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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

36 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (36)

Art. premier Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 2 Decreto che stabilisce gli emolumenti giudiziari Art. 3 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 4 Decreto che fissa le competenze giudiziarie Art. 5 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 6 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 7 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 8 Decreto che fissa gli emolumenti giudiziari Art. 9 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 10 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 11 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 12 Decreto che stabilisce le spese giudiziarie Art. 13 Decreto che stabilisce gli emolumenti giudiziari Art. 14 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 15 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 16 Decreto che fissa gli onorari giudiziari Art. 17 Decreto che determina gli emolumenti giudiziari Art. 18 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 19 Decreto che fissa gli emolumenti giudiziari Art. 20 Decreto che fissa le spese giudiziarie Art. 21 Decreto che stabilisce gli emolumenti giudiziari Art. 22 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 23 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 24 Decreto che fissa gli emolumenti giudiziari Art. 25 Decreto che stabilisce i compensi giudiziari Art. 26 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 27 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 28 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 29 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 30 Decreto che fissa gli onorari giudiziari Art. 31 Decreto che stabilisce i compensi giudiziari Art. 32 Decreto che stabilisce gli emolumenti giudiziari Art. 33 Decreto che stabilisce gli onorari giudiziari Art. 34 Decreto che stabilisce gli emolumenti giudiziari Art. 35 Decreto che fissa le indennità giudiziarie Art. 36 Decreto che stabilisce gli emolumenti giudiziari

Testo normativo (36 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

1 Il presente decreto stabilisce gli onorari riscossi e alcune indennità versate dalle autorità giudiziarie o arbitrali in materia civile, penale e amministrativa, nonché dalla Commissione cantonale dei ricorsi in materia fiscale (di seguito denominate: "le autorità giudiziarie").

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale e intercantonale, così come le disposizioni procedurali relative alle spese.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

I termini utilizzati nel presente decreto per designare persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

1 Le autorità giudiziarie percepiscono gli onorari fissati dal presente decreto.

2 Esse percepiscono, inoltre, le loro spese che devono figurare nei loro atti e stati di spese.

3 Il loro segretariato tiene gli stati di spese.

4 Per il resto, la procedura di percezione è regolata da un'ordinanza del Governo.

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1 Nei casi in cui l'onorario comprende un minimo e un massimo, l'autorità giudiziaria fissa l'ammontare conformemente agli articoli 10 a 12 della legge sugli onorari.

2 In particolare, essa tiene conto del tempo e del lavoro richiesti, dell'importanza della causa, in particolare del suo valore litigioso, dell'interesse che l'operazione presenta per il debitore, nonché delle modalità di procedura e della capacità finanziaria di quest'ultimo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

1 L'autorità può aumentare fino alla metà l'importo degli onorari previsti dal presente decreto per le cause che richiedono un lavoro di particolare importanza, specialmente quando richiedono molto tempo o sono complesse, così come nei casi in cui l'interessato viola norme procedurali o agisce in modo imprudente o abusivo.

2 L'importo può essere aumentato fino al doppio nei casi eccezionali.

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1 L'autorità può ridurre fino alla metà l'importo degli emolumenti previsti dal presente decreto quando la procedura

a) si conclude senza giudizio, per transazione, per rinuncia, per consenso, per ritiro del ricorso o in un altro modo; oppure

b) si è rivelata breve e semplice e ha comportato solo spese limitate.

2 In casi eccezionali ai sensi del comma 1, lettera b, essa può ridurre ulteriormente l'importo o non riscuoterlo affatto.

3 Le disposizioni speciali di procedura sono riservate.

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Per estratti, spedizioni e altri atti simili, l'onorario è da 4 a 10 punti per pagina.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

Per le richieste di informazioni e la comunicazione del dossier a terzi, in particolare alle compagnie di assicurazione, l'onorario è compreso tra 20 e 100 punti.

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Le disposizioni del decreto che stabilisce gli emolumenti dell'amministrazione cantonale si applicano per il resto, in particolare i capitoli primo e V.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

**Il giudice amministrativo percepisce il seguente onorario per le decisioni emesse in primo grado:**

a) in generale: da 30 a 1.500 punti;

b) per le decisioni incidentali e pregiudiziali: da 30 a 500 punti;

c) per decidere su una domanda di assistenza giudiziaria: da 50 a 500 punti;

d) per le decisioni relative alla tipologia e all'ammontare dell'indennità di espropriazione, alle richieste successive di indennità, agli importi dell'indennità in caso di rinuncia all'espropriazione, al diritto di retrocessione e alle richieste che ne derivano, nonché alle indennità a causa del divieto di espropriazione

per un valore litigioso che va

da 50 a 5.000 franchi: da 15 a 300 punti;

da 5.001 a 30.000 franchi: da 150 a 2.000 punti;

da 30.001 a 500.000 franchi: da 1.000 a 4.500 punti;

da 500.001 a 1.000.000 franchi: da 3.000 a 15.000 punti;

da 1.000.001 franchi e oltre: da 10.000 a 30.000 punti;

e) in materia di espropriazione, per le altre decisioni e le udienze di conciliazione: da 150 a 800 punti.

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Il giudice amministrativo percepisce un emolumento da 50 a 2.000 punti per le decisioni emesse su ricorso e revisione.

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Per le decisioni emesse su azione di diritto amministrativo, il giudice amministrativo percepisce un onorario in funzione del valore litigioso, conformemente alla tabella dell'articolo 10, lettera d.

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**La Corte amministrativa percepisce un'emolumento da 100 a 6.000 punti per le decisioni emesse sui ricorsi.**

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1 Quando il Tribunale amministrativo decide su un'azione di diritto amministrativo o su un ricorso contro una decisione di primo grado resa nell'ambito di un'azione di diritto amministrativo, nonché in materia di espropriazione, percepisce un emolumento in funzione del valore litigioso, conformemente alla scala dell'articolo 10, lettera d.

2 In materia di appalti pubblici (comprese le decisioni incidentali e preliminari rese dal giudice unico), il Tribunale amministrativo percepisce un emolumento secondo la scala prevista all'articolo 19, comma 1.

3 Percepisce un emolumento da 50 a 1.000 punti nelle cause trattate

a) dal giudice unico;

b) su ricorso per diniego di giustizia;

c) su richiesta di revisione;

d) in via incidentale o preliminare.

4 Percepisce un emolumento da 50 a 500 punti per le decisioni in materia di protezione del minore e dell'adulto, di borse di studio e di assistenza legale gratuita.

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1 La procedura dinanzi alla Corte delle assicurazioni è in linea di principio gratuita. Il diritto federale è riservato.

2 Un emolumento da 50 a 800 punti e le spese di procedimento possono essere addebitati alla parte che agisce in modo temerario o con leggerezza.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

1 La procedura dinanzi alla Corte costituzionale è in linea di principio gratuita.

2 In materia di diritti politici, la Corte costituzionale percepisce un emolumento da 100 a 2.000 punti.

3 Inoltre, si applica l'articolo 15, comma 2.

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1 La Commissione cantonale dei ricorsi in materia fiscale percepisce un emolumento da 100 a 4.000 punti per ogni decisione che emette.

2 L'articolo 14, commi 3 e 4, si applica per analogia.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

I tribunali arbitrali in materia di assicurazione contro gli infortuni e assicurazione malattia percepiscono un emolumento da 50 a 2'000 punti per ogni decisione che emettono.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

1 Se la causa ha un valore litigioso, il giudice civile percepisce un emolumento secondo la seguente scala

- fino a 3 000 franchi: da 160 a 1 000 punti;

- da 3 001 a 10 000 franchi: da 600 a 5 000 punti;

- da 10 001 a 30 000 franchi: da 1 400 a 14 000 punti;

- da 30 001 a 50 000 franchi: da 3 000 a 20 000 punti;

- da 50 001 a 100 000 franchi: da 4 000 a 30 000 punti;

- da 100 001 a 500 000 franchi: da 5 000 a 50 000 punti;

- da 500 001 a 1 000 000 franchi: da 10 000 a 80 000 punti;

- da 1 000 001 franchi e oltre: da 15 000 a 150 000 punti.

