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1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 188. Avvocati

49 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (49)

Art. premier Legge riguardante la professione di avvocato Art. 2 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 3 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 4 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 5 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 6 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 7 Legge sull'esercizio della professione di avvocato Art. 8 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 9 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 10 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 11 Legge sulla professione di avvocato Art. 12 Legge sulla professione di avvocato Art. 13 Legge sulla professione forense Art. 14 Legge sulla professione di avvocato Art. 15 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 16 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 17 Legge sulla professione di avvocato Art. 18 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 19 Legge sulla professione di avvocato Art. 20 Legge sulla professione di avvocato Art. 21 Legge sulla professione di avvocato Art. 22 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 23 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 24 Legge concernente la professione di avvocato Art. 25 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 26 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 27 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 28 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 29 Legge sulla professione di avvocato Art. 30 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 31 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 32 Legge sulla professione di avvocato Art. 33 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 33A Legge riguardante la professione di avvocato Art. 34 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 35 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 35A Legge sulla professione forense Art. 36 Legge relativa alla professione di avvocato Art. 37 Legge sulla professione di avvocato Art. 38 Legge sulla professione di avvocato Art. 39 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 40 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 41 Legge sull'esercizio della professione forense Art. 42 Legge riguardante la professione di avvocato Art. 43 Legge sull'avvocatura Art. 44 Legge sulla professione di avvocato Art. 45 Legge sulla professione di avvocato Art. 46 Legge sulla professione di avvocato Art. 47 Legge sulla professione di avvocato

Testo normativo (49 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 188. Avvocati

La presente legge mira a disciplinare, nei limiti del diritto federale, la formazione degli avvocati, l'esercizio della loro professione, nonché la rappresentanza in giudizio.

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La legge si applica a qualsiasi avvocato che esercita il foro sul territorio del Cantone.

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1 L'avvocato consiglia, rappresenta, assiste e difende i suoi clienti.

2 È l'unico autorizzato a rappresentare, assistere e difendere una parte davanti alle autorità giudiziarie; le leggi speciali sono riservate.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 188. Avvocati**

I termini designanti le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.

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1 L'avvocato esercita la sua professione in totale indipendenza, a titolo personale, sotto la propria responsabilità e nel rigoroso rispetto delle norme professionali.

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1 Gli avvocati iscritti possono associarsi per l’esercizio della loro attività professionale mantenendo l'indipendenza di ciascuno.

2 L'associazione non può avere l'effetto di restringere la libertà di ciascun associato di rifiutare un caso o una clientela.

3 Gli associati si vietano qualsiasi intervento professionale in favore di una parte i cui interessi siano in opposizione con quelli di un cliente di un membro dell'associazione.

4 L'avvocato può esercitare la professione di notaio; può associarsi con un notaio.

5 L'avvocato non può accettare un mandato in relazione a una questione di cui lui stesso o uno dei suoi associati si è occupato in qualità di notaio.

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1 L'Ordine degli Avvocati è una collettività di diritto pubblico.

2 Gli avvocati iscritti al registro ne sono affiliati d'ufficio e sono tenuti a versare le quote statutarie.

3 Ogni avvocato può, senza fornire motivazioni, tramite lettera indirizzata al Presidente dell'Ordine, dichiarare la sua uscita dall'Ordine degli Avvocati.

4 L'Ordine degli Avvocati si occupa della formazione continua degli avvocati e collabora alla formazione dei praticanti.

5 Fornisce il servizio legale gratuito previsto dal diritto cantonale.

6 Per il resto, l'attività dell'Ordine degli Avvocati è disciplinata da statuti soggetti all'approvazione del Governo.

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1 La sorveglianza degli avvocati spetta alla Camera degli avvocati.

2 La Camera degli avvocati è composta da tre membri titolari e tre supplenti nominati, su proposta dell'Ordine degli avvocati, dal Governo per la legislatura.

3 Quando è in sessione, la Camera degli avvocati è composta da tre membri.

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La Camera degli avvocati ha il compito di

a) tenere il registro degli avvocati;

b) tenere l'elenco degli avvocati stabiliti nel Cantone con il loro titolo d’origine;

c) condurre le procedure disciplinari e pronunciare le sanzioni disciplinari;

d) decidere sulle richieste di revoca del segreto professionale.

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Sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordine degli Avvocati

a) gli avvocati iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati;

b) gli avvocati iscritti nel registro di un altro cantone per le attività svolte nel Cantone;

c) gli avvocati provenienti da uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) che esercitano nel Cantone sotto forma di prestazioni di servizi;

d) gli avvocati stabiliti con il loro titolo di origine che sono iscritti nell'albo tenuto dal Cantone o da un altro cantone;

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1 Il funzionamento dell'Ordine degli Avvocati è regolato da un'ordinanza del Governo.

