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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 178. Servizio di informazione giuridica

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 178. Servizio di informazione giuridica

Il Servizio ha lo scopo di fornire a ogni residente domiciliato nel Cantone informazioni legali, intese in senso lato, che gli permettano di risolvere meglio le difficoltà di ogni genere (personali, amministrative, ecc.) con cui si trova confrontato.

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Per raggiungere questo obiettivo, si applicheranno i seguenti principi

a) Durante la consulenza, che in generale durerà tra i venti e i trenta minuti, l'avvocato fornirà al richiedente le informazioni di cui ha bisogno. Se necessario, potrà redigere una lettera, effettuare una comunicazione telefonica, ecc.

b) Le lettere saranno scritte su carta priva dell'intestazione dello studio e saranno firmate dal consulente. Esse potranno essere redatte dopo la consulenza e saranno in tal caso inviate al consulente affinché le firmi e le invii. Se l'informazione richiesta necessita di alcune ricerche, l'avvocato potrà trasmettere il suo parere anche dopo la consulenza.

c) Se la questione giustifica il ricorso a un mandatario, l'avvocato consultato fornirà al richiedente un elenco degli avvocati giurassiani ai quali potrà rivolgersi.

Questo elenco sarà redatto dall'ordine. Il consulente sarà avvertito del fatto che non beneficerà più, a partire da quel momento, delle tariffe ridotte del Servizio giuridico, ma che potrà eventualmente ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita in caso di processo.

d) Se, dopo una consulenza giuridica, la questione non fosse ancora risolta, ad esempio nel caso in cui il consulente avesse ricevuto una risposta alla lettera inviata, egli potrà beneficiare di una seconda consulenza alle stesse condizioni della prima. Si recherà però dallo stesso avvocato.

L'avvocato consultato deciderà se la questione può essere risolta durante questa seconda e ultima consulenza, o se deve essere trattata nell'ambito di un mandato ordinario di avvocato.

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Gli avvocati stabiliti ed esercitanti nel Cantone del Giura sono tenuti a collaborare al Servizio.

Per giusti motivi, il Consiglio dell'Ordine può dispensare un avvocato da questo obbligo.

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Le consultazioni si tengono presso lo studio dell'avvocato di turno il lunedì dalle ore 16 alle ore 19.

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Il Consiglio dell'Ordine stabilisce, in anticipo e in accordo con gli avvocati, le date in cui ogni studio sarà di turno. Questa rotazione è stabilita sulla base del numero di avvocati che esercitano in ciascun distretto. L'elenco degli avvocati di turno è comunicato all'Amministrazione del distretto che tiene l'agenda degli appuntamenti.

Il giorno lavorativo precedente la consultazione, l'Amministrazione trasmette agli avvocati interessati l'elenco degli appuntamenti.

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La data e il luogo della consultazione, così come i nomi degli avvocati di servizio, sono pubblicati ogni settimana nel Giornale Ufficiale a cura dell'Amministrazione.

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Alla fine dell’anno civile, ogni avvocato redige, a favore del Consiglio dell'Ordine, un breve rapporto sulla propria attività nell’ambito del Servizio. Trimestralmente, invia la propria fattura all’Amministrazione del distretto. Egli allega le copie al suo rapporto annuale destinato al Consiglio dell'Ordine. Alla fine dell’anno civile, il Consiglio dell'Ordine invia al Governo un rapporto sull'attività del Servizio.

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Inoltre, il Consiglio dell'ordine è competente per emanare tutte le direttive utili.

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