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1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 188. Avvocati**

37 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (37)

Art. premier Regolamento sul tirocinio e sugli esami da avvocato Art. 2 Regolamento sul tirocinio e gli esami di avvocato Art. 4 Regolamento sul tirocinio e gli esami di avvocato Art. 5 Regolamento sul tirocinio e gli esami di avvocato Art. 6 Regolamento sul tirocinio e sugli esami di avvocato Art. 6A Regolamento sul tirocinio e sugli esami per avvocati Art. 7 Regolamento sul tirocinio e sugli esami per avvocato Art. 8 Regolamento sul praticantato e sugli esami di avvocato Art. 9 Regolamento sul praticantato e sugli esami degli avvocati Art. 10 Regolamento sul praticantato e gli esami di avvocato Art. 11 Regolamento sul praticantato e gli esami di avvocato Art. 12 Regolamento sul praticantato e sugli esami di avvocato Art. 13 Regolamento sul praticantato e sugli esami di avvocato Art. 14 Regolamento sul tirocinio e gli esami per avvocati Art. 15 Regolamento sul praticantato e sugli esami di avvocato Art. 16 Regolamento sul tirocinio e gli esami dell'avvocato Art. 17 Regolamento sul tirocinio e gli esami di avvocato Art. 18 Regolamento sul tirocinio e gli esami per avvocati Art. 18A Regolamento sul praticantato e sugli esami per avvocati Art. 19 Regolamento sul tirocinio e gli esami di avvocato Art. 20 Regolamento sul praticantato e gli esami da avvocato Art. 21 Regolamento sul tirocinio e sugli esami di avvocato Art. 22 Regolamento sul tirocinio e gli esami di avvocato Art. 23 Regolamento sul tirocinio e gli esami per avvocato Art. 24 Regolamento sul tirocinio e sugli esami di avvocato Art. 25 Regolamento sul tirocinio e sugli esami di avvocato Art. 26 Regolamento sul tirocinio e gli esami da avvocato Art. 27 Regolamento sul praticantato e gli esami di avvocato Art. 28 Regolamento sul practicum e gli esami per avvocato Art. 29 Regolamento sul praticantato e gli esami di avvocato Art. 30 Regolamento sul tirocinio e sugli esami dell'avvocato Art. 31 Regolamento sul tirocinio e sugli esami di avvocato Art. 32 Regolamento sul tirocinio e sugli esami per avvocato Art. 33 Regolamento per la pratica professionale e gli esami di avvocato Art. 33A Regolamento sul tirocinio e gli esami per avvocati Art. 34 Regolamento sul tirocinio e gli esami per avvocati Art. 35 Regolamento sul tirocinio e gli esami di avvocato

Testo normativo (37 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 188. Avvocati**

**Il presente regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto il funzionamento della commissione degli esami d’avvocato, lo svolgimento del tirocinio d’avvocato, le modalità dell’esame e le condizioni per il rilascio del certificato d’avvocato, nonché le modalità della prova di idoneità e del colloquio di verifica delle competenze professionali per gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS.

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I termini designanti le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.

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1 La commissione degli esami per avvocati è presieduta da un giudice permanente del Tribunale cantonale nominato da quest'ultimo.

2 Essa nomina essa stessa il suo vice-presidente.

3 Essa nomina un cancelliere o un altro membro del personale del Tribunale cantonale che funge da segretario.

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1 La presenza di cinque membri della commissione degli esami è sufficiente per la validità delle sue decisioni. L'articolo 20 è riservato.

2 Quando il numero dei membri disponibili della commissione non è sufficiente, il presidente o il vice-presidente ricorre a membri straordinari.

