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211.1 EGZGBLICC CH-JU

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva (EGZGB)

100 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (100)

Art. premier Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 2 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LICC) Art. 7A Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 8 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 9 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 9A Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 10 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 10A Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 10B Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 11 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 12 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 12A Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 13 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 14 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 15 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 16 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 17 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 18 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 19 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 20 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 20A Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 20B Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 20C Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 21 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 22 Legge d'introduzione al Codice Civile Svizzero (LiCC) Art. 22A Legge introduttiva del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 26 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 28 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 51 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 53 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 54 Legge di introduzione al Codice Civile Svizzero (LiCC) Art. 55 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 55A Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 55B Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 55C Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 56 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 56A Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 57 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 58 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 59 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 60 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 61 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 62 Legge d'Introduzione al Codice Civile Svizzero (LiCC) Art. 62A Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 63 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 64 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 65 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 65A Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 66 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 67 Legge d'introduzione del Codice Civile Svizzero (LiCC) Art. 68 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 69 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 70 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 71 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 72 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 73 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 74 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 75 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 76 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 77 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 78 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 79 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 80 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 81 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 82 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 83 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 84 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 85 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 86 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 87 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 88 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 88A Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 89 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 92 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 93 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 97 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 98 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 99 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 100 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 102 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 103 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 104 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 104A Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 105 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 106 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 107 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 108 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 111 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 112 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 113 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (LiCC) Art. 114 Legge di introduzione del Codice Civile Svizzero (LiCC) Art. 115 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 116 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 117 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 118 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 119 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 120 Legge d'introduzione al Codice Civile Svizzero (LiCC) Art. 125 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 127 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC) Art. 128 Legge d'introduzione del Codice civile svizzero (LiCC)

Testo normativo (100 Articoli)

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

La competenza delle autorità giudiziarie è determinata in base alle regole del Codice di procedura civile e di quelle della legge d'introduzione del Codice di procedura civile svizzero ogni volta che una decisione giudiziaria è necessaria o prevista dal Codice civile svizzero (CC), dalla legge federale del 30 marzo 1911 che completa il Codice civile svizzero (libro quinto: Codice delle obbligazioni (CO)), dalla legge federale sull'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso (LPart) o dalla presente legge (LiCC) e che quest'ultima non disponga diversamente.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il giudice civile del Tribunale di prima istanza si occupa di tutte le controversie la cui competenza non è attribuita a un'altra autorità dalla presente legge.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le disposizioni del Codice di procedura civile si applicano alle decisioni giudiziarie pronunciate in virtù della presente legge, a meno che quest'ultima non disponga diversamente.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il sindaco, o il funzionario designato dal comune, è competente nei casi di seguito previsti dal Codice civile svizzero

Art. 333, cpv. 3. Per adottare le misure necessarie nei confronti delle persone della casa di un capofamiglia affette da deficienza mentale o da disturbi psichici destinate a garantire la sicurezza di queste e delle altre persone.

Artt. 720 e 721, cpv. 2. Per ricevere avviso delle cose trovate e consentirne la vendita all'asta pubblica.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il consiglio comunale o l'autorità designata dal comune sono competenti nei seguenti casi previsti dal Codice civile svizzero, dal Codice delle obbligazioni o dalla legge federale sull'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso

Codice civile svizzero

Art. 106. Per intentare l'azione di annullamento del matrimonio.

Art. 259, comma 2, numero 3, e 260a. Per intentare l'azione di contestazione del riconoscimento della paternità.

Art. 261, comma 2. Per agire in qualità di convenuto nell'azione in paternità.

Art. 504 e 505. Per custodire i testamenti che non sono depositati presso un notaio.

Art. 551, comma 3. Per comunicare il decesso all'autorità del domicilio del defunto.

Art. 552. Per avviare una procedura di sigillatura.

Codice delle obbligazioni

Art. 246, comma 2. Per procedere contro il donatario all'esecuzione di un onere imposto nell'interesse del comune.

Legge federale sull'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso

Art. 9, comma 2. Per intentare l'azione di annullamento dell'unione domestica registrata.

2 Nei casi previsti dagli articoli 259, comma 2, numero 3, 260a e 550 del Codice civile svizzero, le attribuzioni dei comuni e delle corporazioni borghesi rimangono riservate.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

La Ricevitoria e Amministrazione distrettuale è l'autorità competente nei casi qui di seguito previsti dal Codice civile svizzero

Art. 490, comma 1. Per redigere l'inventario dell'eredità pervenuta al gravato di sostituzione.

Art. 553 a 556. Per prendere le misure atte ad assicurare la devoluzione dell'eredità e ricevere i testamenti scoperti al momento del decesso, fatta salva l'applicazione degli articoli 54 a 56a della presente legge.

Art. 592. Per redigere l'inventario di un'eredità devoluta al Cantone.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il giudice amministrativo è l'autorità competente nei casi previsti di seguito dal Codice civile svizzero o dal Codice delle obbligazioni

Codice civile svizzero

Art. 518. Per sorvegliare gli esecutori testamentari.

Art. 570, 574 a 576. Per ricevere le dichiarazioni di rinuncia all'eredità e prendere le misure correlate.

Art. 580 e 581. Per concedere il beneficio di inventario e redigere l'inventario.

Art. 588. Per ricevere la dichiarazione degli eredi una volta terminato l'inventario.

Art. 593 e 595. Per autorizzare la liquidazione ufficiale della successione e prendere le misure relative.

Art. 602, cpv. 3. Per designare il rappresentante di una comunione ereditaria.

