Art. 56 Legge sui Comuni (LCom)
Art. 56 Legge sui Comuni (LCom)
1 Nella misura in cui non possano essere oggetto di un ricorso fondato sulla legge sui diritti politici, le decisioni provenienti da un organo comunale sono soggette a opposizione e ricorso conformemente al Codice di procedura amministrativa.
2 Inoltre, gli elettori del comune hanno la qualità per ricorrere contro le decisioni che interessano gli interessi generali del comune (ricorso in materia comunale). Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica della decisione. I motivi di ricorso sono quelli previsti dall'articolo 122, lettere a e b, del Codice di procedura amministrativa. Le disposizioni del Codice di procedura amministrativa sono applicabili per il resto.
3 Quando la contestazione riguarda una decisione dell'assemblea comunale o del consiglio generale, la procedura di opposizione non è aperta, il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla sessione, e il consiglio comunale rappresenta il comune nella procedura.