Legislator Giurisprudenza & Legislazione
181.1 GROLOJLOG CH-JU

Art. 59 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avocats et notaires » 181. Organizzazione giudiziaria generale** Please let me know if you need any further assistance!
Apri la fonte ufficiale Atto completo (78 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 59 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

1 I trattamenti e le indennità dei giudici, dei procuratori e delle altre persone assegnate all’amministrazione giudiziaria sono fissati secondo la legislazione applicabile al personale dello Stato.

2 I giudici supplenti e i giudici straordinari percepiscono indennità secondo i parametri stabiliti dal Parlamento.

3 I giudici permanenti e i procuratori non rieletti per motivi a loro non imputabili hanno diritto a un’indennità equivalente ad almeno tre mesi di trattamento e a sei mesi di trattamento al massimo.

← Art. 57 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) 1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, avvocati e notai » 181. Organizzazione giudiziaria generale Art. 60 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →