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182.351 CH-JU

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

31 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (31)

Art. premier Regolamento concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 2 Ordinanza relativa alle commissioni di conciliazione in materia di locazione e al deposito del canone di locazione Art. 3 Ordinanza riguardante le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 4 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 5 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 6 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 7 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 8 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 9 Ordinanza riguardante le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di affitto Art. 10 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 11 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di affitto Art. 12 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 13 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e la deposizione del canone di affitto Art. 14 Ordinanza relativa alle commissioni di conciliazione in materia di locazione e al deposito del canone di locazione Art. 15 Ordinanza riguardante le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di affitto Art. 16 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito dell'affitto Art. 17 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 18 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 19 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone d'affitto Art. 20 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 21 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 22 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 23 Ordinanza riguardante le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 24 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e la deposizione dell'affitto Art. 25 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 26 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 27 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 28 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 29 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 30 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione Art. 31 Ordinanza concernente le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone di locazione

Testo normativo (31 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

1 Tutti i comuni della Repubblica e Cantone del Giura devono disporre di una commissione di conciliazione in materia di locazione (di seguito denominata: "commissione di conciliazione").

2 Più comuni possono riunirsi per formare una commissione di conciliazione intercomunale. Uno o più comuni possono anche affiliarsi a una commissione esistente, con il consenso delle autorità interessate. I consigli comunali possono delegare la creazione e la gestione di una commissione intercomunale a un consorzio di comuni.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.

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1 I consigli comunali o il comitato del sindacato stabiliscono un regolamento sulla creazione e l'organizzazione della commissione di conciliazione, nonché sulla nomina e l'indennizzo dei membri e del segretario della commissione.

2 Il regolamento deve essere sottoposto al Dipartimento della Giustizia per approvazione.

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Salvo disposizioni contrarie del regolamento, la commissione di conciliazione è composta da un presidente, due rappresentanti che siedono paritariamente e dal segretario. Inoltre, sono designati un vicepresidente, un segretario supplente e dei rappresentanti supplenti.

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**

1 I membri della commissione di conciliazione, così come il segretario e il segretario supplente, sono nominati dal consiglio comunale o dall'organo intercomunale competente.

2 Il presidente e il vicepresidente devono essere neutrali.

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1 I rappresentanti paritetici e i loro supplenti sono scelti in parti uguali tra le persone presentate dalle associazioni di locatori e di locatari o da altre organizzazioni che difendono interessi simili.

2 In caso di insufficienza di candidature, vengono scelti tra i locatori e i locatari di beni immobili non agricoli.

3 I rappresentanti paritetici e i loro supplenti devono essere domiciliati in un comune collegato alla commissione di conciliazione e soddisfare le condizioni di eleggibilità fissate all'articolo 6, capoverso 2 o 4, della legge sui diritti politici.

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I membri e il segretario della commissione sono nominati per la legislatura cantonale; sono rieleggibili.

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1 Per l'obbligo di assumere l'incarico di membro di una commissione di conciliazione e il rifiuto della nomina, si applicano le disposizioni della legge sui comuni.

2 I membri delle commissioni di conciliazione prestano solenne promessa davanti al capo del Dipartimento di Giustizia.

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Le nomine dei membri delle commissioni di conciliazione sono comunicate al Dipartimento della Giustizia.

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Il Dipartimento di Giustizia pubblica nella Gazzetta Ufficiale la composizione delle commissioni di conciliazione, nonché la loro competenza per il luogo, all'inizio di ogni legislatura e in caso di modifica.

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1 Le commissioni di conciliazione sono sottoposte alla vigilanza del Tribunale delle locazioni e degli affitti, al quale presentano un rapporto ogni anno. Il rapporto viene inoltre consegnato al Dipartimento di Giustizia.

2 Semestralmente, le commissioni di conciliazione redigono, a beneficio del Dipartimento di Giustizia, una statistica dei casi loro sottoposti, indicandone i motivi addotti e l'esito di ciascuna questione.

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1 Le commissioni di conciliazione sono competenti per tutte le controversie tra locatori e locatari o affittuari relative ai contratti di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali.

2 Esse sono competenti, in particolare, indipendentemente dal valore in disputa, per tutte le controversie riguardanti la deposizione del canone di locazione o dell'affitto, la protezione contro i canoni o affitti abusivi, la protezione contro gli sfratti o la proroga del contratto di locazione o di affitto.

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Le commissioni di conciliazione non sono competenti

a) a pronunciarsi sulle infrazioni penali legate a una controversia di loro competenza e a decidere sulle pretese civili che ne derivano e che sono oggetto di un'azione civile aderente;

b) in tutte le cause che devono svolgersi secondo le regole del procedimento sommario ai sensi degli articoli 248 e seguenti del Codice di procedura civile o dell'articolo 29, comma 2, della legge che istituisce il Tribunale delle locazioni e degli affitti agrari (richiesta di sfratto di inquilini o affittuari);

c) a conoscere delle controversie relative ai contratti di affitto agrario.

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Quando un locatario si rivolge alla commissione di conciliazione per contestare uno sfratto straordinario e viene avviata una procedura di sfratto contro di lui, la commissione trasmette la sua istanza al presidente del Tribunale delle locazioni e dei contratti agrari.

