1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 189. Notai**
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
Può essere redatto un atto autentico di una dichiarazione giurata o di un'affermazione solenne secondo la procedura ordinaria (art. 36 della legge sul notariato) o secondo la procedura speciale prevista dal presente decreto.
Più persone possono redigere un atto congiunto di una dichiarazione giurata o di un'affermazione solenne; in mancanza, l'autenticazione sarà ripetuta integralmente per ciascuna di esse.
Durante una dichiarazione giurata o un'affermazione solenne, il notaio redige un atto attestante che il documento è stato firmato in sua presenza dall'autore, di cui ha accertato l'identità, e che l'autore ha dichiarato al notaio sotto giuramento o con affermazione solenne che il contenuto del documento corrispondeva alla verità.
Durante un'autenticazione ai sensi del presente decreto, la dichiarazione giurata o l'affermazione solenne può essere redatta a macchina o stampata e, per quanto possibile, può essere apposta su un documento preesistente.
La ricezione dell'atto è iscritta nel repertorio B; una nota corrispondente sarà apposta sull'atto.
In procedimento ordinario, l'iscrizione si effettua nel repertorio A.
Per il resto, sono determinanti le disposizioni relative ai doveri generali dei notai e alla procedura ordinaria (art. 14 e seguenti e 36 a 38 della legge sul notariato, art. 14 e seguenti del decreto di esecuzione).
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore del presente decreto.