Art. 609. Per intervenire ufficialmente nella divisione delle successioni.

Codice delle obbligazioni

Art. 246, cpv. 2. Per promuovere contro il donatario l'esecuzione di un onere imposto a favore del distretto o di più comuni dello stesso distretto.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

L'ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9 della legge di introduzione al Codice di procedura penale svizzero, è l'autorità competente nel caso qui previsto dal Codice civile svizzero.

Art. 28b, comma 4. Per pronunciare l'espulsione immediata dall'abitazione comune in caso di crisi (artt. 20a a 20c LiCC).

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il Servizio giuridico è incaricato di eseguire la sorveglianza elettronica disposta ai sensi dell'articolo 28c, comma 1, del Codice civile svizzero, in particolare di installare i dispositivi, ricevere i dati, prenderne conoscenza e, in caso di mancato rispetto delle condizioni poste, informare il giudice che ha ordinato la sorveglianza del divieto.

2 Il Governo definisce, mediante ordinanza, le modalità applicabili all'esecuzione della sorveglianza elettronica. In particolare, stabilisce le regole di partecipazione della persona sorvegliata ai costi.

3 Il giudice che ha ordinato la sorveglianza del divieto può in qualsiasi momento prendere conoscenza dei dati relativi all'utilizzo dei dispositivi.

4 In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri, o di richiesta nell'ambito di un'indagine penale in corso, il giudice che ha ordinato la sorveglianza del divieto è abilitato a trasmettere questi dati alle autorità di polizia e alle autorità giudiziarie competenti. Questa competenza può essere delegata, mediante ordinanza, al Servizio giuridico.

5 Se del caso, i dati possono essere trasmessi anche alle autorità straniere del luogo in cui si trova la persona sorvegliata.

6 I dati raccolti sono conservati per dodici mesi dalla fine della misura. Un'autorità giudiziaria può richiedere l'estrazione e la registrazione dei dati su un supporto indipendente ai fini della loro conservazione nell'ambito di una procedura giudiziaria.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

L'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti è competente per tutte le funzioni che le sono attribuite in virtù delle legislazioni federale e cantonale.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

**Il Governo o il dipartimento da esso designato è l'autorità competente nei casi di seguito previsti dal Codice civile svizzero o dal Codice delle obbligazioni:**

Codice civile svizzero

Art. 30. Per autorizzare i cambiamenti di nome (dipartimento al quale è collegato il Servizio della popolazione).

Art. 78. Per richiedere lo scioglimento di un'associazione il cui scopo è illecito o contrario ai buoni costumi.

Art. 268. Per dichiarare l'adozione.

Art. 290 e 293, co. 2. Per assistere nell'esecuzione degli obblighi di mantenimento e versare gli anticipi di mantenimento (Dipartimento della Salute e degli Affari sociali).

Art. 885. Per autorizzare gli istituti di credito e le società cooperative a effettuare operazioni di prestito e credito sull'impegno del bestiame (Dipartimento della Giustizia).

Art. 907. Per autorizzare l'esercizio del mestiere di prestatore su pegno.

Codice delle obbligazioni

Art. 246, co. 2. Per procedere contro il donatario per l'esecuzione di un onere imposto a favore del Cantone o di più distretti.

Art. 359. Per redigere contratti tipo di lavoro o di apprendistato.

Art. 482. Per conferire il diritto di emettere titoli su merci depositate.

Art. 515. Per autorizzare le lotterie e le estrazioni a sorte.

Art. 522 e 524. Per riconoscere gli asili di mantenimento vitalizio e approvare le loro condizioni di ammissione e i loro regolamenti interni (Dipartimento della Salute e degli Affari sociali).

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari e di esecuzione del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

La sorveglianza delle fondazioni classiche, delle istituzioni di previdenza professionale nonché delle istituzioni che servono alla previdenza professionale, ai sensi degli articoli 80 a 89a del Codice civile svizzero, è affidata all'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

La procedura di ricorso è regolata dalle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il notaio conferisce autenticità agli atti e riceve i testamenti pubblici.

2 La sua competenza, i suoi doveri e la forma degli atti notarili sono determinati dalle disposizioni delle leggi e dei decreti in materia.

3 Le forme speciali prescritte dal Codice civile svizzero e i loro effetti per quanto riguarda la validità di determinati atti restano riservati.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le pubblicazioni, intimazioni e avvisi pubblici previsti dal Codice civile svizzero, dal Codice delle obbligazioni e dalla presente legge, così come quelli delle autorità, avvengono mediante inserzione nel Giornale ufficiale o mediante lettura e affissione pubbliche.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le pubblicazioni previste dagli articoli 36, 174, 555, 558, 582, 662 del Codice civile svizzero e dall'articolo 359a del Codice delle obbligazioni sono effettuate nel Giornale ufficiale.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Nei casi degli articoli 36, 555, 558, 582 e 662 del Codice civile svizzero, la pubblicazione dovrà avvenire tre volte di seguito.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Le pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio prescritte dal Codice civile svizzero e dal Codice delle obbligazioni rimangono riservate.

