1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **Avvocati e notai » 182. Autorità giudiziarie**
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
Il presente regolamento tratta dell'organizzazione e del funzionamento del Tribunale cantonale.
I termini designanti le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.
Il plenum del Tribunale cantonale è composto dai giudici permanenti (art. 18 LOJ).
Le plenums esercita le seguenti competenze
a) propone al Governo la nomina dei cancellieri e degli impiegati del Tribunale cantonale (art. 55 LOJ);
b) designa il presidente e il vicepresidente del Tribunale cantonale (art. 16, comma 1, LOJ);
c) designa i presidenti e i membri delle sezioni del Tribunale cantonale (art. 25 LOJ);
d) costituisce la commissione degli esami di avvocato (art. 27, comma 2, della legge sulla professione di avvocato) e ne designa il presidente;
e) approva il regolamento interno del Tribunale di prima istanza (art. 38 LOJ) e quello del Ministero pubblico (art. 43, comma 6, LOJ);
f) fornisce il parere del Tribunale cantonale nell'ambito delle consultazioni a cui procedono le autorità del Cantone, della Confederazione o altre autorità; se l'oggetto della consultazione è importante o riguarda il potere giudiziario nel suo insieme, può richiedere il parere delle altre autorità giudiziarie;
g) decide le questioni da sottoporre al bureau del Parlamento (art. 19, comma 5, LOP) dopo aver, se l'importanza dell'oggetto lo giustifica, raccolto il parere delle altre autorità giudiziarie;
h) emana le circolari del Tribunale cantonale;
i) adotta il regolamento della biblioteca del Tribunale cantonale;
j) designa il presidente della commissione della biblioteca del Tribunale cantonale;
k) esercita ogni altro compito che gli attribuisce la legislazione.
1 Le decisioni di competenza del plenum sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti quando si tiene una votazione.
1bis Ogni membro ha diritto a un voto, indipendentemente dal suo tasso di attività.
2 Affinché una decisione sia valida, è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del plenum.
3 In caso di parità, il presidente ha il compito di dirimere la situazione.
1 Le elezioni e le proposte di nomina hanno luogo solo se è presente almeno la metà dei membri del plenum. Esse avvengono a scrutinio segreto quando ci sono più candidati o se un membro ne fa richiesta.
2 È eletto o proposto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi validamente. I voti bianchi o nulli non sono presi in considerazione per la determinazione della maggioranza. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno e viene eletto o proposto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3 In caso di parità di voti, il sorteggio determina il risultato.
1 I giudici permanenti del Tribunale cantonale si riuniscono in plenaria almeno due volte all'anno, in linea di principio a gennaio e giugno, per discutere del funzionamento delle istanze giudiziarie del Cantone. Inoltre, si riuniscono anche ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
2 Segnalano eventuali lacune riscontrate alle autorità competenti affinché adottino le misure appropriate.
3 Se necessario, rappresentanti di altre autorità giudiziarie possono essere convocati a tale riunione.
4 Il primo cancelliere del Tribunale cantonale esprime i commenti riguardanti il suo ambito di attività. I cancellieri possono essere invitati a partecipare alle sessioni.
1 Le competenze del presidente del Tribunale cantonale sono quelle attribuitegli dalla legislazione.
2 Inoltre, egli esercita le seguenti competenze
a) rappresenta il Tribunale cantonale;
b) convoca il plenum;
c) garantisce che sia assicurata la formazione dei giudici e dei cancellieri (art. 27, comma 1, LOJ), nonché degli avvocati praticanti e dei notai praticanti (art. 28 LOJ) del Cantone;
d) ...;
e) ...;
f) garantisce la sicurezza.
1 Il primo cancelliere è il responsabile amministrativo del Tribunale cantonale (art. 50, cpv. 1, LOJ). Regola tutte le questioni amministrative che non sono attribuite a un altro organo del Tribunale cantonale.
2 Le sue attribuzioni sono in particolare le seguenti
a) riceve e detiene la corrispondenza del Tribunale cantonale nelle questioni che non sono di competenza di una sezione o del presidente (art. 9);
b) distribuisce la documentazione che interessa i giudici e i cancellieri del Tribunale cantonale e, se del caso, i membri delle altre autorità giudiziarie;
c) su richiesta del presidente, prepara le decisioni e le prese di posizione del plenum e del presidente; questo compito può tuttavia essere affidato a un giudice o a un altro cancelliere quando rientra nel suo ambito di competenza;
d) prepara, con il presidente, l'ordine del giorno e le sedute del plenum e redige il verbale delle sedute;
e) esercita la sorveglianza sugli avvocati tirocinanti e sui notai tirocinanti del Tribunale cantonale;
f) tratta tutte le questioni relative alla nomina e alla gestione del personale del Tribunale cantonale;
g) organizza la cancelleria del Tribunale cantonale e ne assicura il buon funzionamento;
h) garantisce, d'intesa con i presidenti di sezione e i cancellieri, che i tribunali dispongano dei cancellieri necessari per l'esecuzione del loro compito;
i) assicura il buon funzionamento dell'informatica;
j) garantisce la corretta gestione della contabilità.