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1 Il candidato che richiede la sua iscrizione all’elenco degli avvocati praticanti conformemente all’articolo 32 della legge sulla professione di avvocato allega alla sua domanda

a) una copia del suo titolo ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a, della legge sulla professione di avvocato;

b) un estratto del suo casellario giudiziale;

c) un estratto del registro delle esecuzioni a suo carico;

d) una dichiarazione solenne in cui attesta di non aver fallito in modo definitivo l'esame di avvocatura in un altro cantone o in un altro Stato;

e) il suo piano di pratica e la documentazione giustificativa relativa;

f) un documento comprovante il pagamento dell’emolumento per l’iscrizione all’elenco.

2 Il presidente della commissione decide sull'ammissione alla pratica. Se la domanda è incompleta, concede al candidato un breve termine per integrarla.

3 In caso di dubbio sulla sussistenza delle condizioni per l’ammissione alla pratica, il presidente sottopone la domanda agli altri membri della commissione.

4 All'inizio della pratica, il candidato presta solenne promessa davanti al presidente del Tribunale cantonale. Non la ripete se viene chiamato, nel corso della pratica, a esercitare temporaneamente la funzione di cancelliere.

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Prima di rifiutare l'iscrizione o di radiare un candidato dall'elenco degli avvocati praticanti, la commissione gli dà l'opportunità di esprimersi. Per il resto, la procedura applicabile è la stessa prevista dall'articolo 34 della legge riguardante la professione di avvocato.

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1...

2...

3 La commissione degli esami per avvocato può ridurre la durata minima del tirocinio riconoscendo come periodo di tirocinio un'attività giuridica, lucrativa o meno, utile alla formazione di avvocato, se tale attività è stata svolta da un candidato presso un servizio amministrativo o un'amministrazione giudiziaria prima della sua iscrizione all'albo. Tuttavia, la riduzione non può superare i tre mesi e, in ogni caso, l'equivalenza può essere concessa solo nella misura della metà del periodo durante il quale il candidato ha svolto l'attività in questione.

4 Il tirocinio deve essere completato al più tardi al momento dell'iscrizione all'esame di avvocato (art. 18).

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1 Lo stage è svolto presso i maestri di stage designati all'articolo 33, comma 3, della legge relativa alla professione di avvocato.

2 Il tirocinante informa la commissione degli esami di ogni cambiamento nel suo piano di stage.

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1 Il tirocinio è svolto, di regola, a tempo pieno, sotto la supervisione del maestro di tirocinio e alle condizioni previste dall'articolo 34 della legge relativa alla professione di avvocato.

2 In caso di necessità, la commissione degli esami di avvocato può autorizzare lo svolgimento del tirocinio a tempo parziale (almeno 50%), prolungandone la durata di conseguenza.

3 Inoltre, con l'accordo del maestro di tirocinio, la commissione degli esami di avvocato può autorizzare il tirocinante a esercitare, a tempo pieno o a tempo parziale, per un massimo di sei mesi, un'attività giuridica retribuita, in particolare un'attività di cancelliere presso i tribunali; tale attività è considerata come periodo di tirocinio nella misura della metà del tempo in base al rapporto di impiego.

4 Le attività del tirocinante presso uno studio legale consistono, in particolare, nel consigliare i clienti dello studio, nel redigere gli atti di procedura e nel patrocinare innanzi ai tribunali. L'avvocato maestro di tirocinio forma personalmente il tirocinante, vi dedica il tempo necessario, vigila affinché riceva una formazione completa e affinché possa svolgere pienamente le sue attività di tirocinante.

5 Le attività del tirocinante presso le autorità giudiziarie consistono nel seguire le udienze dei tribunali civili, penali e amministrativi e nel prendere parte alle attività che vi si svolgono, in particolare redigendo i considerata delle sentenze ed effettuando ricerche giuridiche.

6 Il maestro di tirocinio concede al tirocinante il tempo necessario per la frequenza dei corsi destinati a completare la sua formazione.

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L'adempimento del tirocinio è attestato da certificati rilasciati dai supervisori presso i quali il tirocinante ha lavorato. Questi certificati indicano la durata del tirocinio e eventuali interruzioni superiori a un mese, ad eccezione delle vacanze a cui il tirocinante ha diritto.