2 È altresì riservato il diritto delle autorità competenti di ordinare tutte le altre pubblicazioni che riterranno opportune.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

La circoscrizione dei distretti dello stato civile, la nomina e la retribuzione degli ufficiali dello stato civile e dei loro supplenti saranno regolati da un decreto del Parlamento, decreto che completerà d'altra parte le disposizioni federali sulla sorveglianza in materia di stato civile, la pubblicazione e la celebrazione dei matrimoni nonché la tenuta del registro dei matrimoni.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Gli ufficiali dello stato civile informeranno d'ufficio l'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti di ogni nascita di un bambino che abbia un rapporto di filiazione solo con la madre.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 In caso di violenza, minacce o molestia, l'ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9 della legge d'introduzione del Codice di procedura penale svizzero, può ordinare l'espulsione immediata dall'abitazione comune in situazioni di crisi (art. 28b, co. 4, CC) per una durata massima di 10 giorni.

2 La decisione è notificata per iscritto alla persona espulsa e alla persona che subisce l'atto lesivo.

3 Oltre ai requisiti degli articoli 85 e 86 del Codice di procedura amministrativa, essa contiene in particolare i seguenti elementi

a) la durata dell'espulsione;

b) l'obbligo per la persona espulsa di consegnare a un pubblico ufficiale le chiavi dell'abitazione comune e di comunicargli un indirizzo presso cui possa essere rintracciata;

c) il diritto per la persona espulsa di prelevare dall'abitazione comune, al momento dell'espulsione e in presenza di un pubblico ufficiale, i beni personali strettamente necessari per la durata dell'espulsione;

d) una minaccia della pena prevista all'articolo 292 del Codice penale svizzero in caso di inadempimento di una decisione delle autorità;

e) se necessario, il ricorso alla forza pubblica per garantirne l'esecuzione;

f) in allegato, un'informazione sui diritti e gli obblighi della persona espulsa e della persona che subisce l'atto lesivo.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 La decisione è soggetta a ricorso entro 5 giorni dalla sua notifica presso il giudice amministrativo. Quest'ultimo decide senza indugio.

2 La procedura di opposizione non si applica.

3 Il ricorso non ha effetto sospensivo, a meno che la decisione non lo preveda o che l'autorità di ricorso non decida diversamente, d'ufficio o su richiesta.

4 Se una parte lo richiede, l'autorità di ricorso può in qualsiasi momento revocare l'effetto sospensivo concesso o adottare altre misure provvisorie.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Inoltre, la procedura è regolata dal Codice di procedura amministrativa.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Le corporazioni di alpeggi, di foreste, di strade, di utenti, di pascoli, di dighe, le associazioni di concessionari di forze idrauliche previste dall'articolo 60 della legge sull'utilizzo delle acque, i consorzi di miglioramenti fondiari, le casse di assicurazione del bestiame e altre corporazioni dello stesso genere soggette al diritto cantonale acquisiscono la personalità giuridica per mezzo della sanzione del dipartimento competente in virtù del decreto di organizzazione concesso ai loro statuti e ai loro regolamenti, senza necessità di iscrizione nel registro commerciale.

2 Le corporazioni di questo genere che esistono già sono riconosciute come persone giuridiche, ma sono tenute a sottoporre i loro statuti e regolamenti alla sanzione del dipartimento competente in virtù del decreto di organizzazione.

3 Quest'ultimo può assegnare loro un termine a tale effetto, sotto minaccia di pena.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 L'addetto al registro del commercio è tenuto a conservare i registri dei regimi matrimoniali stabiliti secondo il vecchio diritto e a metterli a disposizione di chi è chiamato a consultarli.

2 …

3 …

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

L'incoraggiamento alla creazione di uffici di consulenza coniugale o familiare o il sostegno a determinate associazioni o collettività nella costituzione o nello sviluppo di uffici privati sono oggetto di un decreto del Parlamento.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il diritto di avvisare l'autorità di protezione dell'infanzia e dell'adulto o l'obbligo di informarla di una situazione nella quale un bambino è vittima di maltrattamenti, non riceve le cure o l'attenzione richieste dalle circostanze, o i cui interessi non sono salvaguardati adeguatamente, si regolano secondo gli articoli 12 e 13 della legge sulla politica giovanile.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

L'organizzazione della protezione del minore e dell'adulto è disciplinata da una legge speciale.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 È permesso fondare dei rifugi di famiglia secondo le regole stabilite negli articoli 349 a 358 del Codice civile svizzero.

2 L'organizzazione sarà regolata da un'ordinanza del Governo.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

**Le successioni in abbandono** sono devolute allo Stato. La metà della successione spetta al comune dell'ultimo domicilio del defunto.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 L’autorità comunale competente avvia una procedura di sigillatura

a) in caso di decesso di una persona che viveva da sola e non beneficiava di una misura di protezione (tutela, curatela di rappresentanza o di portata generale o mandato per causa di inabilità);

b) su richiesta di un erede;

c) ogni volta che ritiene opportuna tale misura.

2 Il decreto sull’istituzione degli inventari regola la procedura.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 La Recetta e Amministrazione distrettuale redige un inventario

a) quando un erede è o deve essere posto sotto tutela o curatela di rappresentanza o di portata generale;

b) in caso di assenza prolungata di un erede che non ha lasciato un procuratore;

c) su richiesta di un erede;

d) quando il padre o la madre sono morti e ci sono figli minori.

2 Può rinunciare alla redazione di un inventario quando è notorio che il defunto non possedeva alcun patrimonio o solo un patrimonio minimo e non aveva effettuato avanzamenti di avita.

3 L'inventario è redatto da un notaio.

4 Il decreto sull'istituzione di inventari regola la procedura.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 La riscossione e l'amministrazione del distretto procede alle intimazioni previste dall'articolo 555 del Codice civile svizzero. Le intimazioni sono pubblicate conformemente agli articoli 16 e 17.

