181.1
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Art. 22 Legge sull'ordinamento giudiziario (LOJ)
1. État, peuple, autorità » 18. Organizzazione giudiziaria, **avocats et notaires » 181. Organizzazione giudiziaria generale** Please let me know if you need any further assistance!
Art. 22 Legge sull'ordinamento giudiziario (LOJ)
1 Fatte salve le disposizioni del Codice di procedura amministrativa, la Corte costituzionale è composta da cinque giudici per
a) esercitare le attribuzioni conferitegli dall'articolo 104, commi 1 e 2, lettera a, della Costituzione cantonale, ad eccezione di quelle riguardanti i regolamenti comunali;
b) pronunciarsi sui ricorsi presentati contro le decisioni e altri atti del Parlamento e del Governo;
c) risolvere i conflitti di competenza nei quali il Parlamento o il Governo sono parti.
2 Essa è composta da tre giudici per esercitare le altre sue attribuzioni.
3 Salvo le disposizioni in materia di ricusazione o nei casi di impedimento, i giudici permanenti ne fanno parte d'ufficio.