2 L'Ordine degli Avvocati presenta al Parlamento una relazione annuale sul suo funzionamento.

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1 Ogni avvocato che dispone di un indirizzo professionale sul territorio cantonale può richiedere la sua iscrizione all'albo degli avvocati presso la Camera degli avvocati.

2 La richiesta di iscrizione contiene i seguenti elementi

a) il nome, il cognome, la data di nascita e il luogo di origine o la nazionalità dell'avvocato;

b) una copia del certificato di abilitazione all’esercizio della professione forense;

c) le attestazioni che dimostrano che le condizioni personali previste dal diritto federale sono soddisfatte;

d) l’indirizzo o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;

e) eventualmente, l'indicazione dell'autorità di vigilanza di cui l'avvocato faceva parte prima del suo arrivo nel Cantone;

f) per gli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'EFTA, gli altri documenti richiesti dal diritto federale.

3 La Camera degli avvocati iscrive l’avvocato nell'albo se soddisfa le condizioni previste dal diritto federale.

4 Pubblica l'iscrizione sul Bollettino ufficiale e la comunica, se del caso, all'autorità di vigilanza di cui l'avvocato faceva parte prima del suo arrivo nel Cantone.

5 La procedura di iscrizione è semplice e rapida.

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1 La Camera degli avvocati procede alla cancellazione dal registro dell'avvocato che non soddisfa più tutte le condizioni di iscrizione. Prima di procedere alla cancellazione, offre all'avvocato interessato la possibilità di esprimersi in merito alla cancellazione prevista.

2 La decisione di cancellazione è soggetta a ricorso presso la Camera amministrativa del Tribunale cantonale.

3 La decisione di cancellazione entrata in vigore è pubblicata sul Giornale ufficiale.

4 Le autorità amministrative e giudiziarie segnalano senza indugio alla Camera degli avvocati la mancanza di una condizione personale prevista dal diritto federale.

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1 Il registro può essere consultato secondo le norme del diritto federale.

2 Chiunque ha il diritto di chiedere se un avvocato è iscritto nel registro e se è soggetto a un divieto di esercizio.

3 In linea di principio, le informazioni sono fornite gratuitamente.

4 La Camera degli avvocati comunica l'elenco nominativo degli avvocati iscritti nel registro e, regolarmente, le modifiche di questo al Governo, alle autorità giudiziarie, alle Entrate e alle amministrazioni distrettuali e all'Ordine degli avvocati. Questi ne consentono la consultazione.

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1 Ogni avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e che possiede un indirizzo professionale sul territorio cantonale, che desidera esercitare in Svizzera con il titolo d’origine, può richiedere l'iscrizione all'albo presso la Camera degli avvocati.

2 La domanda di iscrizione contiene i seguenti elementi

a) il nome, il cognome, la data di nascita e la nazionalità dell'avvocato;

b) una copia del brevetto d’avvocato e la designazione del titolo d’origine;

c) un'autorizzazione o un'attestazione che dimostra che l'avvocato è abilitato a esercitare la sua professione nello Stato di provenienza;

d) le attestazioni che dimostrano che le condizioni personali previste dal diritto federale sono soddisfatte;

e) l'indirizzo o gli indirizzi professionali nonché, se del caso, il nome dello studio;

f) l'indicazione dell'autorità di sorveglianza da cui l'avvocato dipendeva prima del suo arrivo nel Cantone.

3 Dopo aver iscritto l'avvocato all'albo, la Camera degli avvocati ne informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.

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Per il resto, la procedura di iscrizione, cancellazione e consultazione è quella applicabile al registro degli avvocati.

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La Camera degli avvocati conduce le procedure disciplinari nei confronti degli avvocati sottoposti alla sua sorveglianza e pronuncia le sanzioni disciplinari previste dal diritto federale.

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1 Le autorità amministrative e giudiziarie segnalano all'Ordine degli Avvocati i fatti che possono costituire una violazione delle norme professionali. Chiunque ha il diritto di denunciare tali fatti. L'Ordine degli Avvocati può, inoltre, procedere d'ufficio.

2 Dopo un esame preliminare, l'Ordine degli Avvocati ordina l'apertura di un procedimento disciplinare o archivia il caso. Comunica le disposizioni adottate all'avvocato interessato nonché all'autore della denuncia.

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1 Se risulta fin dall'inizio che una misura disciplinare grave è inevitabile, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può pronunciare l'interdizione provvisoria dall'esercizio della professione.

2 Essa può adottare altre misure provvisorie allo scopo di conservare uno stato di fatto o di diritto o di salvaguardare interessi minacciati.

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1 Una volta avviata, la procedura disciplinare inizia con un'indagine volta a stabilire i fatti determinanti sotto il profilo del rispetto delle norme professionali. La Camera degli avvocati designa un investigatore scelto tra i suoi membri o, se le circostanze lo richiedono, tra i membri dell'autorità di sorveglianza di un altro cantone che accetta tale scelta.

2 L'avvocato coinvolto nell'indagine deve collaborare all'accertamento dei fatti. Ha il diritto di allegare fatti e fornire prove. Può consultare il fascicolo sin dall'apertura della procedura disciplinare.

3 L'investigatore redige un rapporto d'indagine che enuncia i fatti e li discute sotto il profilo del rispetto delle norme professionali.

4 Invita l'avvocato interessato a esprimersi. Può anche sottoporre il rapporto all'autore della denuncia. Se del caso, completa il rapporto alla luce delle determinazioni ricevute.

5 L'investigatore trasmette il suo rapporto finale alla Camera degli avvocati.

6 La Camera degli avvocati determina la composizione con cui statuirà e la comunica all'avvocato interessato. L'investigatore non può essere chiamato a pronunciare alcuna decisione.

7 Per il resto, si applicano le norme del Codice di procedura amministrativa.

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1 La Camera degli avvocati esamina il rapporto d'indagine. Può chiedere all'investigatore di completarlo.

2 Se del caso, consulta l'autorità di sorveglianza del cantone presso il cui registro è iscritto l'avvocato; coopera con l'autorità competente dello Stato d'origine dell'avvocato che esercita in Svizzera con il proprio titolo d'origine.

3 Emette una decisione disciplinare e la comunica all'avvocato interessato e, se del caso, al denunciante se direttamente leso dall'atto imputato all'avvocato.

4 La decisione della Camera degli avvocati è soggetta a ricorso alla Camera amministrativa. Hanno diritto di ricorrere le persone alle quali la decisione è comunicata ai sensi del capoverso che precede.

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1 La Camera degli avvocati registra la misura disciplinare entrata in vigore nel suo registro o la comunica all'autorità di sorveglianza del cantone nel cui registro l'avvocato è iscritto. Un divieto di esercizio viene comunicato alle autorità di sorveglianza degli altri cantoni e, se del caso, dello Stato di provenienza dell'avvocato.

2 Se la Camera degli avvocati non pronuncia alcuna misura disciplinare, informa, se del caso, l'autorità di sorveglianza del cantone nel cui registro l'avvocato è iscritto o dello Stato di provenienza dell'avvocato.

3 Informa in ogni caso l'autore della denuncia sul modo in cui il caso è stato liquidato.

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1 La Camera degli avvocati procede d’ufficio alle cancellazioni delle misure disciplinari iscritte nel registro nei termini fissati dal diritto federale.

2 Il rifiuto di cancellazione di una misura disciplinare pronunciata dalla Camera degli avvocati è soggetto a ricorso presso la Camera amministrativa.

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Incombe al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati esaminare le richieste di revoca del segreto professionale che gli sono indirizzate dagli avvocati sottoposti alla sua sorveglianza.

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1 Prima di pronunciarsi, la Camera degli avvocati rispetta il diritto di essere ascoltato del titolare del segreto e dell'avvocato.

2 La decisione relativa alla revoca del segreto professionale indica a chi l'avvocato è autorizzato a divulgare informazioni riservate. Essa è comunicata all'avvocato e al titolare del segreto.

3 Essa è soggetta a ricorso presso la Camera amministrativa. L'avvocato e il titolare del segreto hanno la legittimazione ad agire in ricorso.

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1 La revoca del segreto professionale autorizza l'avvocato a divulgare informazioni confidenziali anche se il detentore del segreto vi si oppone.

2 L'avvocato, esonerato dal segreto professionale, non è tenuto a divulgare tali fatti.

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1 Il Tribunale cantonale è competente per la formazione degli avvocati, il rilascio e il ritiro del brevetto cantonale di avvocato. L'articolo 33, comma 4, è riservato.

2 Il Tribunale cantonale costituisce una commissione per gli esami di avvocato, sottoposta alla sua autorità.

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1 La commissione d'esame degli avvocati è composta da nove a undici membri nominati dal Tribunale cantonale per la durata della legislatura. Il loro mandato è rinnovabile.

2 Almeno tre membri sono scelti all'interno delle autorità giudiziarie giurassiane e almeno altri tre membri all'interno dell'Ordine degli avvocati. Possono essere nominate membri della commissione anche persone provenienti da altri cantoni.