2 Quando viene ordinato un inventario, le intimazioni sono effettuate dal notaio incaricato di redigerlo.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

I testamenti pubblici e i patti successori redatti dai notai, così come i testamenti olografi depositati presso di loro o presso i comuni (art. 9, cpv. 1), sono comunicati al registro centrale svizzero dei testamenti a spese del testatore, salvo dispensa espressa di quest'ultimo. La comunicazione è effettuata dal notaio o dal comune.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Quando il defunto abbia lasciato uno o più testamenti, il notaio incaricato di redigere l'inventario procede alla loro apertura conformemente agli articoli 557 e 558 del Codice civile svizzero. Se si rinuncia alla redazione di un inventario, la Ricevitoria e l'Amministrazione distrettuale designano il notaio che ha ricevuto in deposito un testamento o, in mancanza, quello proposto dagli eredi. La designazione del notaio è definitiva.

2 Il notaio avvisa gli esecutori testamentari del mandato conferito loro dal defunto (art. 517, cpv. 2 CC).

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 I testamenti rimangono, dopo la loro apertura, sotto la custodia del notaio che li ha aperti.

2 Quando la successione è liquidata da un notaio, il testamento resta depositato nel suo studio.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

I notai sono gli unici competenti a rilasciare, conformemente all'articolo 559 del Codice civile svizzero, un certificato di erede legittimo, istituito o contrattuale, o un certificato di esecutore testamentario.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

È vietato suddividere un fondo in particelle di una superficie inferiore a 25 are, nel caso di terreni, fatta eccezione per cortili, sedi di case, giardini, frutteti, orti e terreni edificabili, e a 50 are nel caso di foreste.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Nelle divisioni ereditarie, il prezzo di attribuzione degli immobili (art. 617 a 619 CC) è fissato dalla commissione cantonale di stima fondiaria istituita dalla legge introduttiva alla legge federale sul diritto fondiario rurale.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

I beni mobili, come macchinari, arredamento d'hotel e altre cose simili che servono all'esercizio di uno stabilimento industriale o commerciale, sono considerati, secondo l'uso finora accettato, accessori degli edifici e possono, in questa qualità, essere costituiti in pegno contemporaneamente a questi ultimi.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Le terre utilizzabili che si formano nelle regioni senza padrone per alluvione, riempimenti, smottamenti, cambiamenti di corso o di livelli delle acque pubbliche, o in altro modo, appartengono allo Stato.

2 Lo Stato può attribuire queste terre ai proprietari dei fondi contigui o destinarle alla manutenzione del corso d'acqua.

3 Se i terreni boscosi o incolti che costeggiano le rive di un corso d'acqua non sono ancora destinati alla sua manutenzione, il Dipartimento dell'Ambiente e delle Infrastrutture può assegnarli a tale scopo.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il demanio pubblico è costituito da

a) beni di uso comune per natura, come i terreni incolti e le acque pubbliche; le acque pubbliche sono definite dalla legge del 28 ottobre 2015 sulla gestione delle acque;

b) beni di uso comune per destinazione, come le strade, le piazze, i parchi, ecc.

2 I beni del demanio pubblico appartengono allo Stato o, per quelli destinati all'uso comune dalle comuni, a queste ultime.

3 Diritti di proprietà privata o diritti reali limitati non possono essere acquisiti su questi beni né per usucapione né per occupazione. Possono fondarsi solo su un titolo di acquisizione o sul loro esercizio da tempo immemorabile.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

L'uso e lo sfruttamento dei beni del demanio pubblico sono posti sotto la sorveglianza della collettività a cui appartengono e regolati nella legislazione speciale.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il Servizio per la pianificazione territoriale richiede, d'ufficio o su richiesta, la menzione nel registro fondiario dei territori in movimento permanente.

2 I geometri di circoscrizione e i geometri incaricati dell'aggiornamento dei piani catastali sono tenuti a segnalare i territori in movimento permanente al Servizio per la pianificazione territoriale.

3 Prima di richiedere la menzione, il Servizio per la pianificazione territoriale invita i proprietari interessati a esprimersi in merito alla menzione prevista.

4 In caso di contestazione da parte dei proprietari, il Servizio per la pianificazione territoriale emette una decisione che constata la natura del terreno in questione.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1. Per le costruzioni e le installazioni diverse da quelle sotterranee e parzialmente sotterranee, dovrà essere osservata una distanza di almeno 3 m dal confine rispetto ai fondi vicini. Sono fatte salve le prescrizioni di diritto pubblico relative alle modalità di edificazione in aderenza o quasi aderenza.

1bis. Per costruzione sotterranea si intende una costruzione che, eccetto per l'accesso e le ringhiere di protezione, si trova interamente al di sotto del terreno di riferimento o del terreno scavato.

1ter. Per costruzione parzialmente sotterranea si intende una costruzione che non supera 1,20 m al di sopra del terreno di riferimento o del terreno scavato.

2. Se è ammesso ma non prescritto costruire in modalità adiacente, il proprietario del terreno che non costruisce i muri esterni laterali sul confine è tenuto a osservare una distanza di 6 m dal confine.

3. Se, in virtù della legislazione precedente, un edificio vicino con muro esterno è stato costruito sul confine, è autorizzata una costruzione adiacente di stesse dimensioni.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Per le piccole costruzioni e le pertinenze, una distanza di 2 m rispetto al confine è sufficiente.

