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1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

31 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (31)

Art. 1 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 2 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 3 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 4 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 5 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 6 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 7 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 8 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 9 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 10 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 11 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 12 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 13 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 14 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 15 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 16 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 17 Legge relativa alla giustizia penale dei minorenni Art. 18 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 19 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 20 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 21 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 22 Legge relativa alla giustizia penale minorile Art. 23 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 24 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 25 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 26 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 27 Legge relativa alla giustizia penale dei minorenni Art. 28 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 29 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 30 Legge relativa alla giustizia penale dei minori Art. 31 Legge relativa alla giustizia penale dei minori

Testo normativo (31 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

1 La presente legge contiene le disposizioni applicative della legislazione federale relativa alla giustizia penale dei minorenni.

2 Essa stabilisce in particolare l'organizzazione, lo statuto e le competenze delle autorità penali dei minorenni.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

1 Le disposizioni della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minorenni e quelle della presente legge regolano anche le procedure della giustizia penale dei minorenni soggette al diritto penale cantonale e comunale.

2 Fatte salve le disposizioni della presente legge, si applica la legge sull'organizzazione giudiziaria.

3 Sotto la stessa riserva, si applicano le disposizioni di procedura penale contenute in altri atti legislativi cantonali o comunali, in particolare quelle di applicazione del Codice di procedura penale svizzero, interpretandole alla luce dei principi definiti all'articolo 4 della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minorenni.

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La procedura si svolge in francese.

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Le autorità di perseguimento penale dei minorenni sono

a) la polizia, ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge d'introduzione al Codice di procedura penale svizzero;

b) il giudice dei minorenni;

c) il pubblico ministero dei minorenni.

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**Il giudice dei minori è l'autorità istruttoria.**

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1 Il Pubblico Ministero per i minorenni è esercitato dal Pubblico Ministero. È rappresentato presso il Tribunale per i minorenni da un procuratore designato a tal fine dal Pubblico Ministero.

2 Il Pubblico Ministero approva le ordinanze di archiviazione, di non luogo a procedere e di sospensione. In caso di disaccordo, la Camera penale dei ricorsi del Tribunale cantonale (denominata di seguito: "la Camera dei ricorsi") decide.

3 Può presentare opposizione contro le ordinanze penali.

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Le seguenti autorità giudiziarie hanno competenze giudiziarie nel procedimento penale minorile

a) il Tribunale delle misure coercitive;

b) il Tribunale dei minorenni;

c) l'autorità di ricorso dei minorenni;

d) la giurisdizione d'appello dei minorenni.

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I compiti del Tribunale delle misure coercitive spettano al giudice delle misure coercitive ai sensi della legge sull'organizzazione giudiziaria.

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1 È istituito un Tribunale dei Minorenni per l'intero cantone del Giura. Delibera nella seguente composizione

a) un presidente, che è il giudice dei minorenni;

b) due assessori, che devono possedere una formazione o un'esperienza sufficiente nel settore sociale o educativo.

2 Il presidente e quattro assessori sono eletti per la durata della legislatura dal Parlamento.

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1 La Camera di ricorso è l'autorità di ricorso dei minori.

2 La Corte penale del Tribunale cantonale è la giurisdizione d'appello dei minori.

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1 Se il presidente del Tribunale dei minorenni è ricusato, il presidente del Tribunale cantonale provvede alla sua sostituzione con una persona idonea a tale funzione.

2 In caso di impedimento, si applica l'articolo 17 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

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1 Le procedure riguardanti diversi minorenni sono separate. L'articolo 11, comma 2, della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minorenni si applica per analogia.

2 Se, in un procedimento riguardante sia maggiorenni che minorenni, le autorità di perseguimento penale competenti non riescono a trovare un accordo sulla separazione delle procedure, decide il procuratore generale.

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1 La polizia ha il diritto di infliggere e riscuotere essa stessa una multa nei casi previsti dalla legislazione federale e cantonale.

2 Se la persona accusata non riconosce l'atto punibile o contesta la procedura della multa d'ordine, la polizia redige una denuncia.

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Gli agenti incaricati di un mandato di cattura nei confronti di un minore lo eseguono generalmente in abiti civili.

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1 Il giudice dei minori può incaricare un membro del tribunale dei minori o un impiegato specializzato dell'esecuzione di commissioni rogatorie.

2 Gli articoli 6 e seguenti della legge introduttiva al Codice di procedura penale svizzero sono applicabili per analogia ai mandati del giudice dei minori alla polizia.

