Art. 34 Legge sui Comuni (LCom)
Art. 34 Legge sui Comuni (LCom)
1 I membri delle autorità e i funzionari comunali che mancano ai loro doveri, intenzionalmente o per negligenza, sono passibili di una sanzione disciplinare.
2 In mancanza di disposizioni comunali particolari, le sanzioni disciplinari sono le seguenti
a) il rimprovero;
b) la multa fino a 1.000 franchi;
c) la soppressione degli aumenti ordinari di stipendio;
d) il trasferimento disciplinare o il trasferimento in una classe inferiore di stipendio;
e) la messa in prova;
f) la sospensione, con soppressione parziale o totale dello stipendio per un massimo di sei mesi;
g) la revoca.
3 Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dal consiglio comunale, fatto salvo quanto stabilito nel comma 5. In casi di scarsa gravità, può limitarsi a fornire consigli, direttive o un avvertimento.
4 Il dipartimento al quale è collegato il Servizio dei comuni può infliggere una sanzione disciplinare ai membri delle autorità e ai funzionari, ma anche ai membri del consiglio generale o del consiglio comunale quando l'amministrazione regolare del comune sia disturbata o seriamente compromessa da gravi violazioni dei doveri di funzione e l'autorità comunale a cui il o i colpevoli sono subordinati non interviene in modo efficace. Resta salvo il comma 5.
5 Il giudice amministrativo decide sulle richieste tendenti alla revoca.
6 La messa in prova, la sospensione disciplinare e la revoca possono essere pronunciate solo se l'interessato si è reso colpevole di infrazioni gravi o ripetute ai doveri di servizio.
7 In mancanza di disposizioni comunali particolari, i doveri di servizio sono identici a quelli che incombono al personale dell'amministrazione cantonale.