2 Si intende per piccola costruzione una costruzione non adiacente a un edificio, che non supera i 60 m2 di superficie di pavimento e 4 m di altezza totale, e che comprende solo superfici utili secondarie.

3 Si intende per pertinenza una costruzione adiacente a un edificio, che non supera i 60 m2 di superficie di pavimento e 4 m di altezza totale, e che comprende solo superfici utili secondarie.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 La distanza dal confine non si applica alle sporgenze.

2 Si intendono per sporgenze le parti sporgenti del piano di facciata, ad eccezione degli sporti di gronda, la cui profondità non supera 1,20 m e la cui larghezza non supera il 30% della larghezza del piano di facciata considerato.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le grondaie possono sporgere fino a un massimo di 1,20 m oltre il limite.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Le installazioni destinate a raccogliere gli escrementi, il liquame, il letame ed altri detriti maleodoranti devono essere costruite ad una distanza minima di 3 m rispetto al confine.

2 Se queste installazioni sono costruite in modo da non arrecare disturbo ai vicini, non è necessario rispettare la distanza dal confine, a condizione che tali installazioni non superino il terreno di riferimento per più di 1,20 m.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Un edificio totalmente o parzialmente distrutto a causa di fenomeni naturali può essere ricostruito nelle sue dimensioni precedenti entro un termine di cinque anni, senza considerare le distanze dai confini di diritto privato.

2 Il termine si considera rispettato se, prima della sua scadenza, è stata presentata la domanda per un permesso. La ricostruzione si effettuerà senza interruzioni arbitrarie.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Gli edifici costruiti al limite saranno dotati, dal lato del limite, di un muro tagliafuoco.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Con l'acquisto, il vicino acquisisce in comproprietà il diritto di utilizzare anche un muro tagliafuoco esistente.

2 Per questo diritto sarà pagata un'indennità calcolata in base all'interesse dei vicini coinvolti nell'esistenza del muro tagliafuoco.

3 Può essere fatta menzione, nel registro fondiario, dei diritti di proprietà e di utilizzo che il vicino ha acquisito sul muro tagliafuoco.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Ogni comproprietario ha il diritto di elevare o approfondire il muro tagliafuoco. Egli sostiene da solo le spese risultanti da tali lavori. Se il vicino costruisce in aderenza al nuovo tratto di muro, pagherà l'indennità prevista all'articolo 69, comma 2, di cui sopra.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Chi esegue ricariche o scavi lungo il confine è tenuto a proteggere il fondo limitrofo mediante muri di sostegno o argini.

2 L'inclinazione massima degli argini sarà di 45° (100%). Nei terreni ripidi si riserva un'inclinazione più accentuata degli argini che si sono formati naturalmente o che sono stati sufficientemente consolidati.

3 Il muro di sostegno può essere posizionato al confine. Se serve al riempimento, non deve superare di più di 1,20 m il terreno di riferimento più alto.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il muro di sostegno posto sul confine è considerato parte integrante del fondo del proprietario che l'ha costruito. Se ciò non può essere determinato, il muro si presume essere in comproprietà tra i due vicini.

2 Inoltre, si applicano le disposizioni relative ai muri tagliafuoco.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1. Le recinzioni, come palizzate, muri e siepi, possono essere stabilite al confine se non superano un'altezza di 1,20 m a partire dal piano di riferimento del terreno più elevato.

2. Le recinzioni più alte devono essere distanziate dal confine di una distanza pari al superamento della loro altezza, ma al massimo di 3 m.

3. Per le siepi a fogliame persistente, le distanze da osservare sono aumentate di 50 cm e misurate fino al centro del luogo dove si trova la piantagione.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1. Per gli alberi e i cespugli piantati dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, si osserveranno almeno le seguenti distanze dal confine calcolate fino al centro del luogo di piantagione

− 5 m per gli alberi ad alto fusto che non sono alberi da frutto, nonché per i noci;

− 3 m per gli alberi da frutto ad alto fusto;

− 1 m per gli alberi da frutto nani, gli alberi ornamentali e le spalliere, purché vengano costantemente potati affinché non superino un'altezza di 3 m;

− 50 cm per i cespugli ornamentali di un'altezza massima di 2 m, nonché per i cespugli di bacche e le viti.

2. Queste distanze verranno osservate anche per gli alberi e i cespugli selvatici.

3. Per le pretese volte a rimuovere le piantagioni troppo vicine, il termine di prescrizione è di cinque anni. L'osservanza delle altezze massime può essere richiesta in qualsiasi momento.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Se l'ombra proiettata da alberi ad alto fusto costituisce una grave violazione delle condizioni igieniche degli alloggi, il proprietario di tali alberi è tenuto a potarli, previa corresponsione di un'indennità equa, per ridurne l'altezza a proporzioni tollerabili e, se necessario, a eliminarli.

2 È riservata la possibilità di mantenere questi alberi per motivi di interesse pubblico, in particolare quelli legati alla protezione della natura e del patrimonio, nonché alla protezione delle strade alberate.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il vicino ha il diritto, senza essere tenuto a indennità, di stabilire, sui muri e sulle pareti situate al confine o sul confine, installazioni che non causano danni, in particolare spalliere.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il vicino tollererà il passaggio sulla sua proprietà o l'uso temporaneo di tale fondo, quando necessario per la costruzione o la manutenzione di edifici, strade, piantagioni lungo il confine o qualsiasi altra installazione, come le condutture. Sarà informato in tempo utile e può esigere che tali diritti siano esercitati con la massima considerazione possibile e mediante un indennizzo integrale.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Le piantagioni nei boschi e nelle foreste non devono avvicinarsi a meno di un metro dal confine della proprietà adiacente. Inoltre, le aperture di demarcazione devono sempre avere almeno un metro di larghezza.

