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182.41 CH-JU

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

Il presente regolamento riguarda l'organizzazione e il funzionamento del Ministero pubblico.

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I termini che designano le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.

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1 Il collegio del Pubblico Ministero (d'ora in poi: "il collegio") è composto dai procuratori.

2 I cancellieri vi partecipano con voto consultivo.

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Il collegio si riunisce almeno due volte all'anno, in linea di principio a gennaio e a giugno, per discutere del funzionamento del Ministero pubblico. Inoltre, si riunisce ogni volta che le questioni lo richiedono.

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1 Il collegio esercita le seguenti competenze

a) designa il procuratore generale supplente per un anno (art. 43, co. 2, LOJ);

b) propone al Governo, rispettivamente al capo del dipartimento interessato (art. 13 dell'ordinanza sul personale dello Stato), le nomine dei cancellieri, dei cancellieri aggiunti e degli altri collaboratori del Ministero pubblico (art. 55 LOJ);

c) regola la ripartizione generale delle cause tra i procuratori e i cancellieri nonché dei settori di attività attribuiti a ciascuno dei cancellieri, dei cancellieri aggiunti e degli altri collaboratori del Ministero pubblico;

d) si posiziona in merito alla politica criminale proposta dal procuratore generale prima che essa venga sottoposta al Governo (art. 43, co. 5, LOJ);

e) è consultato quando il Ministero pubblico è chiamato a esprimersi su oggetti sottoposti a consultazione e che possono modificare il funzionamento e l'organizzazione del Ministero pubblico (art. 8, co. 2, lettera k).

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1 Le decisioni di competenza del collegio sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti quando si tiene una votazione. Affinché una decisione sia valida, è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del collegio.

2 Ogni membro ha diritto a un voto, indipendentemente dalla sua percentuale di attività.

3 In caso di parità, il procuratore generale decide.

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1 Le elezioni e le proposte di nomina hanno luogo solo se almeno la metà dei membri del collegio è presente. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto quando ci sono più candidati o se un membro lo richiede. Le proposte di nomina si fanno a scrutinio segreto se un membro lo richiede. È eletto o proposto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi validamente. Le schede bianche o nulle non sono prese in considerazione ai fini della determinazione della maggioranza. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a un secondo turno e il candidato che ottiene il maggior numero di voti è eletto o proposto.

2 In caso di parità di voti, si procede con il sorteggio.

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1 Il procuratore generale ha le competenze che gli attribuisce la legislazione.

2 Esercita in particolare le seguenti competenze

a) rappresenta il Ministero pubblico e lo dirige sul piano amministrativo (art. 43, comma 3, LOJ), fatta salva la competenza dei cancellieri del Ministero pubblico (art. 51a LOJ);

b) convoca il collegio e lo presiede;

c) designa, in caso di necessità, i procuratori straordinari (art. 44 LOJ);

d) designa, in caso di necessità, i cancellieri straordinari con la formazione professionale richiesta (art. 50, comma 3, 51, comma 3, e 56 LOJ);

e) approva le ordinanze di archiviazione e le ordinanze di non luogo a procedere (art. 322 CPP e 13 LiCPP);

f) approva le trasmissioni al Tribunale di primo grado delle ordinanze penali emesse dai cancellieri (art. 15, comma 2, lettera b, LiCPP);

g) gestisce tutte le questioni relative alla nomina e alla gestione del personale del Ministero pubblico in collaborazione con il primo cancelliere;

h) è incaricato di prestare giuramento ai nuovi collaboratori del Ministero pubblico (art. 57, comma 2, LOJ);

i) designa il supplente del primo cancelliere tra i cancellieri;

j) definisce, in concertazione con il Governo, la politica criminale seguita dal Ministero pubblico;

k) emette il parere del Ministero pubblico nell'ambito delle consultazioni effettuate dalle autorità del Canton, della Confederazione o da altre autorità, quando è consultato (art. 43, comma 4, lettera e, LOJ); quando l'oggetto sottoposto a consultazione può modificare il funzionamento e l'organizzazione del Ministero pubblico, il procuratore generale consulta il collegio per ottenere un parere;

l) è incaricato della diffusione delle informazioni sulle attività generali del Ministero pubblico (Regolamento sulla diffusione delle informazioni da parte delle autorità giudiziarie).

3 In assenza del procuratore generale, i compiti menzionati al comma 2 sono assunti dal procuratore generale supplente.

4 In assenza del procuratore generale, le trasmissioni al Tribunale di primo grado delle ordinanze penali emesse dai cancellieri sono approvate da un altro procuratore (art. 15, comma 2, lettera b, LiCPP).

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1 Il primo cancelliere esercita tutte le competenze previste dall'articolo 15 LiCPP ed è incaricato di tutte le questioni amministrative non attribuite a un altro organo del Ministero pubblico.

