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Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
La presente ordinanza disciplina l'esercizio della funzione di giudice e di pubblico ministero a tempo parziale.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.
Il tasso di occupazione dei giudici e dei procuratori è almeno del 50%.
Funzione di giudice o procuratore a tempo parziale può essere esercitata solo a seguito di un'elezione ordinaria o di un'elezione complementare.
2 Un giudice o un procuratore o, d'intesa tra loro, diversi giudici appartenenti alla stessa autorità giudiziaria o diversi procuratori, possono ridurre il loro tasso di occupazione quando si sottopongono a rielezione per una nuova legislatura, a condizione che la posizione divenuta vacante in seguito alla riduzione del loro tasso di occupazione sia di almeno il 50%.
3 Se nessuna persona eleggibile presenta la propria candidatura per occupare la posizione divenuta vacante, il presidente del Tribunale cantonale designa un giudice straordinario o un procuratore straordinario tra le persone eleggibili fino a quando il Parlamento possa procedere all'elezione complementare, al più tardi fino alla prossima elezione ordinaria.
4 Eccezionalmente, un giudice o un procuratore o, d'intesa tra loro, diversi giudici appartenenti alla stessa autorità giudiziaria o diversi procuratori, possono ridurre il loro tasso di occupazione dall'inizio del secondo anno della legislatura in corso, a condizione che il Parlamento abbia eletto un magistrato alla posizione divenuta vacante a seguito dell'annuncio dell'intenzione di ridurre il tasso di occupazione.
5 Prima di presentare per la prima volta la propria candidatura a tempo parziale o di ridurre il proprio tasso di attività, l'interessato deve comunicare la propria intenzione al Parlamento.
6 Se ritiene inopportuno il frazionamento delle posizioni proposte, il Parlamento può rifiutarlo, dopo aver ascoltato il parere dei giudici o procuratori interessati, dell'autorità giudiziaria e del Governo.
1. Un giudice o un pubblico ministero può richiedere la riduzione del proprio tasso di occupazione per un periodo determinato non superiore a un anno, prorogabile per un secondo anno al massimo, per giusti motivi. Indica previamente la durata della riduzione della propria attività. Su parere dell'autorità giudiziaria competente e con l'accordo del capo del Dipartimento della Giustizia, il presidente del Tribunale cantonale decide sulla richiesta e designa un giudice o un pubblico ministero straordinario per garantire la sua sostituzione. Il tasso di occupazione del giudice o del pubblico ministero che riduce temporaneamente la sua attività non può essere inferiore al 50%. Quello del giudice o del pubblico ministero straordinario che lo sostituisce non può essere inferiore al 20%.
2. Su richiesta congiunta dei magistrati interessati all'interno di una stessa autorità giudiziaria e su parere di quest'ultima, il capo del Dipartimento della Giustizia può autorizzare variazioni del loro tasso di occupazione nel corso della legislatura.
I giudici e i procuratori eletti a tempo parziale organizzano il loro lavoro secondo un orario che garantisca il buon funzionamento dell'autorità giudiziaria presso la quale esercitano la loro attività.
2 Devono in particolare garantire il normale svolgimento delle procedure di cui sono responsabili e il seguito dei fascicoli loro affidati.
3 Per quanto possibile, i posti di lavoro sono condivisi.
L'ordinanza del 30 aprile 2002 concernente l'esercizio della funzione di magistrato giudiziario a tempo parziale è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º dicembre 2010.