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182.61 CH-JU

Ordinanza concernente l'organizzazione di corsi di diritto per avvocati e notai praticanti

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

1 Il Tribunale cantonale organizza corsi di diritto destinati ad avvocati e notai tirocinanti.

2 Esso stabilisce il programma e designa le persone che tengono i corsi dopo consultazione con l'Ordine degli Avvocati del Giura e il Consiglio del Notariato del Giura.

3 Collabora, se necessario, con enti di formazione di altri cantoni.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

Il programma dei corsi riguarda in particolare i seguenti ambiti

a) procedura (civile, penale e amministrativa);

b) diritto pubblico cantonale;

c) redazione;

d) deontologia;

e) arringa.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

1 Le persone che esercitano un'attività professionale non retribuita dallo Stato, così come i giudici e i procuratori a tempo pieno, che impartiscono corsi, sono indennizzati, secondo il loro statuto, conformemente alle disposizioni del decreto riguardante le indennità giornaliere e di trasferta nell'amministrazione della giustizia e dei tribunali applicabili ai membri della commissione degli esami di avvocato e della commissione degli esami di notaio.

2 I giudici e i procuratori a tempo parziale, così come i dipendenti dello Stato, che impartiscono corsi sono trattati conformemente all'articolo 85, commi 3 e 4, dell'ordinanza sul personale dello Stato. Se è dovuta loro un'indennità, essa è identica a quella percepita dalle persone che esercitano un'attività professionale non retribuita dallo Stato.

3 È riconosciuto che un'ora di corso dà diritto a un'ora di preparazione.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

Il finanziamento dei corsi è assicurato dallo Stato nell'ambito dell'importo iscritto nel bilancio del Tribunale cantonale, fatta salva una partecipazione finanziaria dell'Ordine degli avvocati giurassiani e del Consiglio del notariato giurassiano.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

Il regolamento dell'8 marzo 1983 riguardante l'organizzazione di corsi di diritto per avvocati e notai tirocinanti è abrogato.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2013.

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