1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 188. Avvocati**
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
**1. La Camera degli Avvocati è un'autorità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Procedura Amministrativa.**
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, le norme procedurali della legge riguardante la professione di avvocato e del Codice di Procedura Amministrativa disciplinano la procedura da seguire nelle questioni che devono essere risolte mediante decisioni della Camera degli Avvocati.
I termini designanti le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.
I membri titolari e supplenti della Camera degli avvocati designano il presidente di quest'ultima tra i membri titolari.
Il Servizio legale assicura il segretariato della Camera degli avvocati.
La Camera degli avvocati composta da tre membri decide sulla ricusazione di un membro o del segretario in sua assenza. La sua decisione è soggetta a ricorso presso la Camera amministrativa del Tribunale cantonale.
Se, a seguito delle richieste di ricusazione, i membri non sono più in numero sufficiente per deliberare, la decisione sulla ricusazione è presa dalla Camera amministrativa del Tribunale cantonale.
Il presidente convoca la Camera degli avvocati ogni volta che le circostanze lo richiedono.
Egli determina il luogo della seduta secondo le necessità dei casi da trattare.
La Camera degli avvocati prende le sue decisioni a maggioranza semplice.
L'indennità del presidente e dei membri della Camera degli avvocati è determinata in conformità all'articolo 4 del decreto relativo alle indennità giornaliere e di trasferta nell'amministrazione della giustizia e dei tribunali.
Le spese operative della Camera degli avvocati sono addebitate al bilancio e ai conti del Servizio giuridico.
I proventi che essa realizza, in particolare gli onorari percepiti, sono acquisiti dallo Stato.
La Camera degli avvocati, la commissione degli esami d'avvocato e il Tribunale cantonale, quando rilasciano il certificato d'avvocato, percepiscono emolumenti conformemente alla legislazione sugli emolumenti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2004.