2 Accanto a un terreno non boschivo, il margine del bosco deve trovarsi a cinque metri dietro la linea di demarcazione nel caso di un nuovo impianto e ad almeno tre metri nel caso di un rimboschimento; in questa larghezza può essere inclusa quella del sentiero o del fossato che corre interiormente al confine.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

I proprietari i cui boschi e foreste non sono sufficientemente collegati a una via pubblica, possono richiedere, dietro piena e totale indennità, che venga loro concesso il diritto di stabilire le opere necessarie per lo smaltimento, come scivoli, parabole, ecc.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Restano in vigore gli usi seguiti fino ad ora nonché le disposizioni di polizia o di ordine economico dei diritti consuetudinari per quanto riguarda la facoltà concessa ai proprietari di utilizzare il fondo vicino per lavori di sfruttamento, riparazione o costruzione sui propri fondi e per quanto concerne i diritti di sbarramento, di aratro, di abbeveratoio, di passaggio in stagione morta, di discarico, di irrigazione e altri diritti analoghi, nonché per quanto riguarda i fossati, siepi, muri e altre recinzioni.

2 Le disposizioni relative saranno riunite e precisate in un decreto del Parlamento. I diritti che ne derivano non saranno iscritti al registro fondiario.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il Governo è autorizzato a prendere, mediante ordinanza, le misure necessarie e a stabilire pene per la protezione e la conservazione delle antichità, dei monumenti naturali, delle piante, per proteggere da qualsiasi alterazione i siti, l'aspetto dei luoghi e i punti di vista e per salvaguardare le fonti di acque minerali.

2 Nella misura e per tutto il tempo in cui il Governo non fa uso di tale facoltà, i comuni potranno esercitarla al suo posto. Le ordinanze che emetteranno a tal fine saranno sottoposte all'approvazione del Governo.

3 Lo Stato e i comuni possono proteggere e rendere accessibili mediante espropriazione, e in particolare attraverso l'istituzione di servitù pubbliche, le antichità, i monumenti naturali, i siti, gli aspetti e i punti di vista. È loro facoltà delegare tale potestà ad associazioni e fondazioni di utilità pubblica.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Lo Stato e i comuni hanno il diritto di esigere, previo pieno e intero indennizzo, la cessione dei terreni e l'istituzione delle servitù fondiarie necessarie per costruire opere di protezione contro i fenomeni naturali come bufere di neve, frane, inondazioni, ecc. Le opere esistenti che servono per tale fine non possono essere soppresse senza il consenso del consiglio comunale.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le comuni hanno il diritto di emanare, al fine di prevenire gli incidenti, disposizioni che impongono l'obbligo di circondare con una recinzione i canali, i fossati, ecc., non coperti.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 I proprietari terrieri sono tenuti, previo avvertimento, a tollerare gratuitamente l'installazione dei segnali e dei riferimenti topografici e catastali e, in particolare, dei punti di triangolazione, di poligono e di livellamento, nonché le misurazioni necessarie per la loro conservazione e manutenzione.

2 Il danno causato alle colture dà diritto a un'indennità.

3 Su richiesta dell'Ufficio federale di topografia o del Servizio cantonale per la pianificazione territoriale, l'esistenza di tali segnali e riferimenti sarà annotata nel registro fondiario.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

È applicabile al captazione e alla derivazione delle sorgenti e delle acque sotterranee la legge sull'utilizzo delle acque.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Non si possono dividere le foreste, i pascoli, le fontane e i ruscelli che appartengono a una corporazione d'allmend o a un'altra associazione di questo tipo, o il cui sfruttamento o uso razionale diventerebbe impossibile per effetto del fatto stesso.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 La purga ipotecaria (art. 828 a 830 CC) è permessa.

2 La somma da pagare per la purga può essere fissata mediante una stima ufficiale, effettuata dalla commissione cantonale di stima fondiaria istituita dalla legge introduttiva alla legge federale sul diritto fondiario rurale, se tutti i creditori ne fanno richiesta e l'acquirente vi acconsente.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Esiste un'ipoteca legale per i seguenti crediti

a) a favore dello Stato, dei comuni, delle Chiese e delle loro parrocchie, per l'imposta sul guadagno immobiliare nonché per l'imposta sul reddito o sull'utile dei commercianti in immobili nella misura in cui si riferisce all'immobile interessato (art. 190 della legge fiscale e 23 della legge sui rapporti tra le Chiese e lo Stato);

b) a favore dello Stato, dei comuni, delle Chiese e delle loro parrocchie, per l'imposta di successione e donazione relative agli immobili e alle forze idrauliche (art. 38 della legge sull'imposta di successione e donazione e 23 della legge sui rapporti tra le Chiese e lo Stato);

c) a favore dello Stato, per i diritti di trasferimento e i diritti riscossi per la costituzione di pegni (art. 22 della legge che regola i diritti di trasferimento e i diritti riscossi per la costituzione di pegni);

d) a favore dello Stato, per le tasse e imposte relative alle concessioni idrauliche (art. 74 della legge sulla gestione delle acque);

e) a favore dell'ECA Jura, per i premi e i contributi dovuti a titolo di assicurazione obbligatoria contro gli incendi degli edifici (art. 57 della legge sulla protezione e l'assicurazione degli edifici);

