1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avocats et notaires » 181. Organizzazione giudiziaria generale** Please let me know if you need any further assistance!
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1 Il presente regolamento disciplina la procedura da seguire nelle controversie che devono essere risolte mediante decisioni del Consiglio di sorveglianza della magistratura (di seguito denominato "il Consiglio"), nonché nell'esame delle candidature per le posizioni di magistrati dell'ordine giudiziario.
2 Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni procedurali della legge sull'ordinamento giudiziario e dal presente regolamento, si applica il Codice di procedura amministrativa.
I termini del presente regolamento designanti delle persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
1 Il cancelliere principale del Tribunale cantonale o il suo supplente assicura il segretariato del Consiglio.
2 A tal fine, si avvale dei servizi della cancelleria del Tribunale cantonale.
1 Il Consiglio delibera sulla ricusazione dei suoi membri o del suo segretario dopo che gli interessati si sono ritirati e sono stati sostituiti.
2 Se i membri, inclusi i supplenti, non sono più in numero sufficiente per deliberare, la decisione sulla ricusazione è presa dal Consiglio, che è allora composto nel modo seguente
a) il presidente del Parlamento è sostituito prima dal primo vicepresidente, poi dal secondo vicepresidente, infine, secondo l'ordine di anzianità, da un altro membro dell'Ufficio del Parlamento;
b) il capo del dipartimento incaricato delle relazioni con le autorità giudiziarie è sostituito prima dal suo supplente al Governo, poi, secondo l'ordine di anzianità, da un altro membro del Governo;
c) il presidente del Tribunale cantonale è sostituito prima, secondo l'ordine di anzianità, da un giudice permanente del Tribunale cantonale, poi, secondo lo stesso ordine, da un giudice supplente del Tribunale cantonale;
d) il presidente del Tribunale di prima istanza è sostituito, secondo l'ordine di anzianità, da un giudice permanente del Tribunale di prima istanza, poi, secondo lo stesso ordine, da un giudice supplente del Tribunale di prima istanza;
e) il presidente dell'Ordine degli avvocati giurassiani è sostituito prima dal vicepresidente, poi, secondo l'ordine di anzianità, da un altro membro del Consiglio dell'Ordine;
f) il vicepresidente del Tribunale cantonale è sostituito come il presidente di questo tribunale;
g) il vicepresidente del Tribunale di prima istanza è sostituito come il presidente di questo tribunale;
h) il procuratore generale è sostituito, secondo l'ordine di anzianità, da un procuratore.
A parità di anzianità, il membro più anziano è sostituto.
3 Se il motivo di ricusazione è accolto, il Consiglio delibera nel merito dell'affare nella composizione che possiede quando si pronuncia sulla ricusazione.
1 Quando un membro non può partecipare a un caso determinato e non ci sono più supplenti, viene sostituito come in caso di ricusazione.
2 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Se anche il vicepresidente è impedito, il Consiglio è presieduto dal giudice cantonale che vi siede.
Il presidente convoca il Consiglio tutte le volte che le circostanze lo richiedono.
1 Il presidente istruisce le cause e riferisce in merito.
2 Le cause per le quali non è necessario procedere ad audizioni sono trattate mediante circolazione del fascicolo.
3 Una deliberazione si tiene quando un membro lo richiede.
1 Il Consiglio deve essere al completo per prendere una decisione.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza. I membri hanno l'obbligo di esprimere una determinazione. In caso di parità di voti, il presidente decide.
1 I fascicoli di candidatura sono aperti dalla segreteria del Tribunale cantonale.
2 Viene redatta una lista dei candidati. Essa comprende in particolare la data di deposito dei fascicoli di candidatura. Una conferma di ricezione viene inviata a ciascun candidato.
1 Il presidente del Consiglio verifica che i candidati soddisfino le condizioni di eleggibilità previste dalla legge.
2 Quando un candidato non soddisfa chiaramente le condizioni di eleggibilità, il presidente del Consiglio respinge la sua candidatura. Ne informa il Consiglio.
3 In linea di principio, i dossier di candidatura sono esaminati in sessione plenaria. Su proposta del presidente, si può procedere tramite circolazione.
4 Il Consiglio può procedere all'audizione dei candidati. Può richiedere spiegazioni o integrazioni per iscritto.
Il presidente del Parlamento e il presidente dell'Ordine degli avvocati, insieme ai loro supplenti, sono indennizzati conformemente all'articolo 4 del decreto riguardante le indennità giornaliere e di trasferta nell'amministrazione della giustizia e dei tribunali.
Le spese di funzionamento del Consiglio sono imputate al bilancio e ai conti del Tribunale cantonale.
Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2007.