2 Il Tribunale degli affitti e delle locazioni percepisce un emolumento secondo la seguente scala, in base al valore litigioso

- fino a 3 000 franchi: da 160 a 440 punti;

- da 3 001 a 10 000 franchi: da 220 a 2 200 punti;

- da 10 001 a 20 000 franchi: da 1 100 a 4 400 punti;

- da 20 001 franchi e oltre: da 2 200 a 11 000 punti.

3 Quando percepisce un emolumento, il Consiglio di conciliazione lo applica secondo la seguente scala, in base al valore litigioso

- da 30 001 a 50 000 franchi: da 1 500 a 10 000 punti;

- da 50 001 a 100 000 franchi: da 2 000 a 15 000 punti;

- da 100 001 a 500 000 franchi: da 2 500 a 25 000 punti;

- da 500 001 a 1 000 000 franchi: da 5 000 a 40 000 punti;

- da 1 000 001 franchi e oltre: da 7 500 a 75 000 punti.

4 Quando la causa è portata davanti alla Corte civile in qualità di istanza cantonale unica, gli emolumenti previsti al comma 1 sono applicabili nella misura del 150 %.

5 Il valore litigioso si determina conformemente alle regole applicabili in procedura civile. In materia di affitti e locazioni, gli affitti e altre prestazioni periodiche sono cumulati su un periodo di 5 anni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

Lorsque la valeur litigieuse n'est pas susceptible d'évaluation, l'autorité de première instance perçoit l'émolument suivant

Quando il valore litigioso non è suscettibile di valutazione, l'autorità di primo grado percepisce il seguente emolumento

a) juge civil : de 300 à 6 000 points;

a) giudice civile: da 300 a 6.000 punti;

b) Tribunal des baux à loyer et à ferme et Conseil de prud'hommes : de 120 à 2 200 points;

b) Tribunale delle locazioni e del lavoro e Consiglio dei prud'hommes: da 120 a 2.200 punti;

c) Cour civile : de 1 500 à 36 000 points.

c) Corte civile: da 1.500 a 36.000 punti.

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1 L'autorità di primo grado percepisce in materia civile il seguente onorario

a) per una decisione in procedura sommaria: da 200 a 4.000 punti;

b) per una procedura di conciliazione: da 200 a 1.000 punti;

c) per una decisione in materia di assistenza legale, se la persona ha agito in mala fede o in modo temerario: da 50 a 500 punti;

d) per una decisione di ricusazione, di revoca del difetto, su denuncia e su richiesta di revisione, per richiedente: da 100 a 1.200 punti;

e) per le ordinanze e misure prese su semplice richiesta, permessi di difesa e ordinanze in procedura di esecuzione: da 50 a 1.500 punti;

f) per trattare le richieste di assistenza giudiziaria: da 30 a 200 punti;

g) per la ricezione, la conservazione e la restituzione di depositi: da 15 a 150 punti.

2 Quando la causa è portata davanti alla Corte civile come istanza cantonale unica, gli onorari previsti al comma 1 sono applicabili nella misura del 150%.

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Su appello o ricorso in materia civile, l'autorità percepisce un emolumento che va dal 30% al 150% del tariffario applicabile in primo grado.

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L'autorità percepisce, dalla parte richiedente o ricorrente, un emolumento da 100 a 5.000 punti per trattare le questioni in procedura di arbitrato.

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Per discutere e giudicare nel merito, l'emolumento è il seguente nelle cause penali

a) di competenza di un magistrato: da 150 a 3.000 punti;

b) di competenza di un tribunale collegiale: da 300 a 15.000 punti;

c) su ricorso: da 150 a 6.000 punti.

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1 Nelle seguenti procedure

a) decreto penale o di condanna;

b) procedimento orale, giudizio immediato o procedimento semplificato;

c) decisione incidentale o pregiudiziale;

d) decisione relativa a una domanda di revoca del difetto;

e) procedimento di revoca della sospensione della pena;

f) decisione non altrimenti regolata da altra disposizione del presente capitolo;

l'onorario è il seguente nelle cause di competenza

- di un magistrato: da 20 a 500 punti;

- di un tribunale collegiale: da 50 a 1.200 punti.

2 In primo grado, non si percepisce alcun onorario eccetto per il pronunciamento di pene privative della libertà sostitutive per multe o pene pecuniarie pronunciate da un'autorità amministrativa (art. 36, comma 2, e 106, comma 5, CP).