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La commissione degli esami delibera su tutte le questioni relative al tirocinio che non siano regolate dalle presenti disposizioni.

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1 L'esame d'avvocato comprende una serie di prove scritte e una serie di prove orali, nonché una prova di arringa.

2 Verte sulle conoscenze teoriche e pratiche dei candidati.

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1 Il candidato affronta tre prove scritte nelle seguenti materie

a) diritto pubblico e procedura amministrativa;

b) diritto privato e procedura civile;

c) diritto penale e procedura penale.

2 Per ciascuna prova scritta, il candidato ha a disposizione otto ore.

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1 Le prove scritte hanno per oggetto i lavori previsti all’articolo 35a, comma 2, della legge riguardante la professione di avvocato.

2 Il candidato dispone dei testi legali. Egli può inoltre consultare le opere e la giurisprudenza messe a sua disposizione dagli esaminatori.

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Il candidato sostiene cinque prove orali, della durata di trenta minuti ciascuna, riguardanti i seguenti ambiti

a) procedura civile, mezzi di impugnazione a livello federale e procedure giudiziarie e di reclamo del diritto esecutivo e fallimentare;

b) procedura penale e mezzi di impugnazione a livello federale;

c) diritto pubblico giurassiano, secondo un elenco degli atti normativi cantonali stabilito dalla commissione degli esami;

d) procedura amministrativa giurassiana, elementi di procedura amministrativa federale e mezzi di impugnazione a livello federale;

e) legislazione sulla professione forense, organizzazione giudiziaria giurassiana e garanzie fondamentali in materia di giustizia.

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1 L'arringa, della durata massima di quindici minuti, può essere pronunciata in materia civile, penale o amministrativa.

2 Il candidato dispone di sei ore per preparare la sua arringa.

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1 Vi sono in linea di principio ogni anno due sessioni, una in primavera, l'altra in autunno.

2 Ogni sessione è annunciata due volte nel Giornale Ufficiale, con almeno sei settimane d'anticipo.

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Le domande di ammissione all’esame sono inviate, per iscritto, insieme ai certificati di fine tirocinio, alla commissione degli esami di avvocato, almeno tre settimane prima dell'apertura della sessione.

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Il candidato che si presenta solo alle prove orali o a una parte di esse paga un contributo ridotto di 200 punti.

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1 Il presidente della commissione decide sull'ammissione all'esame quando il candidato soddisfa chiaramente le condizioni previste dalla legge riguardante la professione di avvocato e il presente regolamento.

2 In caso contrario, il presidente sottoporrà la domanda di ammissione agli altri membri della commissione.

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1 Prima di ogni sessione di esami, il presidente distribuisce tra almeno cinque membri le materie sulle quali vertono sia le prove scritte che le prove orali.

2 Cinque esaminatori sono designati per correggere ogni prova scritta, di cui uno è incaricato di preparare il caso sottoposto al candidato e di fare una proposta di correzione.

3 Due esaminatori sono designati per ogni esame orale.

4 Cinque esaminatori sono designati per la prova di arringa.

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1 L'esaminatore è tenuto a astenersi quando si realizzano le condizioni dell'articolo 39 del Codice di procedura amministrativa.

2 Lo stesso vale quando il candidato ha svolto parte del suo tirocinio presso lo studio dell'esaminatore.

3 La commissione decide in caso di controversia.

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Gli esami orali e la prova di arringa sono pubblici. I lavori scritti si svolgono sotto sorveglianza.

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1 Le prove scritte e orali, così come la prova di arringa, sono valutate con voti da 6 a 1, il 6 essendo il migliore. Le frazioni inferiori a mezzo punto non sono ammesse.

2 Una prova è superata se il candidato ottiene almeno il voto 4.

3 …

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1 Il candidato che supera la serie di prove scritte può presentarsi alle prove orali e alla prova di arringa.

2 La serie di prove scritte è superata se la media dei voti raggiunge 4, a condizione che il candidato non ottenga un voto inferiore a 4 in più di una prova o un voto inferiore a 2 in una prova.