f) a favore dei comuni, per la tassa immobiliare, la tassa per la gestione delle acque superficiali e le tasse di allacciamento e utilizzo in materia di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque (art. 37 e 96 della legge sulla gestione delle acque);

g) a favore dei comuni, per i contributi dei proprietari di terreni ai costi di equipaggiamento (art. 26 del decreto riguardante i contributi dei proprietari di terreni);

h) a favore dei consorzi di miglioramenti fondiari, per i contributi dovuti dai proprietari di terreni (art. 72 della legge sui miglioramenti strutturali);

i) a favore dello Stato e dei comuni, per i crediti di rimborso delle sovvenzioni concesse a titolo di miglioramenti strutturali (art. 121 della legge sui miglioramenti strutturali);

j) a favore dello Stato, per i crediti di investimento forestali concessi a privati per lavori legati a un fondo (art. 71, cpv. 2, della legge sulle foreste);

k) a favore dello Stato e dei comuni, per i crediti derivanti dall'esecuzione per sostituzione (art. 38 della legge sulle costruzioni e l'urbanistica e 50 della legge sui rifiuti);

l) a favore dei proprietari vicini, per le pretese di compensazione degli oneri (art. 32 della legge sulle costruzioni e l'urbanistica);

m) a favore delle cooperative di riconversione fondiaria, per i loro crediti nei confronti dei proprietari partecipanti (art. 4 del decreto riguardante la riconversione di terreni edificabili);

n) a favore dello Stato, per il contributo percepito sull'incremento di valore derivante da misure di pianificazione territoriale (art. 111g della legge sulle costruzioni e l'urbanistica).

2 Queste ipoteche legali nascono senza iscrizione nel registro fondiario. Quando superano i 1.000 franchi, esse sono opponibili ai terzi che hanno fatto affidamento in buona fede sul registro fondiario solo alle condizioni dell'articolo 836, capoverso 2, del Codice civile svizzero.

3 Esse hanno priorità su qualsiasi onere iscritto sull'immobile gravato. Tra di esse, concorrono con parità di grado.

4 L'iscrizione dell'ipoteca legale non rende il credito imprescrittibile.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 I crediti d'imposta sul reddito, sulla fortuna, sul beneficio e sul capitale che si riferiscono a immobili possono essere garantiti da un'ipoteca legale iscritta nel registro fondiario.

2 L'articolo 88, comma 1, lettera a, è riservato quando il contribuente è commerciante di immobili.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le cartelle ipotecarie su carta recano la firma del conservatore del registro fondiario o del suo delegato.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il funzionario dell'Ufficio delle esecuzioni e fallimenti tiene il registro degli impegni del bestiame.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il mestiere di prestatore su pegno è disciplinato dalla legge sulle attività economiche.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Ogni comune municipale costituisce un circondario per la tenuta del registro fondiario.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il territorio della Repubblica e Cantone del Giura costituisce un unico distretto per la tenuta del registro fondiario.

2 È tenuto dal Servizio del registro fondiario e del registro di commercio.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il Governo disciplina, mediante un decreto, l'organizzazione del registro fondiario, il sistema e i dettagli tecnici della gestione informatizzata del registro fondiario, nonché le modalità di accesso ai dati.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

La procedura di ricorso contro le decisioni del conservatore è disciplinata dagli articoli 956a e 956b del Codice civile svizzero. Per il resto, si applica il Codice di procedura amministrativa.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Gli immobili del dominio pubblico appartenenti sia allo Stato che ai comuni saranno registrati nel catasto.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari e di esecuzione del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da loro redatti, i notai ne richiederanno d'ufficio l'iscrizione nel registro fondiario.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari e di esecuzione del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 L'aggiornamento dei piani catastali è effettuato da geometri nominati a tal fine.

2 Il modo di nomina, la retribuzione e le attribuzioni di questi geometri, così come gli emolumenti per l'aggiornamento, saranno stabiliti da un decreto del Parlamento.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il Servizio del registro fondiario e del registro del commercio pubblica ogni due mesi un elenco dei trasferimenti di proprietà immobiliare trattati al foglio. Gli elenchi sono esposti e possono essere consultati liberamente nei locali che ospitano gli uffici del registro fondiario.

2 La pubblicazione riguarda

a) il numero dell'immobile, la sua superficie, la sua natura e il suo luogo di ubicazione, nonché la natura degli edifici menzionati nella descrizione dettagliata;

b) i nomi e il domicilio o la sede delle persone che cedono la proprietà e di quelle che la acquisiscono;

c) la data dell'acquisizione della proprietà da parte del cedente;

d) le quote di comproprietà e di proprietà per piani;

e) il valore della prestazione corrispettiva, tranne nei casi di divisione ereditaria, di anticipo di eredità, di contratto matrimoniale o di liquidazione dei beni.

3 Non sono pubblicate

a) le acquisizioni fatte per successione;

b) le acquisizioni di immobili situati nella zona edificabile, quando la loro consistenza è inferiore ad un are;

c) le acquisizioni di immobili situati al di fuori della zona edificabile, quando la loro consistenza è inferiore a cinque are;

d) le acquisizioni che sono oggetto di un atto autentico semplificato;

e) gli aumenti di quote di comproprietà e di quote di proprietà per piani inferiori al dieci per cento.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Le vendite all'asta pubblica devono essere annunciate pubblicamente almeno otto giorni prima. Questo termine può essere ridotto dal giudice amministrativo se sussistono giusti motivi.