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1 Durante la procedura di conciliazione, le commissioni di conciliazione devono cercare di portare le parti a un accordo su tutte le questioni stabilite nel contratto di locazione (importo del canone di locazione, durata del contratto, disdetta, ecc.).

2 Le commissioni di conciliazione hanno l'obbligo di informare locatari e locatori, anche indipendentemente da una procedura di contestazione, in particolare prima della conclusione di un contratto di locazione. Devono in particolare aiutare locatari e locatori a determinare se un canone di locazione sia abusivo o meno. Possono affidare ad alcuni membri o al segretario il compito di fornire queste informazioni.

3 Esse emettono, su richiesta del richiedente, decisioni quando il valore della controversia è inferiore ai 2 000 franchi (art. 212 e 238 CPC).

4 Possono anche sottoporre alle parti una proposta di giudizio nei contenziosi previsti all'articolo 210, comma 1, lettere b e c, del Codice di procedura civile.

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Le richieste di informazioni (art. 15, comma 2) possono essere rivolte sia per iscritto sia verbalmente al segretario della commissione o ai membri a cui la commissione ha affidato il compito di fornire informazioni.

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La procedura è introdotta con la domanda di conciliazione. Questa può essere presentata nella forma prevista dall'articolo 130 del Codice di procedura civile o verbalmente all'autorità di conciliazione.

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1 Le parti sono convocate tramite lettera raccomandata che enuncia l'oggetto della citazione e l'invito a produrre tutti i documenti che permettano di valutare la controversia.

2 Quando il bene locato serve da alloggio per la famiglia e la contestazione riguarda la validità del recesso o la proroga del contratto di locazione, anche il coniuge del locatario è convocato.

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Per i dibattiti e le deliberazioni della commissione di conciliazione, è necessaria la presenza del presidente o del vicepresidente, di un rappresentante dei locatori, di un rappresentante degli inquilini, nonché del segretario.

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In caso di acquiescenza o rinuncia al di fuori di un'udienza di conciliazione, la parte avversa ne viene informata per iscritto.

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Le regole del Codice di procedura civile, in particolare gli articoli dal 197 al 212, si applicano per il resto.

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La procedura davanti alla commissione di conciliazione è gratuita. La parte che ha agito in modo temerario o in mala fede può tuttavia essere condannata a sopportare in tutto o in parte le spese della procedura.

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1 Il presidente del Tribunale delle locazioni e degli affitti è competente a decidere sulle richieste di assistenza giudiziaria presentate dinanzi alla commissione di conciliazione e a fissare le spese processuali.

2 Le spese relative sono a carico del comune o dei comuni da cui dipende la commissione. Il Tribunale delle locazioni e degli affitti procede agli anticipi necessari e fattura gli importi dovuti ai comuni.

3 L'Ufficio e l'Amministrazione distrettuale procedono al rimborso dell’assistenza giudiziaria gratuita, conformemente all'articolo 12 della legge di introduzione del Codice di procedura civile. Essa restituisce gli importi recuperati ai comuni interessati, detraendo le spese di gestione del fascicolo.

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1 Il finanziamento del funzionamento delle commissioni di conciliazione spetta ai comuni.

2 Per i comuni associati a una stessa commissione di conciliazione, le spese che ne derivano sono ripartite conformemente al regolamento.

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Le comuni sono tenute a mettere gratuitamente a disposizione i locali appropriati per tenere le sedute.

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Le Entrate e le Amministrazioni distrettuali sono designate come uffici di deposito presso i quali il locatario può depositare il canone di locazione, conformemente all'articolo 259g del Codice delle obbligazioni.

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1 Il locatario che intende depositare il suo canone d'affitto si rivolge alla Recezione e Amministrazione del distretto del luogo in cui si trova l'immobile, la quale gli fa compilare e firmare un modulo indicante

a) il nome e l'indirizzo del locatario (e quelli del suo eventuale mandatario);

b) il tipo e l'ubicazione dei locali affittati;

c) il nome e l'indirizzo del locatore (e quelli del suo eventuale mandatario);

d) l'importo del canone concordato, la sua scadenza, nonché il luogo in cui dovrebbe normalmente essere pagato;

e) la parte del canone che il locatario intende depositare.

2 La Recezione e Amministrazione del distretto conserva il documento così redatto; ne consegna una copia al locatario che la allegherà alla richiesta che deve inoltrare alla commissione di conciliazione per far valere i suoi diritti conformemente all'articolo 259h del Codice delle obbligazioni.

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1 Il primo canone depositato viene versato alla Recetta e Amministrazione del distretto al momento della redazione del documento menzionato all'articolo 27.

2 I versamenti seguenti possono essere effettuati utilizzando il bollettino di versamento fornito dalla Recetta e Amministrazione del distretto.

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La Ricevitoria e Amministrazione distrettuale comunica in ogni momento, su richiesta, al locatore, al conduttore, alla commissione di conciliazione e al tribunale le informazioni in suo possesso relative al deposito effettuato dal conduttore.

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L'ordinanza del 9 luglio 1991 riguardante le commissioni di conciliazione in materia di locazione e il deposito del canone è abrogata.

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La presente ordinanza entra in vigore il 1º settembre 2015.

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