1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 189. Notai**
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
La stipula degli atti di trasferimento relativi a piccoli
immobili o parti di immobili avrà luogo conformemente al presente
decreto, a meno che una delle parti non richieda espressamente la forma
ordinaria, nei seguenti casi
a) trasferimenti in ragione della creazione o della modifica di
strade, vie delimitate, canali, alvei di corsi d'acqua, ecc., quando tale
creazione o modifica avviene nell‘interesse pubblico o quando il
trasferimento è connesso a miglioramenti fondiari;
b) trasferimenti al fine di arrotondamento di fondi, semplificazione di confini,
o destinati a consentire costruzioni, miglioramenti
di sfruttamento, ecc., quando, per ogni immobile o parte
di immobile, il prezzo pattuito e la stima catastale non superano
i 1000 franchi e la superficie oggetto del trasferimento non supera i 5 are.
Nei casi contestati o dubbiosi, il Dipartimento della Giustizia e dell'Interno,
su richiesta, o la Corte amministrativa, su ricorso presentato
contro un rifiuto del conservatore del registro fondiario, decide
sovranamente il modo di stipula da applicare.
Se, oltre al trasferimento di proprietà, l'atto di mutazione deve indicare
servitù, oneri fondiari o pegni immobiliari, così come se
è richiesta l'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 837, comma 1, numero 1, del Codice civile svizzero, l'atto avrà luogo nella
forma ordinaria.
Il geometra-conservatore incaricato di misurare e delimitare un cambiamento di contenuto in caso di mutazione ai sensi dell'articolo primo, deve informarsi presso le parti riguardo al prezzo convenuto, alle altre stipulazioni, nonché al metodo di stipula che desiderano, e, se necessario, determinare la valutazione catastale. Se sono soddisfatte le condizioni di stipula sommaria previste dal presente decreto, il geometra consegna il documento catastale (piano di mutazione, con tabella) al notaio designato dalle parti.
Questo documento, conforme al modulo stabilito dall'autorità di sorveglianza, sarà redatto in modo tale da lasciare spazio anche per l'atto di mutazione. Le istruzioni dell'autorità di sorveglianza sono riservate per tutti i casi speciali.
Il notaio designato è tenuto a effettuare la mutazione con la massima diligenza.
In caso di mancata ricezione del documento catastale entro il termine di due mesi, per l'iscrizione definitiva della mutazione, il geometra informa l'ufficio del registro fondiario.
Quest'ultimo, a meno che non sia a conoscenza di motivi che giustifichino il ritardo (ad es. mancanza del diritto di disposizione di una delle parti, richiesta di procure, di approvazioni ufficiali, e altre circostanze analoghe), trasmette l'avviso, dopo aver sentito il notaio, con un rapporto al Dipartimento di Giustizia e dell'Interno in qualità di autorità di vigilanza.
**Articolo: Passaggio di proprietà**
Durante la stipulazione della mutazione enunciata nel documento
cadastrale, le parti verranno istruite riguardo ai cambiamenti di
contenuto e di limiti previsti, al fine di redigere atto di accordo a tal
proposito. Se c’è accordo tra le parti, viene redatto un atto di mutazione che, in via
generale, costituirà un unico documento con il documento
cadastrale e conterrà
a) la constatazione che il notaio ha informato le parti sulle
modifiche subite dai loro fondi secondo il documento cadastrale;
b) la conferma espressa che la delimitazione indicata nel piano di
mutazione e le superfici riportate nella tabella allegata rispondono
alle convenzioni delle parti;
c) il mandato, dato all'ufficio del registro fondiario, di procedere alle
cancellazioni necessarie per quanto riguarda i diritti e le servitù che non
affecttano l’oggetto della mutazione, conformemente alle dichiarazioni di
rinunce degli interessati;
d) l'indicazione del prezzo e del modo di pagamento concordati, nonché di
tutti gli altri termini obbligatori stipulati;
e) la regolamentazione delle spese, incluse, ove applicabile, quelle per le
liberazioni da pegni;
f) l'invito, all'ufficio del registro fondiario e al geometra-conservatore, a fare le iscrizioni definitive necessarie.
L'atto di mutazione, che potrà essere redatto su un modulo stampato
stabilito dall'autorità di sorveglianza, sarà datato e firmato dalle parti, o
dai loro rappresentanti, alla presenza del notaio, e successivamente da quest’ultimo.
Il notaio ha l’obbligo di verificare l’identità, la capacità civile e la
qualità delle parti (art. 17 della legge sul notariato).
**Dopo la stipula, il notaio trasmetterà al conservatore del registro fondiario, il prima possibile, l'atto di mutazione, insieme al documento catastale relativo e a una richiesta di iscrizione appropriata. Tutte le giustificazioni relative alla rappresentanza delle parti, le eventuali approvazioni necessarie, ecc., saranno allegate in originale o in copia vidimata.**
Effettuato l'esame del caso, il conservatore del registro fondiario provvederà in primo luogo alle cancellazioni delle ipoteche eventualmente necessarie. Quindi procederà alle registrazioni richieste nel suddetto registro e alla cancellazione di ufficio delle servitù secondo gli articoli 743 e 744 del Codice civile svizzero.
L'atto di mutazione e il documento catastale valgono insieme come giustificazione delle modifiche di proprietà che essi enunciano, ai sensi dell'articolo 965 del Codice civile svizzero. Saranno conservati dall'ufficio del registro fondiario con i documenti giustificativi di proprietà, dopo che il geometra-conservatore avrà effettuato le scritture definitive nel catasto particellare.
Le disposizioni della legge sul notariato e dei decreti legislativi di esecuzione sono applicabili per analogia alla stipulazione speciale degli atti di mutazione che introduce il presente decreto.
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore del presente decreto.