2 È responsabile della direzione del personale. Le sue attribuzioni sono in particolare le seguenti

a) tratta tutte le questioni relative alla gestione del personale del Ministero pubblico in collaborazione con il procuratore generale;

b) organizza la cancelleria del Ministero pubblico e ne garantisce il buon funzionamento, anche tramite un supporto giuridico;

c) prepara, insieme al procuratore generale, l'ordine del giorno e le sedute del collegio e collabora ai compiti del procuratore generale;

d) esercita la sorveglianza sugli avvocati praticanti e sui notai praticanti del Ministero pubblico.

3 È inoltre incaricato delle seguenti attribuzioni

a) prepara le decisioni e le prese di posizione del Ministero pubblico;

b) assicura il buon funzionamento dell'informatica e partecipa a progetti legati agli strumenti informatici;

c) garantisce la buona tenuta della contabilità e partecipa alla formulazione del bilancio;

d) si occupa degli archivi del Ministero pubblico.

4 I compiti menzionati ai paragrafi 2 e 3 possono essere affidati a un altro procuratore o cancelliere con l'accordo del collegio.

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1 I cancellieri esercitano tutte le competenze previste dall'articolo 15 LiCPP.

2 Uno dei cancellieri è designato supplente del primo cancelliere al fine di supplirlo nelle mansioni che gli sono proprie (art. 8, comma 2, lettera i).

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1 La cancelleria del Ministero pubblico è composta dall'insieme dei cancellieri, dei collaboratori, degli apprendisti e delle persone in formazione.

2 La cancelleria è amministrata dal primo cancelliere.

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Il personale è organizzato in modo da essere al servizio di tutti i procuratori e cancellieri del Ministero pubblico (art. 52 LOJ).

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1 I cancellieri e i collaboratori svolgono i compiti loro affidati dai procuratori e dai cancellieri da cui dipendono.

2 Ogni cancelliere può essere chiamato a redigere il verbale d'udienza.

3 I cancellieri e i collaboratori si sostituiscono reciprocamente.

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1 Ogni cancelliere aggiunto è assegnato a un pubblico ministero o a un cancelliere.

2 Il cancelliere aggiunto assegnato a un pubblico ministero è soggetto agli stessi obblighi di presenza continuativa del pubblico ministero da cui dipende.

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1 I collaboratori dipendono dal primo cancelliere.

2 Il collegio designa il collaboratore incaricato della gestione della contabilità del Pubblico Ministero e il suo supplente.

3 I collaboratori sono incaricati del trattamento delle infrazioni (art. 16 LiCPP).

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1 I procuratori e i cancellieri si ripartiscono le cause tra di loro. In caso di disaccordo, decide il procuratore generale.

2 Il collegio può decidere di attribuire a uno di loro o a un cancelliere i dossier di un settore specializzato.

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I pubblici ministeri e i cancellieri si suppliscono a vicenda secondo le necessità (art. 43, capoverso 5, LOJ).

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1 Quando un procuratore o un cancelliere è sovraccarico, il collegio può decidere di affidare il trattamento di alcune cause ad un altro o ad altri procuratori e cancellieri.

2 Il procuratore generale può altresì decidere, per determinate cause, di affidarne il trattamento ad un procuratore straordinario o ad un cancelliere straordinario (art. 8, comma 2, lettere c e d).

3 Il collegio prende le altre misure organizzative necessarie e, se del caso, presenta proposte utili alle autorità competenti.

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Il collegio o il procuratore generale adotta le misure necessarie affinché le questioni urgenti siano risolte durante i periodi di vacanza.

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1 Il collegio controlla regolarmente la liquidazione delle cause di ciascuno dei procuratori e dei cancellieri.

2 Due volte all'anno, i procuratori e i cancellieri segnalano le cause pendenti da oltre un anno e indicano le ragioni per cui non sono state liquidate. Se necessario, vengono prese le misure necessarie per la loro liquidazione.

3 I procuratori e i cancellieri trasmettono al procuratore generale entro la fine di gennaio di ogni anno le loro osservazioni ai fini della stesura del rapporto annuale del Ministero pubblico destinato al Tribunale cantonale. Segnalano, inoltre, i casi pendenti da oltre un anno e indicano, per iscritto, le ragioni per cui tali cause non sono state liquidate.

4 I cancellieri informano il collegio dei problemi eventuali relativi al funzionamento del Ministero pubblico, alla gestione del personale e alle attribuzioni loro affidate e propongono le misure per porvi rimedio.

5 Il Ministero pubblico informa il Tribunale cantonale sui problemi di funzionamento e sulle misure adottate o da adottare per porvi rimedio.

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Il Ministero pubblico presenta una relazione annuale di attività al Tribunale cantonale entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

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Il presente regolamento è soggetto all'approvazione del Tribunale cantonale.

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Il presente regolamento abroga e sostituisce quello del 9 marzo 2020 ed entrerà in vigore subito dopo l'approvazione da parte del Tribunale cantonale.

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