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Art. 10 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC)

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Art. 10 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC)

Il giudice amministrativo è l'autorità competente nei casi previsti di seguito dal Codice civile svizzero o dal Codice delle obbligazioni

Codice civile svizzero

Art. 518. Per sorvegliare gli esecutori testamentari.

Art. 570, 574 a 576. Per ricevere le dichiarazioni di rinuncia all'eredità e prendere le misure correlate.

Art. 580 e 581. Per concedere il beneficio di inventario e redigere l'inventario.

Art. 588. Per ricevere la dichiarazione degli eredi una volta terminato l'inventario.

Art. 593 e 595. Per autorizzare la liquidazione ufficiale della successione e prendere le misure relative.

Art. 602, cpv. 3. Per designare il rappresentante di una comunione ereditaria.

Art. 609. Per intervenire ufficialmente nella divisione delle successioni.

Codice delle obbligazioni

Art. 246, cpv. 2. Per promuovere contro il donatario l'esecuzione di un onere imposto a favore del distretto o di più comuni dello stesso distretto.

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