1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1 L'autorità di protezione dei minori e degli adulti percepisce, salvo disposizioni legali contrarie, gli emolumenti fissati nel presente decreto.
2 L'autorità di vigilanza e le autorità di ricorso in materia di protezione dei minori e degli adulti percepiscono emolumenti conformemente alla legislazione sugli emolumenti giudiziari.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
1 Se il patrimonio da gestire consiste in un diritto a rendimenti, a fruizioni o ad altri redditi periodici, nei casi in cui si deve basarsi sul patrimonio netto, il valore preso in considerazione corrisponde a venticinque volte il rendimento medio annuo.
2 Nei casi di gestione di salari, l'onorario è calcolato sulla base del reddito annuo lordo esclusi i compensi in natura.
Quando i patrimoni di più persone protette sono gestiti in comune e viene reso conto per tutti contemporaneamente, gli emolumenti sono calcolati sull'ammontare di ciascun patrimonio separatamente.
1 Non è riscosso alcun emolumento quando l'assoggettato non è in grado di svolgere un'attività lucrativa e dispone di un patrimonio netto inferiore a 10.000 franchi o quando beneficia di prestazioni dell'assistenza sociale.
2 L'autorità di protezione del minore e dell'adulto può rinunciare a riscuotere un emolumento, in particolare nei casi del diritto di filiazione, quando ciò è giustificato dalle circostanze. Ciò può avvenire, in particolare, quando le persone interessate collaborano attivamente con l'autorità.
1. Le spese vive non sono incluse negli emolumenti. Sono contabilizzate separatamente e, fatta salva la disposizione del comma 3, a carico del debitore o della persona obbligata al suo mantenimento.
2. Le spese vive includono in particolare le spese di viaggio, di sussistenza, di alloggio, di trasporto, di comunicazione, di pubblicazione, di perizie, di redazione di inventario da parte di un notaio e altre necessarie per l'adempimento delle funzioni dell'autorità.
3. Quando né il debitore né la persona obbligata al suo mantenimento dispongono di un patrimonio o di redditi sufficienti, le spese vive sono a carico dell'ente pubblico da cui dipende l'autorità.
1 Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio devono essere limitate allo stretto necessario.
2 Esse sono prese in considerazione in base all'importo in vigore per gli agenti pubblici che rientrano nella collettività da cui dipende l'autorità. Importi superiori sono ammissibili solo in casi debitamente giustificati.
Gli emolumenti e le spese relative al collocamento a fini di assistenza sono regolati dalla legislazione in materia.
Per il resto, si applicano le disposizioni del decreto che stabilisce gli emolumenti dell'amministrazione cantonale, in particolare i capitoli primo e V.
1 L'autorità di protezione del minore e dell'adulto percepisce le seguenti indennità
Punti
1. In caso di esistenza di un mandato per incapacità
a) per l'esame delle questioni relative e le indicazioni al mandatario (art. 363, cpv. 2 e 3, CC);
b) per completare e interpretare il mandato (art. 364 CC);
c) per la regolazione di affari non coperti dal mandato o in caso di conflitto di interessi tra il mandante e il mandatario (art. 365, cpv. 2, CC);
d) per fissare l'indennizzo del mandatario (art. 366, cpv. 1, CC);
e) per prendere le misure necessarie o dare istruzioni al mandatario, se gli interessi del mandante sono in pericolo (art. 368 CC) 20 a 250
2. In caso di esistenza di direttive anticipate del paziente
a) per l'esame delle questioni relative alle direttive anticipate (art. 373 CC);
b) per prendere le misure necessarie o dare istruzioni, se le direttive anticipate non sono rispettate, se gli interessi del paziente sono in pericolo o se le direttive anticipate non sono l'espressione della libera volontà del paziente 50 a 250
3. In caso di rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato
a) per il consenso ad atti relativi all'amministrazione straordinaria dei beni (art. 374, cpv. 3, CC)
b) per l'esame delle condizioni che permettono la rappresentanza e la decisione, e le indicazioni relative (art. 376, cpv. 1, CC);
c) per la revoca parziale o totale del potere di rappresentanza (art. 376, cpv. 2, CC) 50 a 250
4. In caso di rappresentanza in ambito medico, per la designazione di un rappresentante (art. 381, cpv. 2, CC) 50 a 250
5. Per l'adozione e la revoca di misure provvisorie (art. 445 CC) 50 a 350
6. Per l'istituzione di una tutela o di una curatela, compresa la nomina del tutore o del curatore, e per la revoca di tale misura, con le relative procedure 50 a 500
