1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
Tribunale delle locazioni e degli affitti (denominato di seguito: "Tribunale") costituisce una giurisdizione del Tribunale di prima istanza.
1 Il Tribunale conosce delle controversie tra locatori e conduttori o affittuari relative al contratto di locazione riguardante un bene immobile e i suoi accessori.
2 Non rientrano nella competenza del Tribunale
a) le azioni presentate direttamente davanti al Tribunale civile in virtù dell'articolo 8 del Codice di procedura civile;
b) le cause regolate dalla legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e il fallimento (LP) per le quali si applica la procedura sommaria;
c) le cause che rientrano nella competenza di un'altra autorità secondo le disposizioni introduttive alla legge federale sul contratto di affitto agricolo.
1 Il Tribunale comprende sedici assessori.
2 Per i dibattiti e la sentenza, il Tribunale siede nella composizione prevista agli articoli 29 e 30.
1 Il Tribunale è presieduto da un magistrato del Tribunale di primo grado.
2 Il Tribunale di primo grado designa un cancelliere e un supplente tra il personale della cancelleria.
Il Tribunale cantonale nomina
a) cinque assessori per gli affittuari di abitazioni individuali e locali commerciali;
b) cinque assessori per i locatori di abitazioni individuali e locali commerciali;
c) tre assessori per i fittavoli di aziende agricole;
d) tre assessori per i locatori di aziende agricole.
1 Gli assessori devono avere l'esercizio dei diritti civili e dei diritti politici in materia cantonale.
2 ...
3 Per essere eleggibili nelle categorie di affittuari o conduttori, i giudici devono essere essi stessi affittuari o conduttori o essere proposti da un'associazione di affittuari o conduttori; per essere eleggibili nelle categorie di locatori, i giudici devono essere essi stessi locatori o amministratori di immobili o essere proposti da un'associazione di locatori o di amministratori di immobili.
4 Le contestazioni sull'appartenenza a una categoria sono decise sovranamente dal presidente del Tribunale cantonale.
1 Quattro mesi prima dell'inizio del periodo di funzione, il Tribunale Cantonale procede, nel Bollettino Ufficiale, a un invito a presentare candidature indicando le formalità da rispettare.
2 Le candidature devono pervenire al Tribunale Cantonale entro trenta giorni dalla pubblicazione.
3 Le candidature devono essere firmate dai candidati presentati e indicare la data di nascita e il domicilio; inoltre, se il candidato non è proposto da un'associazione, devono indicare la proprietà immobiliare di cui il candidato è conduttore, affittuario o locatore, o il tipo di proprietà immobiliare di cui è amministratore; se le candidature appaiono dubbie, il presidente del Tribunale Cantonale procede alle verifiche necessarie ed esclude d'ufficio i candidati non eleggibili.
1 Se ci sono più candidature valide per una categoria rispetto ai posti da assegnare, il Tribunale cantonale procede alla nomina tenendo equamente conto delle candidature proposte dalle associazioni di locatori, conduttori o affittuari.
2 In caso contrario, i candidati sono nominati tacitamente.
1 Se vi è insufficienza di candidati in una categoria, il Tribunale cantonale richiede alle associazioni interessate proposte complementari; in mancanza di proposte complementari valide, sollecita le candidature mediante avviso pubblico; procede quindi alla nomina.
2 Quando nel corso del periodo si verifica una vacanza, il Tribunale cantonale procede a una nomina complementare, per la fine del suddetto periodo, sulla base delle proposte delle associazioni interessate, secondo il capoverso 1 di cui sopra.
**Il Tribunale cantonale pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco dei giudici nominati.**
1 I giudici e i supplenti sono nominati per la legislatura e il loro mandato è rinnovabile.
2 …
3 Le funzioni di giudice o di supplente presso il Tribunale e di membro di una commissione di conciliazione sono incompatibili.
1 Gli articoli 10, 11 e 12 del Codice di procedura civile sono applicabili alla ricusazione dei membri e del cancelliere del Tribunale.
2 Si decide su una richiesta di ricusazione di un membro o del cancelliere del Tribunale, da parte dello stesso tribunale, dopo che l'interessato si sarà ritirato e sarà stato sostituito dal suo supplente.
3 Se viene richiesta la ricusazione di tutti i membri o della maggioranza dei membri del Tribunale, decide la Corte civile. Se dichiara fondata la ricusazione, rinvia il giudizio della causa al Tribunale composto da membri non ricusati.
Gli assessori prestano solenne promessa davanti al presidente del Tribunale di primo grado.
Le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria relative alla responsabilità disciplinare si applicano per analogia agli assesorati.
Le comuni della Repubblica e Cantone del Giura devono disporre di un'autorità paritaria di conciliazione (denominata di seguito: "commissione di conciliazione") conformemente all'articolo 200, comma 1, del Codice di procedura civile o esservi affiliate.
Il finanziamento delle commissioni di conciliazione è a carico dei comuni.
Il Governo regola mediante decreto la creazione e l'organizzazione delle commissioni di conciliazione.
Il Codice di procedura civile si applica alle cause di cui è competente il Tribunale.
1 Il presidente del Tribunale giudica da solo le controversie il cui valore litigioso è inferiore a 10.000 franchi.
2 Egli è inoltre competente nei casi previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3, lettere da a a g, della legge di introduzione del Codice di procedura civile svizzero, nonché per conoscere delle richieste di espulsione di inquilini o affittuari, e delle richieste di esecuzione delle sentenze emesse nell'ambito della competenza del Tribunale.
1 Quando il valore litigioso è pari o superiore a 10.000 franchi, il Tribunale è composto, per i dibattimenti e il giudizio, dal presidente e da due assessori.
2 Il presidente sceglie i due giudici in maniera paritaria e, in linea di principio, secondo la natura della controversia.
Il giudice che, senza aver presentato tempestivamente una giustificazione valida, non partecipa all'udienza o non si presenta all'ora fissata, sarà condannato dal presidente a una multa e alle spese causate dalla sua assenza o ritardo; se presenta successivamente una giustificazione valida, la sanzione potrà essere annullata.
1 Le parti possono farsi rappresentare da un mandatario.
2 Sono ammessi come mandatari a titolo professionale
a) gli avvocati ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice di procedura civile;
b) i rappresentanti delle associazioni locali, regionali o cantonali di affittuarî, fittuarî e locatori.
3 I mandatari menzionati al comma 2, lettera b, devono iscriversi nell'elenco tenuto a tale scopo dal Tribunale di prima istanza.
Il Governo adotta, mediante ordinanza, le disposizioni di attuazione della presente legge.
1 L’articolo 318, numero 6, il titolo V della seconda sezione della parte speciale (art. 334 a 340) e l’articolo 344, comma 4, del Codice di procedura civile sono abrogati.
2 L’articolo 75 della legge del 26 ottobre 1978 sull’organizzazione giudiziaria è abrogato.
Se la commissione di conciliazione competente non è ancora costituita, la richiesta è depositata direttamente presso la cancelleria del Tribunale competente.
Le cause pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie rimangono soggette al vecchio diritto.
Il primo periodo durante il quale i vice-presidenti, gli assessori e i supplenti sono in funzione scade il 31 dicembre 1986.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.