1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 189. Notai**
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
4. Sotto pena di sanzioni disciplinari, è vietato ai notai che esercitano nel cantone
a) di impegnarsi professionalmente, per conto proprio o per conto di terzi, in operazioni di cambio e sconto così come in speculazioni di borsa o altri tipi di speculazioni;
b) di concedere prestiti a titolo professionale o di fornire personalmente fideiussioni, con o senza compenso, in connessione con la loro attività notarile;
c) di procurarsi affari o altri vantaggi, o di assicurarsi clienti, in modo incompatibile con l'esercizio coscienzioso del notariato tramite la partecipazione a imprese, la concessione di fideiussioni o prestiti, ecc.
Le altre disposizioni sulle incompatibilità con la professione notarile restano riservate.
Il notaio che, oltre alle sue funzioni professionali ai sensi dell'articolo primo della legge sul notariato, desidera esercitare a titolo professionale per conto proprio, o in qualità di socio di una società in nome collettivo o in accomandita, altre tipologie di attività come la gestione di patrimoni o successioni, l'intermediazione immobiliare, operazioni fiduciarie, riscossioni di fondi per conto terzi, ecc., deve ottenere un'autorizzazione dal Dipartimento della Giustizia e dell'Interno.
L'autorizzazione è concessa solo se il notaio fornisce per la sua attività accessoria una cauzione particolare complementare. L'ammontare di queste garanzie è stabilito in ogni caso dal Dipartimento di Giustizia e dell'Interno. È inoltre a discrezione di quest'ultimo esigere in qualsiasi momento un incremento della cauzione. Le modalità, l'amministrazione e l'uso della cauzione sono regolati dalle disposizioni speciali sui depositi di garanzia professionale. La cauzione può essere fornita tramite una garanzia bancaria, un'assicurazione-cauzione o in qualsiasi altra forma considerata adeguata. La cauzione funge da garanzia immediata per i terzi eventualmente danneggiati.
1. L'autorizzazione può essere subordinata a determinati requisiti, rifiutata o successivamente revocata, quando il modo di esercitare attività accessorie in questione è tale da compromettere la dignità e la considerazione del notariato.
Nelle stesse condizioni, il Dipartimento di Giustizia e degli Interni può, sotto pena di sanzioni disciplinari, vietare a un notaio l'esercizio di un'attività accessoria con carattere di posto fisso o in qualità di organo di una persona giuridica.
La sorveglianza dei notai praticata dagli organi dello Stato e dal Consiglio del notariato giurassiano si estende anche alla loro attività accessoria.
Le disposizioni riguardanti la sorveglianza, la fissazione delle spese, la procedura disciplinare, le misure di controllo, i movimenti di fondi e la contabilità dei notai, sono applicabili per analogia.
Il Dipartimento della Giustizia e degli Interni emanerà disposizioni di sicurezza riguardanti la custodia dei titoli e di altri valori affidati a un notaio.
Questa autorità può, se le circostanze lo richiedono, regolamentare il controllo in maniera particolare.
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore del presente decreto.