Art. 21 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC)
Art. 21 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC)
1 Le corporazioni di alpeggi, di foreste, di strade, di utenti, di pascoli, di dighe, le associazioni di concessionari di forze idrauliche previste dall'articolo 60 della legge sull'utilizzo delle acque, i consorzi di miglioramenti fondiari, le casse di assicurazione del bestiame e altre corporazioni dello stesso genere soggette al diritto cantonale acquisiscono la personalità giuridica per mezzo della sanzione del dipartimento competente in virtù del decreto di organizzazione concesso ai loro statuti e ai loro regolamenti, senza necessità di iscrizione nel registro commerciale.
2 Le corporazioni di questo genere che esistono già sono riconosciute come persone giuridiche, ma sono tenute a sottoporre i loro statuti e regolamenti alla sanzione del dipartimento competente in virtù del decreto di organizzazione.
3 Quest'ultimo può assegnare loro un termine a tale effetto, sotto minaccia di pena.