181.1
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Art. 59 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)
1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avocats et notaires » 181. Organizzazione giudiziaria generale** Please let me know if you need any further assistance!
Art. 59 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)
1 I trattamenti e le indennità dei giudici, dei procuratori e delle altre persone assegnate all’amministrazione giudiziaria sono fissati secondo la legislazione applicabile al personale dello Stato.
2 I giudici supplenti e i giudici straordinari percepiscono indennità secondo i parametri stabiliti dal Parlamento.
3 I giudici permanenti e i procuratori non rieletti per motivi a loro non imputabili hanno diritto a un’indennità equivalente ad almeno tre mesi di trattamento e a sei mesi di trattamento al massimo.