7. Per la nomina di un tutore o di un curatore che riprende l'esecuzione di una misura in corso; salvo contestazione, nessun emolumento è percepito in caso di riconferma della stessa persona alla fine del suo periodo di incarico 50 a 300
8. Per eseguire alcuni atti, dare mandato a un terzo o designare una persona o un ufficio qualificato (art. 392 CC) 50 a 300
9. Per il rilievo degli elementi di un inventario, per mezza giornata 100 a 250
10. Per
a) l'elaborazione degli inventari;
b) l'elaborazione di conti e rapporti di tutela e curatela;
c) la tenuta del registro dei conti di tutela o curatela 20 a 100
Se la fortuna netta supera i 100 000 franchi fino a 300
11. Per l'esame dei conti e dei rapporti di tutela o curatela e la trascrizione
11.1. Emolumento base 50
11.2. Supplemento quando il patrimonio è
da 20 000 franchi a 50 000 franchi 50
da 50 000 franchi a 100 000 franchi 100
da 100 000 franchi a 250 000 franchi 150
da 250 000 franchi a 500 000 franchi 200
da 500 000 franchi a 750 000 franchi 450
da 750 000 franchi a 1 000 000 franchi 500
da 1 000 000 franchi e oltre, per segmento completo di 250 000 franchi 250
12. Per la custodia di oggetti di valore, titoli e altro, al massimo cinque per mille all'anno del valore al corso del giorno, questo valore essendo arrotondato ai 1 000 franchi superiori, gli emolumenti già versati riguardanti i depositi bancari essendo dedotti
13. Per la custodia di beni di fortuna di valore non determinabile, nonché di documenti importanti, per anno 10 a 50
14. Per i consensi relativi ad atti giuridici (in particolare art. 416 e 417 CC) 50 a 500
15. Per autorizzare il curatore a compiere alcuni atti materiali (in particolare art. 391, cpv. 3, CC) 0 a 50
16. Per l'esame e il giudizio dei ricorsi contro misure che limitano la libertà di movimento 50 a 500
17. Per l'esame e il giudizio dei ricorsi presentati contro il tutore o il curatore 50 a 500
18. Per dispensare parzialmente o totalmente i parenti che assumono una curatela dall'obbligo di presentare un inventario, di elaborare rapporti e conti periodici e di chiedere il consenso per alcuni atti 20 a 250
19. Per liberare il tutore o il curatore dalle sue funzioni, con esclusione di una non riconferma al termine del periodo di incarico 20 a 250
20. Per informare i terzi sull'esistenza di una misura di protezione e sui suoi effetti 20 a 50
21. Per il consenso all'adozione e la decisione di rinunciare al consenso dei genitori (art. 265, cpv. 3, e 265d, cpv. 1, CC) 50 a 150
22. Per le misure prese e le ordinanze emanate in diritto della filiazione (art. 270 a 327 CC), salvo se le circostanze giustificano la rinuncia a qualsiasi emolumento 50 a 500
23. Per i rapporti riguardanti l'attribuzione dei figli nelle procedure di divorzio e protezione dell'unione coniugale 100 a 1 000
24. Per la rappresentanza in giudizio del bambino ai sensi dell'articolo 146 CC, per ora, salvo disposizioni legali speciali 75 a 150
25. Per l'inventario del patrimonio del bambino e l'autorizzazione ai prelievi sui beni del bambino 20 a 500
26. Per il trasferimento dell'autorità parentale, salvo se le circostanze giustificano la rinuncia a qualsiasi emolumento 50 a 750
27. Per l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta (art. 298a CC), compresi l'elaborazione e l'approvazione della convenzione 50 a 750
28. Per l'accertamento della paternità e la determinazione dei contributi di mantenimento 50 a 750
29. Per la regolamentazione delle relazioni personali 50 a 750
30. Per la modifica di giudizi relativi al diritto matrimoniale (art. 134 CC) 50 a 750
2 Non può essere percepito alcun emolumento per lavori amministrativi usuali come la classificazione e la numerazione degli allegati, il ricevimento e la rispedizione di documenti relativi al conto di tutela e curatela, nonché per la ricerca di firme.
3 Le spese sono fatturate oltre agli emolumenti ai sensi del capoverso 1.
1 Le decisioni dell'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti relative alla fissazione degli emolumenti e delle spese sono soggette a opposizione presso la suddetta autorità entro trenta giorni dalla loro notifica.
2 Le decisioni sull'opposizione dell'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti sono soggette a ricorso entro trenta giorni presso la Corte amministrativa del Tribunale cantonale.
3 Rimangono riservati i casi in cui la decisione è impugnata su altri punti che non siano gli emolumenti e le spese e per i quali sono previste altre vie di diritto.
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affari in corso al momento della loro entrata in vigore.
Il decreto del 24 marzo 2010 che stabilisce gli emolumenti delle autorità di tutela è abrogato.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto.