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187.1 CH-JU

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 187. Devoluzione giudiziaria

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 187. Devoluzione giudiziaria

I problemi della devoluzione giudiziaria civile e penale sono regolati dall'"Accordo quadro che disciplina gli accordi provvisori fissando le condizioni del trasferimento o dell'utilizzo dei beni e le condizioni d'uso delle infrastrutture attualmente comuni", del 15 settembre 1978, e dagli accordi particolari che esso prevede, nonché dalle seguenti disposizioni.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 187. Devoluzione giudiziaria

1 Le sentenze civili e penali dei tribunali civili o penali del cantone di Berna passate in giudicato prima della data fissata all'articolo 7 dell'ordinanza del Consiglio federale sulla creazione del Cantone del Giura (diritto transitorio), del 25 ottobre 1978, possono essere sottoposte ai tribunali giurassiani civili o penali solo nei casi previsti agli articoli 367 a 373 del Codice di procedura civile bernese e 338 a 360 del Codice di procedura penale bernese.

2 I termini menzionati in detti articoli sono calcolati a partire dalla data in cui avrebbero iniziato a decorrere secondo il diritto bernese.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 187. Devoluzione giudiziaria

1 Le autorità della giurisdizione civile e le autorità penali d'istruzione, d'accusa e di giudizio del cantone del Giura riconoscono le decisioni prese dalle autorità corrispondenti bernesi e divenute definitive prima della data indicata all'articolo 2.

2 Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 367 a 373 del Codice di procedura civile bernese e 338 a 360 del Codice di procedura penale bernese.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 187. Devoluzione giudiziaria

1 Dalla data indicata all'articolo 2, le procedure trasmesse alle autorità giurassiane della giurisdizione civile o penale, in conformità agli accordi conclusi a tal riguardo tra il Cantone del Giura e il Cantone di Berna, sono disciplinate dal diritto procedurale giurassiano.

2 Salvo circostanze particolari e fatti salvi i ricorsi attivati dal diritto giurassiano di procedura contro le sentenze su questioni pregiudiziali e incidentali, gli atti compiuti dalle autorità bernesi competenti o effettuati da privati, in conformità al diritto bernese, sono considerati acquisiti in procedura.

3 Gli atti processuali provenienti da privati, compiuti per errore presso un'autorità bernese nei trenta giorni dopo la data indicata all'articolo 2, sono riconosciuti con efficacia piena se sono validi secondo il diritto bernese.

4 Le autorità giurassiane competenti continuano all'occorrenza l'istruzione e provvedono alla risoluzione delle procedure civili o penali pendenti; esse applicano il diritto bernese nella misura in cui appelli, ricorsi e impugnazioni lamentino una violazione del diritto procedurale bernese da parte delle autorità bernesi.

5 Il comma sopra si applica altresì alle procedure riguardanti appelli, ricorsi e impugnazioni presentati contro sentenze o decisioni delle autorità bernesi non ancora in vigore alla data indicata all'articolo 2, e depositati dopo tale data davanti alle autorità giurassiane.

6 I termini previsti dalla procedura civile o penale giurassiana si applicano alle procedure di cui al presente articolo, fatto salvo termini più lunghi previsti dal diritto bernese; essi sono calcolati partendo dalla data in cui avrebbero iniziato a decorrere secondo il diritto bernese.

7 Anticipi, garanzie e spese possono essere richiesti dalle autorità giurassiane solo nella misura in cui essi si riferiscano ad operazioni per le quali le autorità bernesi non hanno già ricevuto una copertura sufficiente, nella medesima procedura. Le ripartizioni di questi importi tra il Cantone del Giura e il Cantone di Berna avvengono in conformità agli accordi raggiunti tra di loro su tale argomento.

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1 Nelle procedure trasmesse alle autorità conformemente agli accordi conclusi a tal riguardo, i ricorsi congiunti presentati dal pubblico ministero contro le sentenze delle autorità bernesi sono irricevibili.

2 I ricorsi in materia di contravvenzioni, presentati prima della data prevista all'articolo 2 o dopo tale data se il termine ha iniziato a decorrere prima, saranno giudicati dalla Corte penale del Tribunale cantonale.

3 Le cause rinviate dinanzi alla Corte d'assise o alla Camera criminale saranno trattate dalla Corte criminale e quelle rinviate dinanzi al Tribunale distrettuale saranno trattate dal Tribunale correzionale.

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1 Le procedure in corso davanti al Tribunale di commercio sono trattate dalla Corte civile.

2 In tutte le procedure trasmesse conformemente agli Accordi conclusi a questo proposito tra il cantone del Giura e il cantone di Berna, il valore della causa per presentare appello si determina secondo il diritto bernese in vigore al momento della litispendenza, anche se la sentenza è emessa dopo la data indicata all'articolo 2.

3 In caso di adesione del cantone del Giura al concordato sull'arbitrato, le procedure di arbitrato già introdotte al momento dell'adesione del cantone di Berna a questo concordato ma non ancora concluse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile bernese allora in vigore. Tuttavia, gli articoli da 36 a 45 del Concordato sono validi in tali casi.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 187. Devoluzione giudiziaria

I fascicoli riguardanti le procedure civili o penali trasmessi dalle autorità bernesi conformemente agli accordi conclusi tra il cantone di Berna e quello del Giura sono, salvo istruzioni contrarie del presidente del Tribunale cantonale, consegnati alla cancelleria di tale tribunale che li inoltra alle istanze competenti con indicazione della data di ricezione.

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Il Governo fissa la data di entrata in vigore del presente decreto.

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