3 Su richiesta di revisione, si applica l'articolo 24, comma 1, lettera c; in caso di rinvio per nuovo giudizio, si applicano le lettere a e b di questa disposizione.

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Per la conduzione di un'istruzione, l'onorario va da 250 a 6.000 punti.

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1 Nelle procedure penali rivolte a persone minorenni, può essere riscossa una tassa da 20 a 500 punti

a) per l'attività del Tribunale o del giudice minorile nella procedura istruttoria e nei dibattimenti;

b) per le decisioni del giudice minorile nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze;

c) per le decisioni sui ricorsi.

2 La legislazione relativa alla giustizia penale minorile è riservata.

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In caso di pluralità di imputati, gli emolumenti del presente decreto sono conteggiati per ciascun imputato se le circostanze lo giustificano. Inoltre, l'articolo 5 è riservato.

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Il Governo stabilisce, fatti salvi i diritti intercantonali, le spese della detenzione preventiva.

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1 Il testimone riceve un'indennità stabilita secondo i seguenti principi

a) Indennità di comparizione

- da 12 a 25 punti se il testimone non è stato trattenuto per più di mezza giornata;

- da 25 a 40 punti se è stato trattenuto più a lungo.

I bambini di età inferiore ai quindici anni hanno diritto solo al minimo delle indennità.

b) Perdita di guadagno: massimo di 270 punti al giorno; in casi eccezionali, questo importo può essere aumentato fino a 1.000 punti.

c) Indennità di trasporto e di soggiorno

- rimborso delle spese in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico (ferrovia: 2a classe);

- l’indennità per chilometro è quella fissata dall'ordinanza concernente il rimborso delle spese per il personale dello Stato, qualora non sia possibile utilizzare mezzi di trasporto pubblico o gli orari siano sfavorevoli; l’indennità è calcolata per il percorso più breve;

- indennità per un pasto principale: da 25 a 30 punti;

- indennità per il pernottamento con colazione inclusa: da 50 a 200 punti;

- se, per malattia, invalidità, vecchiaia o altre circostanze, il testimone ha dovuto utilizzare un mezzo di trasporto particolare, le spese necessarie a tal fine gli sono rimborsate.

2 La persona che accompagna un bambino, un malato, un testimone anziano o invalido, riceve la stessa indennità di un testimone.

3 Il tutore o curatore citato di un imputato indigente può ricevere la stessa indennità di un testimone.

4 Per le audizioni svolte da un'autorità giudiziaria fuori dal Cantone, la presente tariffa può essere applicata per analogia, a meno che il testimone non richieda l'applicazione della tariffa in vigore nel luogo dell’audizione; in tal caso, si applica quest'ultima tariffa.

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1 Gli onorari degli esperti sono fissati tenendo conto del tempo impiegato e delle difficoltà del lavoro. L'autorità si ispira, nella misura del possibile, alle tariffe applicabili nel settore di attività dell'esperto.

2 Questi onorari comprendono anche l'indennità dovuta per un rapporto scritto.

3 L'esperto ha diritto, inoltre, alle stesse indennità di trasferta e di soggiorno del testimone.

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1 Il traduttore riceve, pro rata temporis, un'indennità che va da 50 a 300 punti per mezza giornata di attività, oltre alle indennità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c). L'indennità può essere aumentata di un quarto in circostanze eccezionali.

2 Per una traduzione scritta, riceve inoltre un'indennità di 8 punti per pagina.

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L'agente pubblico citato in qualità di testimone, esperto o traduttore ha diritto alle indennità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c.

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Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti in corso al momento della loro entrata in vigore.

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Sono abrogati

a) il decreto del 4 dicembre 1986 che stabilisce gli emolumenti giudiziari in materia di giurisdizione civile e di arbitrato;

b) il decreto del 4 dicembre 1986 che stabilisce gli emolumenti in materia di giurisdizione amministrativa e costituzionale;

c) il decreto del 4 dicembre 1986 che stabilisce gli emolumenti e altre indennità in materia di giurisdizione penale;

d) il decreto del 6 dicembre 1978 che stabilisce gli emolumenti della Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto.

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