2 Le vendite all'asta avvengono mediante il ministero di un notaio del Cantone che redigerà il verbale d'asta; la vendita è condotta da

a) un impiegato dell'ufficio delle esecuzioni e fallimenti, se si tratta di immobili;

b) un impiegato dell'ufficio delle esecuzioni e fallimenti o una persona qualificata proposta dal venditore, se si tratta di beni mobili.

3 Le vendite di oggetti mobiliari il cui valore totale non supera i 30.000 franchi possono essere pubblicizzate secondo l'uso locale; è sufficiente che avvengano con la partecipazione di un impiegato dell'ufficio delle esecuzioni e fallimenti o di un impiegato comunale.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le aste che non si svolgono nelle forme prescritte dall'articolo precedente sono disciplinate dalle disposizioni relative alle vendite ordinarie.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Tutte le vendite all'asta saranno concluse o sospese prima dell'orario di chiusura delle locande.

2 È vietato influenzare o cercare di influenzare le aste promettendo alcolici agli offerenti o servendoli in modo abusivo.

3 Le violazioni di queste disposizioni saranno punite con una multa da 50 a 1.000 franchi.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Non possono essere oggetto di azione legale i crediti derivanti dal consumo di bevande alcoliche su incitamento, o dalla loro vendita a persone in stato di ebbrezza.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Un solo registro di commercio è tenuto per la Repubblica e Cantone del Giura.

2 È tenuto dal Servizio del registro fondiario e del registro di commercio.

3 Il Governo regola in un'ordinanza l'organizzazione del registro di commercio, il sistema e i dettagli tecnici della tenuta informatizzata e la consultazione del registro di commercio.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 L'impiegato del registro di commercio vigila affinché gli interessati provvedano tempestivamente alle iscrizioni che la legge impone loro.

2 È competente per infliggere ammende ordinarie ai trasgressori, conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Le decisioni del preposto sono soggette a ricorso presso il tribunale civile del Tribunale cantonale.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

L'ufficiale dello stato civile è competente a ricevere la dichiarazione della donna sposata secondo l'antico diritto con la quale intende anteporre il cognome da nubile a quello acquisito con il matrimonio (art. 8a del titolo finale del Codice civile svizzero). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 1988.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Sezione dello stato civile e degli abitanti è l'autorità competente a ricevere la dichiarazione della donna svizzera sposata secondo il vecchio diritto, mediante la quale intende riacquisire il diritto di cittadinanza che possedeva da nubile (art. 8b del titolo finale del Codice civile svizzero). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 1988.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

1 Il responsabile del registro di commercio riceve e annota

a) la dichiarazione comune scritta dei coniugi che vogliono, conformemente all'articolo 9e, comma 1, del titolo finale del Codice civile svizzero, convenire di rimanere soggetti al regime dell'unione dei beni;

b) la dichiarazione comune scritta dei coniugi che vogliono, conformemente all'articolo 10b, comma 1, del titolo finale del Codice civile svizzero, convenire di sottostare al regime della partecipazione agli acquisti.

2 Le dichiarazioni indicate al comma 1 devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1988.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

I diritti di proprietà esistenti sugli alberi situati nel fondo altrui possono ancora essere riscattati secondo il regime del Codice civile svizzero, conformemente alle disposizioni di legge riguardanti il riscatto dei diritti di proprietà e di usufrutto gravanti sugli alberi situati sul fondo di un terzo.

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1 I diritti di pascolo, i diritti d'uso in legname e i diritti di usufrutto sugli alberi potranno ancora essere riscattati secondo le disposizioni della legge sulle foreste e della legge concernente il riscatto dei diritti di proprietà e di usufrutto gravanti sugli alberi situati sul fondo di un terzo.

2 Il diritto di vaine pâture e di percorso sarà abolito non appena la metà dei proprietari fondiari lo richiederanno.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari ed esecutive del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Dall'introduzione del registro fondiario federale saranno assimilati

1. al certificato ipotecario del nuovo diritto: le obbligazioni ipotecarie che risultano da un prestito;

2. alle ipoteche del nuovo diritto: i titoli ipotecari;

3. alle ipoteche legali dell'articolo 837 del Codice civile svizzero: i privilegi previsti dall'articolo 2103, numeri 1, 3 e 4 del Codice civile francese a favore del venditore, dei coeredi e degli architetti, imprenditori, muratori e altri operai.

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Sì, secondo il titolo ipotecario del vecchio diritto, se il debito è pagabile mediante ammortamenti annuali, i creditori successivi in grado hanno il diritto di avanzare nel posto libero; il creditore o il debitore possono annotare questo diritto al registro fondiario conformemente all'articolo 814 del Codice civile svizzero.

2. Diritto Privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari e di esecuzione del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il Codice civile svizzero e la legge federale del 30 marzo 1911 che lo completa (libro quinto: CO) hanno forza legale come diritto complementare per le materie riservate alla legislazione cantonale.

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1 Le disposizioni di diritto civile della legislazione cantonale saranno abrogate con l'entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non sono contenute o riservate in quest'ultima o a meno che non siano riservate dal Codice civile svizzero.

2 Lo stesso vale per le disposizioni del Codice civile francese e del Codice di procedura civile francese.

2. Diritto privato, procédure civile, esecuzione » 21. Disposizioni complementari e di esecuzione del Codice civile svizzero » 211. Legge introduttiva

Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

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