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Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e il funzionamento della commissione degli esami notarili, nonché lo svolgimento del tirocinio notarile, le modalità dell’esame e le condizioni per il rilascio del brevetto notarile.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
Gli onorari dovuti ai sensi della presente ordinanza sono stabiliti dalla legislazione sugli onorari.
**Articolo 1: Nomina e Composizione della Commissione per gli Esami di Notariato**
Il Tribunale cantonale nomina una commissione per gli esami di notariato (di seguito denominata: "la commissione") per la durata della legislatura.
Essa si compone di almeno un membro del Tribunale cantonale, del presidente del Consiglio del notariato, di un rappresentante dello Stato proposto dal Governo, di tre notai praticanti, di un altro membro e di due supplenti, tutti e tre scelti tra i magistrati dell'ordine giudiziario e gli avvocati e notai che esercitano nel Cantone.
La commissione si organizza autonomamente.
La commissione può deliberare validamente quando sono presenti almeno cinque membri.
Quando il numero di membri disponibili non è sufficiente, il presidente della commissione ricorre a membri straordinari, in particolare notai praticanti e professori universitari.
La commissione delibera su tutte le questioni relative al tirocinio e agli esami che non sono disciplinate dal presente decreto.
Il candidato che soddisfa le condizioni previste all'articolo 5 della legge sul notariato e che è in possesso o di una laurea in giurisprudenza, o di un diploma accademico di laurea in giurisprudenza (bachelor) e di un master in giurisprudenza rilasciati da un'università svizzera, deve presentare una domanda alla commissione con tutti i documenti giustificativi prima di iniziare il tirocinio.
Il presidente della commissione decide sull'ammissione al tirocinio quando il candidato soddisfa evidentemente le condizioni. Se ciò non avviene, sottopone la domanda di ammissione alla commissione.
La commissione redige l'elenco dei tirocinanti e lo aggiorna regolarmente.
La durata minima dello stage è di due anni e mezzo.
Lo stage è svolto per almeno diciotto mesi presso lo studio di un notaio operante nel Cantone, sei mesi presso un tribunale giurassiano, tre mesi presso il Registro fondiario e il Registro di commercio, e il restante periodo può essere completato all'interno dell'amministrazione cantonale.
I titolari del brevetto di avvocato di un cantone svizzero devono svolgere uno stage minimo di due anni in conformità con il comma 2, ad eccezione dello stage di sei mesi presso un tribunale giurassiano.
Per motivi giustificati, la commissione può autorizzare lo svolgimento dello stage a tempo parziale, ma almeno al 50% del tempo completo. Essa ne stabilisce le modalità e prolunga la durata dello stage di conseguenza.
Di regola, lo stage si svolge senza interruzioni. Tuttavia, sono ammissibili interruzioni dovute a cause quali malattia, infortunio, maternità, adempimento di un obbligo legale o altri motivi giustificati. Tali interruzioni comportano un prolungamento equivalente della durata dello stage da svolgere. Le vacanze alle quali ha diritto il tirocinante non sono considerate come interruzione dello stage.
Il completamento del tirocinio è attestato da certificati rilasciati dal tutor e dai servizi giudiziari o amministrativi presso i quali il tirocinante ha lavorato.
Il notaio praticante effettua il tirocinio previsto sotto la supervisione e la responsabilità del suo maestro di stage. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, comma 4, lavora regolarmente ed esclusivamente presso lo studio del notaio responsabile del tirocinante e redige in particolare atti notarili.
Il notaio praticante in possesso di un brevetto di avvocato non può patrocinare.
Il maestro di stage assicura la formazione completa del notaio praticante.
Le usi e costumi dei notai si applicano anche al notaio praticante. Quest'ultimo è tenuto al segreto professionale e al segreto d'ufficio. Si astiene da qualsiasi atto che possa compromettere la fiducia riposta in lui.
Al suo ingresso in stage presso le istanze giudiziarie, il notaio praticante pronuncia la promessa solenne davanti al presidente del Tribunale cantonale.
In caso di infrazioni ripetute nonostante un avvertimento o in caso di grave infrazione ai doveri derivanti dal comma 1, la commissione può cancellare dall'albo il notaio praticante colpevole.
La commissione tiene in linea di principio due sessioni d'esame all'anno, una in primavera e l'altra in autunno.
Ogni sessione è annunciata ufficialmente due volte nel Giornale ufficiale, con almeno sei settimane di anticipo.
Le domande di ammissione sono indirizzate per iscritto alla commissione, con documenti a supporto, almeno tre settimane prima dell'apertura della sessione. Il tirocinio deve essere completato entro la fine di marzo per la sessione d'esami di primavera e entro la fine di settembre per la sessione d'esami d'autunno.
Il presidente della commissione ammette il candidato all'esame quando questi soddisfa manifestamente le condizioni. In caso contrario, sottopone la domanda di ammissione alla commissione.
Prima di ogni sessione d'esami, il presidente distribuisce tra i membri, dopo averli consultati, le materie su cui vertono le prove scritte e le prove orali.