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La commissione degli esami d'avvocato assume i seguenti compiti

a) registrare le iscrizioni alla formazione e tenere il registro degli avvocati praticanti;

b) organizzare gli esami d'avvocato almeno due volte l'anno;

c) fornire pareri preliminari sulla concessione dei brevetti d'avvocato;

d) organizzare le prove di idoneità e i colloqui di verifica delle competenze professionali.

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Il funzionamento della commissione degli esami per avvocato è disciplinato da un regolamento del Tribunale cantonale.

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Il Governo stabilisce le indennità versate ai membri della commissione degli esami per avvocato.

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1 Prima di iniziare la formazione di avvocato, il candidato deve iscriversi all'albo degli avvocati praticanti presso la commissione degli esami di avvocato.

2 Per essere ammesso, il candidato deve

a) aver completato studi di diritto conclusi con una laurea in diritto o un bachelor in diritto rilasciato da un'università svizzera, oppure con un diploma equivalente rilasciato da un'università di uno degli Stati che hanno concluso con la Svizzera un accordo di riconoscimento reciproco dei diplomi;

b) soddisfare le condizioni previste dall'articolo 8, capoverso 1, lettere a a c, della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati;

c) non aver fallito in via definitiva all'esame d'avvocato in un altro cantone o in un altro Stato;

d) disporre di un piano di stage che attesti che potrà completare la sua formazione conformemente all'articolo 33 della presente legge; eventuali modifiche al piano che intervengano durante lo stage rimangono riservate;

e) aver pagato il contributo per l'iscrizione all'albo.

3 Un regolamento del Tribunale cantonale specifica i documenti che il candidato deve allegare alla sua domanda per dimostrare che soddisfa le condizioni di iscrizione.

4 La commissione degli esami di avvocato rifiuta l'iscrizione dei candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 2 e procede alla cancellazione di coloro che non soddisfano più tali condizioni.

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1 La durata dello stage è di almeno due anni e di massimo tre anni. Può essere prorogata di un anno al massimo con l'accordo della commissione degli esami di avvocato in caso di insuccesso agli esami o per altri motivi giustificati.

2 Lo stage viene effettuato per almeno dodici mesi presso un avvocato iscritto al registro cantonale o membro dell'Ordine degli avvocati e per almeno sei mesi presso le autorità giudiziarie giurassiane. Per il resto, il candidato può svolgere un periodo di stage presso un servizio dell'amministrazione cantonale, una banca o una fiduciaria. Su richiesta, può inoltre essere autorizzato a svolgere un periodo di stage in uno studio legale o in un tribunale di un altro cantone, nell'amministrazione federale o in un'autorità giudiziaria federale o straniera, fatta salva l'esecuzione delle durate minime sopra indicate.

3 Per motivi giustificati, la commissione degli esami di avvocato può autorizzare lo svolgimento dello stage a tempo parziale (almeno a metà tempo), prolungandone di conseguenza la durata.

4 Di regola, lo stage si svolge senza interruzioni. Tuttavia, sono ammissibili interruzioni dovute a cause quali malattia, infortunio, maternità, adempimento di un obbligo legale o per altri motivi giustificati. Esse sono conteggiate nella durata dello stage solo fino a un massimo di quattro settimane all'anno. Per il resto, comportano un prolungamento della durata dello stage da svolgere. Le ferie cui il tirocinante ha diritto non sono considerate come interruzione dello stage.

5 Per il resto, lo svolgimento dello stage è fissato da un regolamento del Tribunale cantonale.

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1 Il Tribunale cantonale organizza i corsi di formazione destinati agli avvocati praticanti, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati e, se necessario, con enti di formazione di altri cantoni.

2 Il Governo stabilisce le modalità tramite ordinanza.

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1 L’avvocato praticante agisce sotto la responsabilità dell’avvocato presso il quale svolge il suo tirocinio. Non può intervenire davanti alle autorità giudiziarie se non in nome del suo maestro di pratica agendo a titolo privato o su nomina d’ufficio. Quest'ultimo deve firmare gli atti di procedura redatti dal suo praticante.

2 L’avvocato praticante non può essere designato come rappresentante d’ufficio.

3 L’avvocato praticante è soggetto al segreto professionale e al segreto d’ufficio. Si astiene da qualsiasi atto che possa mettere in dubbio la fiducia riposta in lui. Inoltre, è tenuto al rispetto delle disposizioni della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della presente legge, applicabili per analogia.

