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1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 189. Notai**

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 189. Notai**

1. Le fideiussioni, le promesse di fideiussione e i poteri speciali di fideiussione (art. 493, comma 2 e 6, CO) sono oggetto di procedimento pubblico secondo le disposizioni del presente decreto, a meno che gli interessati non richiedano espressamente che ne sia redatto atto autentico nelle forme ordinarie.

2. La stessa procedura è applicabile in caso di aumento della somma garantita o di trasformazione di una fideiussione semplice in una fideiussione solidale (art. 493, comma 5, CO).

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1 L'atto di fideiussione o il potere speciale di prestare fideiussione possono essere scritti a macchina o stampati e, se è possibile, essere allegati ad un documento redatto in precedenza. In caso di redazione a macchina, si utilizzerà un nastro che non faccia copia.

2 Il notaio legge l'atto alle parti, o lo fa leggere loro, da ciascuna di esse in sua presenza.

3 Non è necessario che il creditore e il debitore principale partecipino alla stipula.

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1 La procura e il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, qualora quest'ultimo non sia presente alla stipula, sono allegati all'atto e menzionati separatamente a piè di pagina di quest'ultimo come allegati.

2 La stipula è iscritta nel registro delle legalizzazioni, ecc. (Registro B), con annotazione relativa riportata sull'atto stesso.

3 Successivamente, il notaio consegna l'atto alla parte garantita, o alla persona da essa designata.

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1 Più garanti possono redigere un atto comune dei loro impegni; altrimenti, la stipulazione deve avvenire integralmente per ciascuno.

2 Se gli interessati richiedono delle copie, l'atto deve indicare a chi sono state consegnate.

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1 Per il resto, fanno regola le disposizioni che disciplinano i doveri professionali generali del notaio e la procedura ordinaria di stipulazione degli atti autentici (art. 14 ss e art. 36 a 38 della legge sul notariato; art. 22 ss del decreto di esecuzione).

2 Il notaio deve rifiutare di stipulare quando le condizioni di validità previste dal diritto civile non sono manifestamente soddisfatte.

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Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore del presente decreto.

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