3 L'esame è superato se il candidato ottiene nelle cinque prove orali e nella prova di arringa una media di 4, a condizione che, in queste sei prove, non ottenga un voto inferiore a 4 in più di una prova o un voto inferiore a 2 in una prova.

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1 La serie delle prove scritte e quella composta delle prove orali e della prova di arringa possono essere sostenute ciascuna tre volte.

2 La serie superata delle prove scritte è acquisita, così come qualsiasi prova scritta, orale o la prova di arringa per la quale il candidato ha ottenuto un punteggio non inferiore a 5.

3 Fatti salvi i casi di forza maggiore sui quali decide la commissione degli esami, il candidato che non si presenta a una serie o che si ritira dopo l'inizio di una serie è considerato aver fallito nella serie in questione; deve ripetere la serie, ad eccezione delle prove acquisite.

4 Il candidato che influisce o tenta di influire sul punteggio di una prova scritta imbrogliando, in particolare utilizzando mezzi non autorizzati, è considerato aver fallito nella serie degli esami scritti. La persona incaricata di sorvegliare i lavori scritti segnala il caso alla commissione degli esami, che decide.

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1 La commissione degli esami rilascia al candidato un certificato che indica il voto ottenuto per ciascuna prova e la media di ciascuna delle due serie.

2 Il risultato dell’esame è registrato in un verbale che è conservato dal Tribunale cantonale.

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Il candidato che non ha superato le prove scritte può ottenere, su richiesta, una proroga dello stage della durata massima di un anno.

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Le domande di ammissione alla prova di idoneità sono indirizzate, per iscritto, alla commissione degli esami di avvocato, con i documenti che attestano che le condizioni prescritte all'articolo 31, comma 1, lettere a e b, della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), sono soddisfatte.

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L'esame può essere organizzato al di fuori delle sessioni previste per gli esami di avvocato.

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1 L'esame di idoneità si svolge oralmente.

2 Esso verte sulle materie oggetto delle prove scritte e orali dell'esame d'avvocato e che sono sostanzialmente diverse da quelle comprese nell'ambito della formazione seguita dal candidato nel suo Stato di provenienza. Si tiene conto anche dell'esperienza professionale del candidato.

3 I requisiti dell'esame di idoneità sono definiti con precisione, in ogni caso, sulla base dei documenti e delle informazioni fornite dal candidato. Tali requisiti gli sono comunicati almeno tre mesi prima della data fissata per l'esame.

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Per il resto, le disposizioni pertinenti della sezione 2 di cui sopra si applicano per analogia.

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Le richieste di colloquio per la verifica delle competenze professionali sono indirizzate, per iscritto, alla commissione degli esami di avvocato, con tutti i documenti utili.

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1 Il colloquio, della durata massima di due ore, è condotto da una delegazione della commissione composta da tre membri designati dal presidente.

2 Il colloquio mira a valutare le competenze professionali (art. 32 LLCA) del candidato. Quest'ultimo può essere interrogato sulle materie oggetto delle prove dell'esame di avvocato. L'articolo 30, comma 3, si applica per analogia.

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Durante la sessione d'esami autunnale 2010, le prove orali verteranno sui seguenti rami

a) elementi principali del Codice di procedura civile svizzero, procedura civile giurassiana, vie di ricorso a livello federale e procedure giudiziarie e di reclamo del diritto di esecuzione e fallimento;

b) elementi principali del Codice di procedura penale svizzero, procedura penale giurassiana e vie di ricorso a livello federale;

c) diritto pubblico giurassiano, secondo un elenco degli atti normativi cantonali stabilito dalla commissione d'esami;

d) procedura amministrativa giurassiana, elementi di procedura amministrativa federale, vie di ricorso a livello federale e legislazione sulla professione di avvocato.

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Il regolamento del 18 novembre 1980 sul praticantato e gli esami per avvocato è abrogato.

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Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

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