1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 178. Servizio di informazioni legali
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
La convenzione stipulata il 26 agosto 1981 tra il Governo della Repubblica e Cantone del Giura e l'Ordine degli avvocati giurassiani relativa all'istituzione del Servizio di informazioni giuridiche è approvata.
L'addendum del 23 ottobre 1995 alla convenzione relativa all'organizzazione del Servizio di consulenza giuridica è approvato.
1 In virtù degli articoli 61, comma 1, della Costituzione cantonale e 41 del decreto di organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale del 6 dicembre 1978, l'organizzazione del Servizio di informazioni giuridiche (di seguito denominato: "il Servizio") è affidata all'Ordine degli Avvocati Giurassiani (di seguito denominato: "Ordine") che ne assicurerà il funzionamento.
2 Rimane espressamente riservato il dovere che hanno tutti i funzionari e magistrati di informare gli amministrati, conformemente all'articolo 99 della Costituzione cantonale e conformemente all'articolo 20, comma 1, della legge del 26 ottobre 1978 sullo statuto dei magistrati e funzionari della Repubblica e Cantone del Giura.
Il Dipartimento di Giustizia è incaricato dell'applicazione della convenzione. È autorizzato, previa consultazione dell'Ordine degli Avvocati, a apportare modifiche di poca importanza alla convenzione.
Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 1996.
Il Servizio ha lo scopo di fornire a ogni residente domiciliato nel Cantone informazioni giuridiche, intese in senso ampio, che gli permettano di risolvere meglio le difficoltà di ogni genere (personali, amministrative, ecc.) con le quali si trova confrontato.
**Il presente decreto entra in vigore immediatamente.**
1 L'organizzazione e il funzionamento del Servizio sono stabiliti in un regolamento redatto dall'Ordine e sottoposto al Governo per approvazione.
2 Ogni anno, l'Ordine redige un rapporto sull'attività del Servizio destinato al Governo, che ne informa il Parlamento.
1 Le persone che desiderano ottenere una consulenza presso il Servizio si rivolgono alla Ricetta e Amministrazione del loro distretto che fissa gli appuntamenti, tiene l'agenda e percepisce la tassa d'iscrizione di 20 franchi. Il giorno lavorativo precedente la consulenza, l'amministrazione comunica agli avvocati di turno l'elenco degli appuntamenti.
2 Il Servizio è assicurato nei quattro distretti una volta alla settimana. Durante le ferie giudiziarie estive (luglio-agosto), la permanenza settimanale è assicurata in un solo distretto. Le consulenze hanno luogo negli studi legali, dalle 16 alle 19 in linea di principio. In generale, le consulenze durano dai 20 ai 30 minuti.
Le date e il luogo della consultazione, nonché i nomi degli avvocati di servizio, sono pubblicati settimanalmente nel Giornale Ufficiale a cura dell'amministrazione.
Lo Stato sovvenziona il Servizio con un'indennità di 30 franchi versata all'avvocato per ogni consulenza. I conteggi si basano sull'agenda degli appuntamenti tenuta dall'amministrazione e sulle ricevute firmate dai consulenti.
Per le informazioni fornite nell'ambito del Servizio, è impegnata esclusivamente la responsabilità dell'avvocato consultato, con esclusione di quella dello Stato.
La legislazione sulla professione di avvocato del 9 novembre 1978 è applicabile al Servizio, nella misura in cui la presente convenzione non prevede disposizioni speciali.
La presente convenzione può essere denunciata da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di un anno, per la fine di un anno civile.
1 La presente convenzione entra in vigore al momento della sua ratifica da parte del Parlamento.
2 Sarà pubblicata nel Raccolta sistematica delle leggi giurassiane.