Un giudice di prima istanza non può, in qualità di giudice supplente del Tribunale cantonale, intervenire in una causa che è stata trattata dal giudice amministrativo del Tribunale di prima istanza.
1 In linea generale, un presidente è designato per ogni sezione.
2 Il plenum può designare un secondo presidente per una sezione. In tal caso, la ripartizione delle cause avviene d'intesa tra i presidenti o, se necessario, dal plenum.
3 Il plenum può inoltre decidere di affidare le cause di una sezione a un altro giudice permanente.
4 In caso di sovraccarico duraturo di una sezione, il plenum adotta le necessarie misure organizzative e, se necessario, fa le proposte utili alle autorità competenti.
L'accesso anticipato a un fascicolo archiviato ai sensi dell'articolo 24 della legge del 20 ottobre 2010 sull'archiviazione è di competenza, per le questioni di diritto pubblico, del presidente del Tribunale amministrativo, per quelle di diritto privato, del presidente del Tribunale civile, e per le questioni penali, del presidente del Tribunale penale.
1 I presidenti di sezione o i giudici designati secondo il paragrafo 3 dell'articolo 12 istruiscono le cause di loro competenza e relazionano al riguardo.
2 In caso di necessità, un presidente di sezione può affidare l'istruzione e/o la relazione a un altro giudice in una o più cause determinate.
3 Un cancelliere può essere incaricato dal giudice che presiede la corte di redigere un rapporto o di formulare una proposta di sentenza o decisione in una causa determinata o di partecipare all'istruzione della causa.
Il plenum adotta le misure necessarie affinché le cause urgenti del Tribunale cantonale siano trattate durante i periodi di vacanza.
1 Le cause nelle quali le parti non devono comparire sono trattate mediante la circolazione del fascicolo.
2 Se un membro della sezione interessata lo richiede, deve aver luogo una deliberazione.
Le decisioni scritte devono indicare il giorno in cui sono state prese, i giudici che vi hanno partecipato e il cancelliere che ha operato. Le altre prescrizioni legali rimangono riservate.
1 Il plenum controlla regolarmente la liquidazione delle cause delle sezioni del Tribunale cantonale.
2 In occasione delle due sedute ordinarie del plenum, i presidenti delle sezioni segnalano le cause pendenti da oltre un anno e indicano le ragioni per cui non sono state liquidate. Se necessario, vengono adottate le misure necessarie per la liquidazione.
3 I presidenti delle sezioni trasmettono al presidente del Tribunale cantonale, entro la fine di gennaio di ogni anno, le loro osservazioni per la redazione della relazione del Tribunale cantonale al Parlamento (art. 42 LOP). Se necessario, il presidente del Tribunale cantonale convoca il plenum per discutere il contenuto di detta relazione.
4 Il primo cancelliere informa il plenum di eventuali problemi relativi al funzionamento del tribunale e alla gestione del personale e propone le misure per porvi rimedio.
1 Il Tribunale cantonale esercita la sorveglianza sulle altre autorità giudiziarie conformemente all’articolo 64 della legge di organizzazione giudiziaria.
2 Nel loro rapporto annuale, le autorità giudiziarie soggette alla sorveglianza del Tribunale cantonale informano quest'ultimo sulla liquidazione delle pratiche. Esse segnalano inoltre i casi pendenti da più di un anno e indicano le ragioni per le quali non sono stati liquidati.
3 Esse informano il Tribunale cantonale sui problemi di funzionamento e sulle misure adottate o da adottare per porvi rimedio.
4 Se necessario, il Tribunale cantonale delega il presidente o uno dei suoi membri per procedere a ispezioni.
1 La commissione della biblioteca propone, in vista dell'elaborazione del bilancio cantonale, l'attribuzione dei crediti necessari per l'istituzione di una biblioteca che soddisfi le esigenze dell'attività del Tribunale cantonale; essa gestisce i crediti assegnati e adotta le misure utili per l'organizzazione e l'utilizzo razionale della suddetta biblioteca.
2 Essa vigila affinché ogni giudice permanente abbia a disposizione, nel proprio ufficio, i testi indispensabili alla propria attività.
1 I giudici indossano la toga alle udienze pubbliche della Corte penale che si pronuncia su ricorsi contro una sentenza del tribunale penale.
2 Negli altri casi, i giudici indossano un abbigliamento formale di colore scuro.
3 I rappresentanti del Ministero pubblico, gli avvocati e i praticanti avvocati indossano la toga o un abbigliamento formale di colore scuro.
4 I cancellieri indossano un abbigliamento formale di colore scuro.
1 Le circolari emanate dalle sezioni del Tribunale cantonale sono adottate dall'insieme dei giudici assegnati a ciascuna sezione.
2 È facoltà della sezione interessata sottoporre la sua proposta al plenum, specialmente quando la questione trattata interessa altre sezioni.
Un regolamento speciale del Tribunale cantonale disciplina l'informazione al pubblico sulle attività delle autorità giudiziarie.
**Il regolamento del Tribunale cantonale del 27 gennaio 1983 è abrogato.**
Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2001. Le disposizioni necessarie per l'istituzione delle nuove autorità giudiziarie, in particolare l'articolo 20, entrano in vigore il 1º novembre 2000.