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1 Il giudice dei minorenni è competente per ordinare, eseguire o far eseguire gli atti procedurali che sono ordinati o richiesti dalle autorità di un altro cantone o dalla Confederazione quando tali atti riguardano un procedimento penale avviato esclusivamente nei confronti di una o più persone minorenni domiciliate o residenti nel cantone.

2 Il giudice dei minorenni è l'autorità esecutiva ai sensi della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale quando il procedimento riguarda un minorenne. Vigila sul rimpatrio delle persone di età inferiore ai 18 anni e conduce il procedimento di exequatur delle sentenze straniere riguardanti un minorenne.

3 Le decisioni del giudice dei minorenni in materia di assistenza sono suscettibili di ricorso presso la Camera dei ricorsi entro 10 giorni.

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Nei casi previsti all'articolo 33 della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minori, il giudice dei minori trasmette il fascicolo al Pubblico Ministero con la sua proposta di accusa.

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Se il giudice dei minorenni constata durante una procedura che un atto è stato commesso da un bambino di meno di 10 anni, avvisa i suoi rappresentanti legali e, qualora emerga che il bambino ha bisogno di un aiuto particolare, l'autorità di protezione del bambino e dell'adulto.

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1 Il giudice dei minorenni e i tribunali possono in qualsiasi momento sospendere il procedimento e incaricare un'organizzazione o una persona competente nel campo della mediazione di avviare una procedura di mediazione alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minorenni.

2 Se la mediazione porta a un accordo, il procedimento è archiviato.

3 Le spese legate alla procedura di mediazione seguono la sorte delle spese del procedimento.

4 Il Dipartimento della Giustizia può stipulare una convenzione con un'organizzazione o una persona competente nel campo della mediazione per condurre le procedure di mediazione.

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Il giudice minorile è competente per l'esecuzione delle pene e delle misure.

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1 Il giudice dei minorenni emette le decisioni giudiziarie successive, subordinatamente al comma 2.

2 Il Tribunale dei minorenni è competente nei seguenti casi

a) modifica della misura di protezione ai sensi degli articoli 12 a 14 della legge federale che regola la condizione penale dei minorenni in affidamento;

b) revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena detentiva superiore a tre mesi;

c) reintegrazione che comporta l'esecuzione della pena dopo una liberazione condizionale, quando il saldo della pena è superiore a tre mesi;

d) esecuzione di una pena detentiva superiore a tre mesi dopo l'interruzione dell'affidamento.

3 Le competenze attribuite alla commissione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge federale che regola la condizione penale dei minorenni sono esercitate dalla commissione specializzata che la legge di introduzione del Codice di procedura penale svizzero istituisce per gli adulti.

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1 Il giudice dei minori è competente a infliggere pene disciplinari fino a sette giorni al minore che si sottrae all'esecuzione della sanzione, persiste nell'opposizione ad essa o manifesta un'indisciplina grave.

2 Il minore deve essere previamente ascoltato, se necessario tramite delegazione.

3 La decisione del giudice dei minori è soggetta a ricorso dinanzi alla Camera dei ricorsi entro 10 giorni.

4 Il ricorso non ha effetto sospensivo, a meno che l'organo di ricorso non decida diversamente.

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Gli assessori del Tribunale per i Minorenni sono indennizzati conformemente al decreto riguardante le indennità giornaliere e le spese di viaggio nell'amministrazione della giustizia e dei tribunali.

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1 La sorte delle spese processuali è disciplinata conformemente all'articolo 44 della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minori.

2 L'ammontare delle spese processuali e degli emolumenti è determinato conformemente alla legislazione sugli emolumenti.

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1 Le spese di esecuzione sono regolate conformemente all'articolo 45 della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minori.

2 Le spese derivanti dall'esecuzione delle misure a carico dello Stato sono soggette alla ripartizione degli oneri, conformemente alla legislazione sull'azione sociale.

3 L'autorità giudicante fissa la quota delle spese che il minore o i suoi genitori devono versare conformemente all'articolo 45, commi 5 e 6, della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minori e determina le modalità di pagamento.

4 Essa può stipulare una convenzione relativa a questa partecipazione finanziaria con i debitori. In mancanza di convenzione, essa ne decide.

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Il Governo può emanare, mediante ordinanza, le disposizioni di attuazione necessarie alla presente legge, in particolare quelle relative a

a) gli emolumenti, le spese, in particolare le spese di esecuzione, e altre indennità;

b) l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni del Tribunale dei minori;

c) l'attuazione delle disposizioni concordatarie.

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La legge del 26 settembre 2007 sul Tribunale dei Minori è abrogata.

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Il decreto del 24 marzo 2010 che fissa gli onorari giudiziari è modificato come segue

Articolo 27

...

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La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

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Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

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