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Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
La polizia locale provvede, sul territorio comunale, alla protezione dell'amministrazione pubblica, dell'ordine e della sicurezza contro i disturbi e i pericoli causati da esseri animati o eventi. Essa deve prevenire la commissione di atti manifestamente illegali e illeciti, far cessare ogni situazione di fatto avente tale carattere, eliminare i pericoli e soccorrere le persone bisognose di aiuto fino a quando tale assistenza venga loro fornita in altro modo.
**La polizia locale fa uso della forza pubblica nei limiti delle sue competenze legali o regolamentari, purché non possa svolgere il suo compito con altri mezzi a sua disposizione. Oltre ai poteri che le competono per la repressione di atti punibili (vedi Codice di procedura penale), ha la facoltà, al fine di impedire atti imminenti di questo genere e per prevenire incidenti o disgrazie, di mettere provvisoriamente sotto la sua sorveglianza gli individui pericolosi o di arrestarli e di prendere sotto la sua custodia le persone minacciate, di sequestrare la proprietà privata, nonché di accedere ai terreni e, se c'è pericolo di permanenza, nelle abitazioni private. Ha il diritto di entrare nelle abitazioni private anche quando lo richiedano motivi di ordine sanitario. In caso di dubbio, la polizia deve rivolgersi al giudice amministrativo.**
Se vi è un pericolo generale, l'autorità di polizia locale può obbligare gli abitanti del comune a prestarle assistenza e organizzare la loro collaborazione. I comuni sono tenuti a supportarsi reciprocamente in tali casi. Le controversie relative a tale obbligo sono risolte dal giudice amministrativo del distretto del comune interessato.
Le misure di polizia da adottare nei vari casi sono o specificamente indicate nelle prescrizioni amministrative della polizia, oppure lasciate alla discrezione di determinati organi.
Il Governo informa le autorità di polizia locale, tramite riepiloghi periodici, sulle disposizioni legali vigenti per i vari settori della polizia locale.
Quando le condizioni locali richiedono disposizioni più estese, i comuni emanano regolamenti di polizia in conformità con gli articoli da 2 a 7 e da 44 a 47 della legge sui comuni. Allo stesso modo, le autorità di polizia locale adottano, di propria iniziativa, le misure necessarie nei casi in cui non esistano prescrizioni particolari o quando gli ordini degli organi competenti non arrivano in tempo.
Per quanto riguarda le misure di polizia di altre autorità amministrative (ufficio delle esecuzioni e fallimenti, autorità di protezione del bambino e dell'adulto, autorità di assistenza sociale, ecc.), la polizia locale è tenuta, se necessario, a prestare il proprio supporto su richiesta di queste autorità. Gli organi di polizia delle diverse comuni, così come quelli della comune e dello Stato, devono prestarsi aiuto reciproco. Le controversie relative a tale obbligo sono risolte dal giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza.
L'autorità richiedente è tenuta a rimborsare al comune le spese che la sua assistenza ha causato, salvo ricorso contro le persone interessate.
La polizia locale è esercitata dal consiglio comunale e dal suo presidente, oppure da qualsiasi altra autorità designata dal regolamento comunale (commissione permanente, membro del consiglio comunale o funzionario speciale secondo gli articoli 90, 91, 95 e 96 della legge sulle comunità). I funzionari e gli impiegati nominati conformemente all'articolo 99 della legge sulle comunità o in virtù di leggi speciali, dipendono dal consiglio comunale.
Articolo 1: Disposizioni sullo Statuto e la Formazione degli Agenti di Polizia
Il consiglio comunale emana le prescrizioni necessarie riguardanti lo statuto degli agenti di polizia, le loro uniformi, il loro armamento e il loro equipaggiamento, nonché le istruzioni che regolano il loro servizio e la loro formazione. Una copia delle suddette prescrizioni è consegnata al Dipartimento delle Finanze e della Polizia. Gli agenti di polizia prestano giuramento solenne davanti al capo del Dipartimento delle Finanze e della Polizia.
Il Governo ha la facoltà di istituire corsi di istruzione periodici e di stabilire istruzioni tipo per gli organi di polizia dei comuni.
Le comuni vicine possono unirsi tra loro, conformemente agli articoli 121 a 135 della legge sui comuni, per l'amministrazione della polizia locale o di alcuni suoi settori. Con l'autorizzazione del Dipartimento delle Finanze e della Polizia, possono assumere agenti di polizia particolari. La richiesta dovrà essere presentata al suddetto Dipartimento.
Il Governo è autorizzato a stipulare accordi con le autorità comunali riguardo al servizio di polizia nel capoluogo del cantone e, se del caso, in altre località, nonché a stabilire prescrizioni relative all'organizzazione di tale servizio. Può anche obbligare i comuni a nominare agenti di polizia specifici.
Le funzioni di polizia locale non possono essere affidate ad agenti della gendarmeria cantonale se non con il consenso del Dipartimento delle Finanze e della Polizia. Sono riservate le disposizioni della legge sulla polizia cantonale.
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore del presente decreto.