore dello Stato, per il contributo percepito sull'incremento di valore derivante da misure di pianificazione territoriale (art. 111g della legge sulle costruzioni e l'urbanistica).
2 Queste ipoteche legali nascono senza iscrizione nel registro fondiario. Quando superano i 1.000 franchi, esse sono opponibili ai terzi che hanno fatto affidamento in buona fede sul registro fondiario solo alle condizioni dell'articolo 836, capoverso 2, del Codice civile svizzero.
3 Esse hanno priorità su qualsiasi onere iscritto sull'immobile gravato. Tra di esse, concorrono con parità di grado.
4 L'iscrizione dell'ipoteca legale non rende il credito imprescrittibile.