1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1 Ogni sezione del Tribunale cantonale dispone di un cancelliere o di diversi cancellieri di corte designati tra i cancellieri impiegati presso il Tribunale cantonale.
2 I cancellieri del Tribunale cantonale si suppliscono in caso di necessità.
I termini che designano le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
Il cancelliere di tribunale ha per compiti principali
redigere il verbale delle operazioni giudiziarie che si svolgono in udienza;
redigere i rapporti o le proposte di sentenze o decisioni nelle cause che gli sono affidate;
partecipare all'istruzione delle cause quando tale compito gli è affidato dal presidente di una sezione.
Quando il caso lo consente, il cancelliere può essere sostituito all'udienza da una persona designata a tale scopo all'interno della cancelleria del Tribunale cantonale o da un tirocinante.
Il cancelliere rilascia e vidima gli estratti dei verbali che tiene, così come gli estratti di sentenze o giudicati che devono essere comunicati nei casi previsti dalla legge.
Il cancelliere attesta la forza esecutiva delle sentenze e decisioni del Tribunale cantonale.
Il cancelliere è responsabile dell'aggiornamento del registro delle cause assegnate al tribunale a cui è associato.
Il cancelliere può essere chiamato a sostituire il primo cancelliere in caso di impedimento di quest'ultimo.
Nell'esecuzione dei suoi compiti, il cancelliere di tribunale dispone dei servizi della cancelleria. A tal fine, può impartire istruzioni ai segretari.
1 Il verbale delle udienze può essere redatto in forma manoscritta, su supporto informatico o in qualsiasi altra maniera adeguata risultante dalle nuove tecnologie. Il contenuto del verbale è disciplinato dalle leggi di procedura; in mancanza, si applicano gli articoli 124 e seguenti del Codice di procedura civile.
2 Per il resto, il cancelliere annota nel verbale solo i fatti di cui ha acquisito conoscenza mediante la percezione immediata dei suoi sensi e che si sono svolti davanti a lui in conformità alla legge. Salvo prescrizioni contrarie di legge, non accetta dalle parti né ordini, né dettature.
Il cancelliere firma, insieme al presidente, le sentenze pronunciate da una sezione del Tribunale cantonale. Firma inoltre qualsiasi decisione o ordinanza emessa dal presidente, ad eccezione delle ordinanze procedurali e delle ordinanze di liquidazione, purché queste ultime non si pronuncino sul destino delle spese e dei compensi.
Il cancelliere verifica la stesura dei considerata e del dispositivo prima della notifica della sentenza o della decisione.
Il Regolamento del 17 dicembre 1979 relativo alle attribuzioni dei cancellieri di tribunale è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2007.