4 In caso di infrazione ripetuta nonostante un avvertimento o in caso di violazione grave dei suoi doveri da parte del praticante, la commissione d’esame degli avvocati può cancellare l’avvocato praticante erroneo dall’albo degli avvocati praticanti. La procedura davanti alla Camera degli avvocati si applica per analogia. La decisione di cancellazione è soggetta a ricorso presso il Tribunale amministrativo.

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1 Ogni candidato all'esame di avvocato deve iscriversi presso la commissione degli esami d'avvocato entro cinque anni dalla fine del proprio praticantato. Questo termine può essere prorogato dalla stessa commissione per motivi giustificati e in caso di fallimento all'esame.

2 Solo il candidato in possesso di una laurea o di un master in giurisprudenza rilasciati da un'università svizzera o di un titolo giudicato equivalente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a, della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e che abbia completato il praticantato prescritto nell'articolo 33 può iscriversi all'esame.

3 Il candidato deve allegare alla sua domanda d'iscrizione un'attestazione relativa a ciascuno dei praticantati effettuati e alla loro rispettiva durata.

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1 L'esame da avvocato comprende prove scritte e orali, nonché una prova di arringa.

2 Le prove scritte includono la risoluzione di uno o più casi pratici e consistono in particolare nella redazione di un atto di procedura, di un parere legale o di una sentenza.

3 Le prove orali vertono principalmente sul diritto processuale e sul diritto cantonale materiale.

4 Un regolamento del Tribunale cantonale specifica il numero, la durata, l'oggetto e i criteri di valutazione delle prove, nonché i criteri di superamento dell'esame.

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1 Il candidato che ha superato l'esame riceve un diploma di avvocato, dopo aver prestato un giuramento solenne davanti a un giudice del Tribunale cantonale.

2 Il diploma di avvocato è un titolo che attesta le capacità professionali del titolare.

3 Il Tribunale cantonale gli consegna il diploma.

4 Il diploma può essere revocato dal Tribunale cantonale se il candidato l'ha ottenuto con frode.

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1 La commissione degli esami per avvocati organizza le prove attitudinali previste dal diritto federale per gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS che desiderano iscriversi al registro degli avvocati.

2 Essa conduce i colloqui volti a valutare le competenze professionali degli avvocati che hanno esercitato con il loro titolo di origine.

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1 La commissione degli esami di avvocatura definisce i requisiti relativi alle prove di idoneità in base alle conoscenze acquisite e agli esami superati da ciascun candidato. Essa comunica tali requisiti al candidato prima dell'inizio delle prove di idoneità.

2 Per il resto, la procedura delle prove di idoneità e lo svolgimento dei colloqui di verifica delle competenze professionali sono regolati da un regolamento del Tribunale cantonale.

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1 Le decisioni emesse dalla Camera degli avvocati relative alla gestione del registro e dell'albo (iscrizioni e cancellazioni), alla determinazione degli onorari, alle pronunce disciplinari e alle richieste di revoca del segreto professionale, così come quelle emesse dalla commissione degli esami per avvocato, sono soggette a ricorso presso la Camera amministrativa.

2 Il termine per il ricorso è di 30 giorni.

3 La procedura di opposizione è esclusa.

4 Le disposizioni del Codice di procedura amministrativa sono applicabili per il resto.

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Gli emolumenti percepiti in applicazione della presente legge sono fissati dalla legislazione sugli emolumenti.

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Dopo aver consultato il Tribunale cantonale e l'Ordine degli avvocati, il Governo stabilisce, mediante ordinanza, la tariffa degli onorari degli avvocati applicabile dalle autorità.

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**Le tariffe degli onorari**

Le tariffe degli onorari determinano la retribuzione degli avvocati chiamati ad assumere un mandato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria gratuita o in qualità di avvocato d'ufficio, nonché le spese di rappresentanza e assistenza da parte di un avvocato dovute dalla parte soccombente alla parte avversa.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avvocati e notai » 188. Avvocati**

1 Gli avvocati iscritti all'albo degli avvocati tenuto dal Tribunale cantonale alla data di entrata in vigore della presente legge sono d'ufficio iscritti al registro degli avvocati tenuto dalla Camera degli avvocati.

2 Devono, su richiesta, fornire tutti i dati necessari per l'iscrizione al registro degli avvocati.

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La legge di procedura e giurisdizione amministrativa e costituzionale del 30 novembre 1978 (Codice di procedura amministrativa) è modificata come segue

Articolo 17, comma 1

…

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Sono abrogati

a) la legge del 9 novembre 1978 sulla professione di avvocato;

b) il decreto del 6 dicembre 1978 sugli onorari degli avvocati;

f) il decreto del 6 dicembre 1978 sulla procedura dinanzi alla Camera degli avvocati.

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La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

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Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

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