Cinque esaminatori sono designati per correggere ogni prova scritta, uno dei quali è incaricato di preparare il caso sottoposto al candidato e di fare una proposta di correzione.
Due esaminatori sono designati per ogni esame orale.
L'esaminatore è tenuto a ricusarsi nei casi di astensione previsti dal Codice di procedura amministrativa. Lo stesso vale quando il candidato ha svolto una parte del suo tirocinio presso lo studio dell'esaminatore. La commissione decide in caso di controversia.
Gli esami da notaio comprendono prove scritte e orali.
Vertono sulle conoscenze teoriche e pratiche dei candidati.
La prima parte degli esami può essere sostenuta dopo sei mesi di tirocinio. La seconda parte si svolge dopo la fine del tirocinio. Per presentarsi alla seconda parte, i candidati devono dimostrare, per iscritto, conoscenze sufficienti in contabilità commerciale.
La prima parte degli esami è composta da una prova scritta e da una serie di prove orali. La prova scritta ha per oggetto la redazione di una consulenza, un parere legale, una sentenza o un atto di procedura in materie penali, amministrative o civili. Le prove orali riguardano i seguenti ambiti: 1. organizzazione giudiziaria, procedura civile, esecuzione e fallimento; 2. diritto penale speciale e procedura penale; 3. diritto amministrativo del Giura (capitoli scelti); 4. procedura amministrativa e diritto costituzionale del Giura. I candidati al notariato che sono già titolari del brevetto di avvocato di un cantone svizzero sono automaticamente esonerati dalla prima parte degli esami.
La seconda parte degli esami è composta da due prove scritte e una serie di prove orali.
Le prove scritte consistono nella redazione di atti notarili e documenti accessori a cui può aggiungersi il trattamento di questioni puntuali.
Le prove orali riguardano i seguenti rami
1. diritto di famiglia (effetti generali del matrimonio, regimi patrimoniali dei coniugi, protezione del minore e dell’adulto);
2. diritto delle successioni e diritto internazionale privato (regimi patrimoniali dei coniugi e successioni);
3. diritti reali (proprietà fondiaria, servitù e oneri fondiari, ipoteche immobiliari e mobiliari);
4. diritto delle obbligazioni, parte speciale (vendita, permuta, donazione, locazione, mutuo, mandato, fideiussione, rendita vitalizia, contratto di mantenimento vitalizio);
5. diritto commerciale e diritto dei titoli di credito;
6. diritto fiscale giurassiano;
7. legislazione sul notariato, inclusa la legislazione sul registro fondiario e gli usi e costumi.
I lavori scritti si svolgono sotto sorveglianza.
Ogni prova scritta dura sei ore.
Le prove orali della prima parte durano venti minuti ciascuna e quelle della seconda parte venticinque minuti.
Solo gli esami orali sono pubblici.
Le note dei candidati sono stabilite dalla commissione secondo i punti di valutazione da 6 a 1, dove 6 è il migliore. Le frazioni inferiori o superiori a ½ non sono ammesse.
Le note degli esami scritti contano doppio.
La sessione degli esami è superata se la media delle note raggiunge 4 e se non è stata assegnata alcuna nota inferiore a 2.
Il candidato che non ha ottenuto almeno un 3 alla prova scritta della prima parte degli esami non può presentarsi agli esami orali. È considerato bocciato.
Il candidato che non ha ottenuto una media di 4 alle prove scritte della seconda parte degli esami o il cui punteggio ad una prova è stato inferiore a 2 non può presentarsi alle prove orali. È considerato bocciato.
Le prove, sia scritte che orali, che sono state valutate con un punteggio di 5 o superiore si considerano superate.
Il candidato che non supera gli esami può ripresentarsi già alla sessione successiva.
Dopo il terzo insuccesso, il candidato è definitivamente eliminato.
Fatti salvi i casi di forza maggiore sui quali decide la commissione, il candidato che non si presenta a una serie o che si ritira dopo l'inizio di una serie è considerato bocciato nella serie in questione; deve ripetere la serie, eccetto le prove superate.
Il candidato che influenza o tenta di influenzare il punteggio di una prova imbroglioni, in particolare utilizzando mezzi non autorizzati, è considerato bocciato nella serie di esami in questione e non potrà far valere alcuna prova superata.
La commissione rilascia al candidato un certificato che indica il voto ottenuto per ciascuna prova.
Il risultato dell'esame è registrato in un verbale che viene conservato dalla commissione.
La commissione comunica i risultati del candidato al Governo.
Il Governo rilascia il brevetto al candidato che ha superato con successo gli esami.
Per i candidati che hanno completato in tutto o in parte il loro tirocinio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si applicano le condizioni di ammissione alla seconda parte degli esami stabilite dall'ordinanza del 22 dicembre 1981 sul tirocinio e gli esami di notaio. Per il resto, la procedura d'esame è disciplinata dalla presente ordinanza.
Il decreto del 22 dicembre 1981 sul tirocinio e gli esami di notaio è abrogato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2016.